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Data pubblicazione: 07 dicembre 2006

Delibera 06 dicembre 2006

Delibera/Provvedimento 276/06

Chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti di Gaz de France con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 23 febbraio 2006, n. 37/06

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 dicembre 2006

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 27 febbraio 2002, n. 26/02 (di seguito: deliberazione n. 26/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05 (di seguito: deliberazione n. 119/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2005, n. 274/05 (di seguito: deliberazione n. 274/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 297/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 21 gennaio 2006, n. 10/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2006, n. 37/06 (di seguito: deliberazione n. 37/06);
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 24 giugno 2002;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 12 dicembre 2005;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 20 gennaio 2006;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 25 gennaio 2006.

Il fatto

  1. Con deliberazione n. 37/06, l'Autorità ha avviato nei confronti di Gaz de France un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per aver utilizzato il servizio di stoccaggio di modulazione per finalità diverse da quelle per le quali, ai sensi del comma 10.7 della deliberazione n. 26/02, le era stata riconosciuta priorità ai fini del conferimento della relativa capacità.
  2. In particolare, dai dati acquisiti dall'Autorità in forza della deliberazione n. 274/05, è emerso che, a fronte di una capacità conferita, per l'anno termico di stoccaggio 2004-2005, per soddisfare le esigenze di modulazione dei clienti finali con consumi sino a 200.000 Smc relative ad un periodo di punta stagionale mediamente rigido (priorità di cui alla lettera (c) del citato comma 10.7), Gaz de France aveva prelevato, nel mese di gennaio 2005, quantitativi di gas da stoccaggio superiori (di circa 11,9 MSmc) a quelli che, in ragione dell'effettivo andamento climatico, sarebbero stati necessari a soddisfare le predette esigenze.
  3. Gli esiti di tali verifiche, ed i criteri tecnici su cui queste sono state condotte, sono stati illustrati in una nota in data 23 febbraio 2006, predisposta dalla Direzione Gas (di seguito: nota tecnica 23 febbraio 2006), cui Gaz de France ha avuto accesso in data 26 aprile 2006.
  4. Con nota in data 4 agosto 2006 (PROT. FS/M06/3481), gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato a Gaz de France le risultanze istruttorie.
  5. In data 29 settembre 2006, si è svolta l'audizione finale di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del dPR n. 244/01, nel corso della quale il Collegio ha consentito a Gaz de France di depositare, oltre il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, del citato dPR, una memoria difensiva acquisita in pari data.

Valutazione giuridica

  1. Nell'ambito dell'istruttoria, Gaz de France, tra le argomentazioni svolte a sostegno della correttezza della propria condotta, ha evidenziato una circostanza che dimostrerebbe l'insussistenza della condotta contestata. In particolare, Gaz de France ha osservato che:
    1. dalla nota tecnica del 23 febbraio 2006, emerge che, ai fini delle verifiche sul corretto utilizzo delle capacità di stoccaggio, l'Autorità ha considerato solo la capacità di stoccaggio continua, conferita su base annuale, in esito all'applicazione dei criteri di cui al comma 10.7 della deliberazione n. 26/02;
    2. peraltro, Gaz de France, nei mesi invernali dell'anno termico di stoccaggio 2004-2005 disponeva, oltre alla capacità di modulazione ciclica, anche di rilevanti quantitativi di c.d. "capacità di modulazione aciclica", pari a circa il 39% delle capacità di stoccaggio complessivamente conferite a Gaz de France nei mesi di dicembre 2004 e gennaio 2005;
    3. tali capacità, che al mese di gennaio 2005 ammontavano a 762.100 GJ, devono essere considerate dall'Autorità ai fini delle verifiche suddette e sommate a quelle di modulazione ciclica (pari a 1.210,988,3 JG); alla luce dell'insieme delle capacità disponibili da Gaz de France in tale mese (pari a 1.973,088,3 JG), i prelievi dalla stessa effettuati non risultano eccedentari rispetto ai quantitativi necessari a soddisfare le esigenze di modulazione dei clienti "civili".
  2. Tale argomentazione deve ritenersi condivisibile.
  3. La deliberazione n. 26/02, nel fissare disposizioni minime ed essenziali in materia di accesso ed erogazione ai servizi di stoccaggio, consentiva agli esercenti di integrare tale disciplina minimale (anche con disposizioni di natura derogatoria), previa approvazione dell'Autorità.
  4. In base alle condizioni generali di contratto definite dalla società Stogit S.p.A., (approvate dall'Autorità per l'anno termico 2004-2005, l'esercente:
    1. oltre ad offrire una capacità di stoccaggio continua e su base annuale a titolo di stoccaggio strategico, minerario e di modulazione per le finalità di cui al comma 10.7 della deliberazione n. 26/02;
    2. offriva anche, sulla base delle contingenti disponibilità tecniche, ulteriori capacità di stoccaggio di natura spot, non tipizzato quanto alla destinazione d'uso ("servizio di modulazione aciclica", che si contrapponeva al "servizio di modulazione ciclica", consistente nel servizio di stoccaggio di modulazione di cui alla precedente lettera (a)).
  5. Le capacità di modulazione aciclica, pertanto, potevano essere legittimamente utilizzate per finalità anche diverse da quelle in ragione delle quali l'utente aveva ottenuto capacità di modulazione ciclica.
  6. Esse, ad esempio, ben potevano essere richieste per servire esigenze di modulazione di clienti diversi dai clienti "civili". Oppure potevano essere anche richieste per assicurarsi una riserva supplementare ai fini della modulazione ciclica: ad esempio, l'utente che aveva richiesto (e ottenuto) accesso al servizio di modulazione per servire clienti "civili" (con conseguente conferimento del relativo spazio ciclico) avrebbe potuto, in un certo mese, anziché prelevare gas in giacenza nello spazio così conferitogli, richiedere per quel mese una quantità di spazio aggiuntiva (spazio aciclico), da riempire con altro gas, "accantonando" in tal modo la sua originaria "riserva" ciclica e prelevarla così i mesi successivi.
  7. Nella fattispecie in esame, Gaz de France ha ottenuto una capacità di modulazione aciclica pari a circa 19 MSmc, alla luce della quale risultano corretti i prelievi da stoccaggio effettuati nel mese di gennaio 2005.

Ritenuto che:

  • non sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti di Gaz de France

DELIBERA

  1. di non irrogare a Gaz de France una sanzione amministrativa pecuniaria, a chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti della medesima società con la deliberazione n. 37/06;
  2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
  3. di comunicare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Gaz de France, con sede legale in Rue Fructidor, 14 Paris Cedex, Paris (France), e con sede secondaria in Via Ripamonti, 175, 20141 Milano.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.