Data pubblicazione: 16 dicembre 2005
Delibera 16 dicembre 2005
Delibera/Provvedimento 274/05
Richiesta di informazioni in materia di utilizzo del servizio di stoccaggio di modulazione e degli approvvigionamenti di gas naturale
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 16-12-2005
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 27 febbraio 2002, n. 26/02 (di seguito: deliberazione n. 26/02);
- la deliberazione dell'Autorita 21 giugno 2004, n. 119/05 (di seguito: deliberazione n. 119/05);
- il decreto del Ministro delle attivita produttive 24 giugno 2002;
- il decreto del Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita produttive 7 luglio 2005, di istituzione della Commissione di verifica e segnalazione del sistema del gas naturale (di seguito: la Commissione), finalizzata all'individuazione di proposte migliorative per evitare il ripetersi delle situazioni di criticita del sistema del gas naturale quali quelle verificatesi nel trascorso ciclo termico invernale 2004-2005;
- il decreto del Ministro delle attivita produttive 12 dicembre 2005, nel quale si da atto che la Commissione ha concluso le sue attivita, rilasciando un rapporto finale.
Considerato che:
- ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ff), del decreto legislativo n. 164/00, il servizio di stoccaggio di modulazione del gas naturale e funzionale a soddisfare la modulazione dell'andamento giornaliero stagionale e di punta dei consumi;
- l'articolo 18 del medesimo decreto legislativo pone in capo ai soggetti che svolgono l'attivita di vendita di gas naturale l'obbligo di assicurare ai clienti con consumi annui inferiori o pari a 200.000 Smc la disponibilit a del servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale e giornaliera adeguata alla domanda di un anno con inverno rigido con frequenza ventennale; e che il medesimo articolo prevede che l'Autorita vigili sull'adempimento di tale obbligo;
- nell'ambito della disciplina delle condizioni di accesso e di erogazione del servizio di stoccaggio, definite con deliberazione n. 26/02, l'Autorita ha previsto ai fini del conferimento della relativa capacita il seguente ordine di priorita:
- titolari di concessioni di coltivazione che richiedono una prestazione di stoccaggio minerario, e importatori da Stati non appartenenti all'Unione europea per l'assolvimento degli obblighi di stoccaggio strategico;
- imprese di trasporto, limitatamente al loro fabbisogno per la modulazione oraria e per il bilanciamento operativo;
- imprese del gas ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al citato articolo 18 del decreto legislativo n. 164/00, fino a quantitativi massimi di spazio e disponibilita di punta giornaliera relativi ad un periodo di punta stagionale mediamente rigido;
- imprese del gas di cui alla lettera (c) per ulteriori quantitativi massimi di spazio e di disponibilita di punta giornaliera relativi ad un periodo di punta stagionale rigido con frequenza ventennale;
- clienti idonei;
- in esito alle procedure di conferimento di capacita di stoccaggio per l'anno termico di stoccaggio 2004-2005, sono rimaste insoddisfatte richieste di capacita di cui alla precedente lettera (d) per circa 1,5 miliardi di Smc;
- nei primi mesi dell'inverno 2004-2005 l'utilizzo della capacita di trasporto nei punti di entrata interconnessi con l'estero e stato, nel complesso, sensibilmente inferiore alla capacita conferita e pari a circa il 78% e l'89% rispettivamente nei mesi di novembre e dicembre 2 004; e che negli stessi mesi si e registrato un prelievo da stoccaggio (circa 2,2 miliardi di Smc) superiore ai quantitativi attesi in relazione all'effettivo andamento climatico;
- cio ha determinato, in assenza di compensazioni nei mesi successivi, l'esaurimento, all'1 marzo 2005, degli interi quantitativi di gas iniettato dagli utenti dei servizi di stoccaggio di modulazione e minerario; e che conseguentemente, al fine di assicurare la copertura dei consumi di gas naturale nella residua parte del periodo di punta stagionale, si e reso necessario erogare un volume di stoccaggio strategico pari a circa 880 milioni di Smc ed attivare l'interruzione di alcuni contratti di fornitura;
- quanto sopra evidenzia che, in contrasto con l'assetto normativo sopra richiamato, nel periodo di riferimento il servizio di stoccaggio di modulazione e stato utilizzato da parte degli utenti in sostituzione dei normali strumenti di approvvigionamento; e che cio ha determinato:
- il mancato adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 164/00, in funzione del quale sono state riconosciute priorita nel conferimento dalla deliberazione n. 26/02;
- il conseguimento di un indebito vantaggio economico e concorrenziale rispetto ai restanti utenti del servizio di stoccaggio di modulazione;
- la compromissione delle prestazioni complessive del sistema di stoccaggio nella fase finale del periodo di punta stagionale.
Ritenuto che:
- sia necessario richiedere, per le finalita sopra richiamate, alle imprese di trasporto ed alle imprese di stoccaggio, informazioni relative ai rispettivi utenti per il periodo 1 ottobre 2004 - 31 marzo 2005, al fine di accertare le responsabilita individuali ed adottare eventuali conseguenti necessarie misure, anche di natura sanzionatoria;
- < li>sia opportuno altresi prevedere flussi informativi che consentano all'Autorita di monitorare le condotte di utenti ed esercenti il servizio di stoccaggio nel corrente periodo di punta stagionale
DELIBERA
- di richiedere, relativamente al periodo 1 ottobre 2004 - 31 marzo 2005, le seguenti informazioni, da trasmettere in formato elettronico:
alle imprese di trasporto:- il bilancio giornaliero di ciascun utente della rete di trasporto, con indicazione in termini di energia di:
- quantitativo di gas immesso in rete, in ciascuno dei punti di entrata interconnessi con l'estero, con il sistema degli stoccaggi e con il terminale di rigassificazione e nell'aggregato nei punti di entrata da produzione nazionale;
- quantitativo di gas prelevato nell'aggregato dei punti di riconsegna e con distinzione fra punti interconnessi con impianti di distribuzione, impianti termoelettrici ed altre tipologie di impianti;
- scambi e cessioni di gas immesso in rete;
- capacita conferita a ciascun utente in ciascun giorno presso i punti di entrata interconnessi con l'estero;
- quantitativo di gas in stoccaggio;
- quantitativo di gas prelevato o iniettato;
- scambi o cessioni di gas e di capacita;
- capacita conferita;
- il bilancio giornaliero di ciascun utente della rete di trasporto, con indicazione in termini di energia di:
- di fissare al 30 dicembre 2005 il termine entro cui le predette informazioni devono essere trasmesse all'Autorita;
- di prevedere che le informazioni di cui al punto 1 siano trasmesse dalle imprese di trasporto anche in relazione a ciascun mese del periodo 1 ottobre 2005 - 31 marzo 2006, in forma provvisoria, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento ed, in forma definitiva, entro il giorno 20 del quarto mese successivo;
- di prevedere, ai fini del punto 3, che le informazioni in forma provvisoria relative ai mesi di ottobre e novembre 2005 siano trasmesse entro il 30 dicembre 2005;
- di prevedere che, limitatamente all'anno termico di stoccaggio 2005-2006, le imprese di stoccaggio trasmettano all'Autorita le informazioni di cui all'articolo 7, comma 7.3, della deliberazione n. 119/05 con le cadenze temporali indicate ai precedenti punti 3 e 4;
- di notificare il presente provvedimento ai soggetti indicati nel punto 1;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it).
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, puo essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.