Delibera 23 febbraio 2006
Delibera/Provvedimento 37/06
Avvio di istruttorie formali per l'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di alcuni esercenti l'attività di vendita del gas per uso improprio delle capacità di stoccaggio conferite per gli anni di stoccaggio 2004-2005 e 2005-2006
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 23-02-2006
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
- il decreto-legge 25 gennaio 2006, n 19;
- la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 27 febbraio 2002, n. 26/02 (di seguito: deliberazione n. 26/02);
- la deliberazione dell'Autorita 21 giugno 2005, n. 119/05 (di seguito: deliberazione n. 119/05);
- la deliberazione dell'Autorita 16 dicembre 2005, n. 274/05 (di seguito: deliberazione n. 274/05);
- la deliberazione dell'Autorita 29 dicembre 2005, n. 297/05;
- la deliberazione dell'Autorita 21 gennaio 2006, n. 10/06;
- il decreto del Ministro delle Attivita Produttive 24 giugno 2002;
- il decreto del Ministro delle Attivita Produttive 12 dicembre 2005;
- il decreto del Ministro delle Attivita Produttive 20 gennaio 2006;
- il decreto del Ministro delle Attivita Produttive 25 gennaio 2006.
Considerato che:
- ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ff) del decreto legislativo n. 164/00, il servizio di stoccaggio di modulazione del gas naturale e funzionale a soddisfare la modulazione dell'andamento giornaliero, stagionale e di punta dei consumi;
- l'articolo 18 del medesimo decreto legislativo pone, in capo ai soggetti che svolgono l'attivita di vendita di gas naturale, l'obbligo di assicurare ai clienti con consumi annui inferiori o pari a 200.000 Smc la disponibilita del servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale e giornaliera adeguata alla domanda di un anno con inverno rigido con frequenza ventennale; e che il medesimo articolo prevede che l'Autorita vigili sull'adempimento di tale obbligo;
- l'Autorita, nell'ambito della disciplina delle condizioni di accesso e di erogazione del servizio di stoccaggio, definite con deliberazione n. 26/02, ha previsto al comma 10.7, ai fini del conferimento della relativa capacita, il seguente ordine di priorita:
- titolari di concessioni di coltivazione che richiedono una prestazione di stoccaggio minerario e importatori da Stati non appartenenti all'Unione europea per l'assolvimento degli obblighi di stoccaggio strategico;
- imprese di trasporto, limitatamente al loro fabbisogno per la modulazione oraria e per il bilanciamento operativo;
- imprese del gas, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al citato articolo 18 del decreto legislativo n. 164/00, fino a quantitativi massimi di spazio e disponibilita di punta giornaliera relativi ad un periodo di punta stagionale mediamente rigido;
- imprese, di cui alla lettera (c), per ulteriori quantitativi massimi di spazio e di disponibilita di punta giornaliera relativi ad un periodo di punta stagionale rigido con frequenza ventennale;
- clienti idonei;
- in esito alle procedure di conferimento, per gli anni termici 2004-2005 e 2005-2006, sono rimaste insoddisfatte le richieste di capacita di cui alla precedente lettera (d);
- sono stati acquisiti elementi conoscitivi dai quali si evince che, nell'anno termico di stoccaggio 2004-2005, vi e stato un utilizzo del servizio di stoccaggio di modulazione non conforme all'assetto normativo sopra descritto, caratterizzato da un prelievo superiore ai quantitativi che, in ragione dell'effettivo andamento climatico, sarebbero stati necessari per soddisfare le esigenze per le quali e stata riconosciuta la priorita di cui alla lettera (c); e che cio ha determinato, tra l'altro:
- in assenza di successive compensazioni, l'esaurimento, all'1 marzo 2005, degli interi quantitativi di gas iniettato dagli utenti del servizio di stoccaggio di modulazione e minerario, con conseguente erogazione di volume di stoccaggio strategico e l'interruzione di alcuni contratti di fornitura;
- il conseguimento, da parte dei soggetti responsabili, di un indebito vantaggio economico e concorrenziale rispetto ai restanti utenti del servizio di stoccaggio di modulazione;
- con deliberazione n. 274/05, l'Autorita ha richiesto alle imprese di trasporto e di stoccaggio di gas naturale dati ed informazioni relativi alle modalita di utilizzo del servizio di stoccaggio di modulazione da parte dei relativi utenti, al fine di:
- accertare eventuali responsabilita individuali in ordine alle violazioni poste in essere per l'anno termico di stoccaggio 2004-2005;
- controllare il comportamento dei predetti utenti anche durante il periodo 1 ottobre 2005 - 31 marzo 2006;
- le informazioni acquisite ai sensi della citata deliber azione hanno evidenziato, per l'anno termico di stoccaggio 2004-2005, che gli esercenti l'attivita di vendita elencati nell'Allegato Aal presente provvedimento, pur avendo ottenuto il conferimento di capacita in forza della priorita richiamata alla precedente lettera (c), avrebbero prelevato quantitativi di gas superiori a quelli che, in ragione dell'effettivo andamento climatico, avrebbero dovuto destinare a soddisfare le finalita cui detta priorita e funzionale;
- inoltre, dalle informazioni acquisite in merito al periodo 1 ottobre 2005 - 31 dicembre 2005, risulta che, relativamente a detto periodo, i soggetti di cui all'Allegato Bal presente provvedimento avrebbero tenuto la medesima condotta descritta al precedente alinea.
Ritenuto che:
- quanto sopra costituisca presupposto per l'avvio, nei confronti degli esercenti di cui agli Allegati A e B del presente provvedimento, di istruttorie formali per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge n. 481/95
DELIBERA
- di avviare un'istruttorie formali per l'eventuale adozione di una sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge n. 481/95, per l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 10.7 della deliberazione n. 26/02:
- nei confronti degli esercenti di cui all'Allegato Aal presente provvedimento, relativamente all'anno termico di stoccaggio 2004-2005;
- nei confronti degli esercenti di cui all'Allegato B, relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2005;
- di comunicare che il responsabile del procedimento e, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera d) della deliberazione n. 182/04 e del punto 18 della deliberazione n. 183/04, il Direttore della Direzione Legislativo e Legale;
- di fissare in 150 (centocinquanta) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
- di prevedere che il provvedimento finale sia adottato entro 60 (sessanta) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
- di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del dPR n. 244/01 possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
- di prevedere che coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie;
- di rendere noto che, chi ne ha titolo puo chiedere di essere sentito in sede di audizi one finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorita entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01 e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del medesimo dPR n. 244/01;
- di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento agli esercenti elencati negli Allegati A e B alla presente deliberazione;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it).
Allegati: