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Data pubblicazione: 07 dicembre 2006

Delibera 06 dicembre 2006

Delibera/Provvedimento 277/06

Chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti della società Italtrading S.p.A. con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 23 febbraio 2006, n. 37/06

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 dicembre 2006

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 27 febbraio 2002, n. 26/02;
  • la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2005, n. 274/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 297/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 21 gennaio 2006, n. 10/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2006, n. 37/06;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 24 giugno 2002;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 12 dicembre 2005;
  • il decretodel Ministro delle Attività Produttive 20 gennaio 2006;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 25 gennaio 2006.

Il fatto

  1. Con deliberazione n. 37/06, l'Autorità ha avviato nei confronti della società Italtrading S.p.A. un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per aver utilizzato il servizio di stoccaggio di modulazione per finalità diverse da quelle per le quali, ai sensi del comma 10.7 della deliberazione n. 26/02, le era stata riconosciuta priorità ai fini del conferimento della relativa capacità.
  2. In particolare, dai dati acquisiti dall'Autorità in forza della deliberazione n. 274/05, è emerso che, a fronte di una capacità conferita, per l'anno termico di stoccaggio 2004-2005, per soddisfare le esigenze di modulazione dei clienti finali con consumi sino a 200.000 Smc relative ad un periodo di punta stagionale mediamente rigido (priorità di cui alla lettera (c) del citato comma 10.7), Italtrading ha prelevato, nel mese di febbraio 2005, quantitativi di gas da stoccaggio superiori (di circa 15,6 MSmc) a quelli che, in ragione dell'effettivo andamento climatico, sarebbero stati necessari per soddisfare le predette esigenze.
  3. Gli esiti di tali verifiche, ed i criteri tecnici su cui queste sono state condotte, sono state illustrati in una nota in data 23 febbraio 2006, predisposta dalla Direzione Gas (di seguito: nota tecnica 23 febbraio 2006), cui Italtrading ha avuto accesso in data 26 aprile 2006.
  4. Nel corso dell'istruttoria è stata acquisita, oltre a quella richiamata nella deliberazione n. 37/06, la memoria difensiva di Italtrading in data 21 luglio 2006 (prot. Autorità n. 17383).
  5. Con nota in data 4 agosto 2006 (prot. FS/M06/3840), gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato ad Italtrading le risultanze istruttorie.
  6. In data 26 settembre 2006, si è svolta l'audizione finale di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del dPR n. 244/01, nel corso della quale il Collegio ha acquisito nuove memorie difensive di Italtrading depositate oltre il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, del citato dPR, rispettivamente in data 11 settembre 2006 (prot. Autorità n. 021905) e in data 9 ottobre 2006 (prot. Autorità n. 024780).

Valutazione giuridica

  1. Tra le argomentazioni svolte a sostegno della correttezza della propria condotta, Italtrading ha evidenziato una circostanza che sarebbe idonea a ridimensionare il valore dei maggiori prelievi da stoccaggio contestati.
  2. Si tratta del fatto che la società, pur avendo acquisito in corso d'anno termico di stoccaggio nuovi clienti "civili" (per sostituzione nella fornitura dei clienti stessi in precedenza serviti da altro utente: cc.dd. "subentri"), tuttavia, avrebbe ottenuto, per tali clienti, capacità di stoccaggio inferiori a quelle cui avrebbe avuto titolo in sede di conferimento ad inizio anno termico.
  3. Ciò evidenzierebbe, a detta di Italtrading prelievi da stoccaggio nel mese di febbraio 2005 notevolmente inferiori rispetto a quelli contestati dall'Autorità (pari a circa 10,1 MSmc in luogo di 15,6 MSmc), corrispondenti ad un valore sostanzialmente pari a quello che l'Autorità (nella nota tecnica 23 febbraio 2006) ha considerato inidoneo a determinare un'effettiva lesione dell'interesse tutelato dalla norma violata (10 MSmc).
  4. La considerazione sopra esposta è condivisibile.
  5. Il comma 10.19 della deliberazione n. 26/02 (in coerenza con un principio generale ormai consolidato nella prassi regolatoria dell'Autorità in materia di accesso alle infrastrutture di rete nel settore gas) riconosce all'utente, per i subentri in corso d'anno termico di stoccaggio, il diritto di ottenere la capacità strumentale per assicurare le esigenze di modulazione dei nuovi clienti finali. Peraltro, in forza delle condizioni generali di accesso e di erogazione al servizio all'epoca definite dalla società Stogit S.p.A., ed approvate dall'Autorità (ai sensi della stessa deliberazione n. 26/02), nella fattispecie in esame, le capacità strumentali venivano conferite in quantitativi inferiori a quelli massimi (in misura pari al 25% dei consumi aggregati dei clienti "civili", in luogo del 33,4%).
  6. Inoltre, si ritiene necessario considerare anche un ulteriore elemento, alla luce del quale devono essere parzialmente rielaborati i criteri contenuti nella nota tecnica 23 febbraio 2006: i gradi giorno efficaci degli anni termici di stoccaggio presi in considerazione (2004-2005 e 2005-2006) dovevano essere confrontati non con la media dei gradi giorno efficaci degli ultimi 43 anni (come enunciato nella suddetta nota tecnica), ma con la media dei gradi giorno efficaci degli ultimi 30 anni. È infatti il medesimo comma 10.7 della deliberazione n. 26/02 che indica quest'ultimo riferimento temporale per l'individuazione della misura dei quantitativi massimi di capacità che possono essere richiesti per soddisfare le esigenze di modulazione dei clienti "civili".
  7. Alla luce della predetta rielaborazione, la circostanza addotta da Italtrading relativa ai subentri in corso d'anno evidenzia, per il mese contestato, prelievi di gas da stoccaggio in eccesso per quantitativi inidonei a determinare un effettivo pregiudizio dell'interesse tutelato dalla norma violata.

Ritenuto che:

  • non sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti di Italtrading

DELIBERA

  1. di non irrogare ad Italtrading una sanzione amministrativa pecuniaria, a chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti della medesima società con la deliberazione n. 37/06;
  2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
  3. di comunicare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, ad Italtrading Via Marostica 1, 20146 Milano.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.