Seguici su:






Data pubblicazione: 16 dicembre 2005

Delibera 16 dicembre 2005

Delibera/Provvedimento 274/05

Richiesta di informazioni in materia di utilizzo del servizio di stoccaggio di modulazione e degli approvvigionamenti di gas naturale

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 16-12-2005

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 27 febbraio 2002, n. 26/02 (di seguito: deliberazione n. 26/02);
  • la deliberazione dell'Autorita 21 giugno 2004, n. 119/05 (di seguito: deliberazione n. 119/05);
  • il decreto del Ministro delle attivita produttive 24 giugno 2002;
  • il decreto del Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita produttive 7 luglio 2005, di istituzione della Commissione di verifica e segnalazione del sistema del gas naturale (di seguito: la Commissione), finalizzata all'individuazione di proposte migliorative per evitare il ripetersi delle situazioni di criticita del sistema del gas naturale quali quelle verificatesi nel trascorso ciclo termico invernale 2004-2005;
  • il decreto del Ministro delle attivita produttive 12 dicembre 2005, nel quale si da atto che la Commissione ha concluso le sue attivita, rilasciando un rapporto finale.

Considerato che:

  • ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ff), del decreto legislativo n. 164/00, il servizio di stoccaggio di modulazione del gas naturale e funzionale a soddisfare la modulazione dell'andamento giornaliero stagionale e di punta dei consumi;
  • l'articolo 18 del medesimo decreto legislativo pone in capo ai soggetti che svolgono l'attivita di vendita di gas naturale l'obbligo di assicurare ai clienti con consumi annui inferiori o pari a 200.000 Smc la disponibilit a del servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale e giornaliera adeguata alla domanda di un anno con inverno rigido con frequenza ventennale; e che il medesimo articolo prevede che l'Autorita vigili sull'adempimento di tale obbligo;
  • nell'ambito della disciplina delle condizioni di accesso e di erogazione del servizio di stoccaggio, definite con deliberazione n. 26/02, l'Autorita ha previsto ai fini del conferimento della relativa capacita il seguente ordine di priorita:
    1. titolari di concessioni di coltivazione che richiedono una prestazione di stoccaggio minerario, e importatori da Stati non appartenenti all'Unione europea per l'assolvimento degli obblighi di stoccaggio strategico;
    2. imprese di trasporto, limitatamente al loro fabbisogno per la modulazione oraria e per il bilanciamento operativo;
    3. imprese del gas ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al citato articolo 18 del decreto legislativo n. 164/00, fino a quantitativi massimi di spazio e disponibilita di punta giornaliera relativi ad un periodo di punta stagionale mediamente rigido;
    4. imprese del gas di cui alla lettera (c) per ulteriori quantitativi massimi di spazio e di disponibilita di punta giornaliera relativi ad un periodo di punta stagionale rigido con frequenza ventennale;
    5. clienti idonei;
  • in esito alle procedure di conferimento di capacita di stoccaggio per l'anno termico di stoccaggio 2004-2005, sono rimaste insoddisfatte richieste di capacita di cui alla precedente lettera (d) per circa 1,5 miliardi di Smc;
  • nei primi mesi dell'inverno 2004-2005 l'utilizzo della capacita di trasporto nei punti di entrata interconnessi con l'estero e stato, nel complesso, sensibilmente inferiore alla capacita conferita e pari a circa il 78% e l'89% rispettivamente nei mesi di novembre e dicembre 2 004; e che negli stessi mesi si e registrato un prelievo da stoccaggio (circa 2,2 miliardi di Smc) superiore ai quantitativi attesi in relazione all'effettivo andamento climatico;
  • cio ha determinato, in assenza di compensazioni nei mesi successivi, l'esaurimento, all'1 marzo 2005, degli interi quantitativi di gas iniettato dagli utenti dei servizi di stoccaggio di modulazione e minerario; e che conseguentemente, al fine di assicurare la copertura dei consumi di gas naturale nella residua parte del periodo di punta stagionale, si e reso necessario erogare un volume di stoccaggio strategico pari a circa 880 milioni di Smc ed attivare l'interruzione di alcuni contratti di fornitura;
  • quanto sopra evidenzia che, in contrasto con l'assetto normativo sopra richiamato, nel periodo di riferimento il servizio di stoccaggio di modulazione e stato utilizzato da parte degli utenti in sostituzione dei normali strumenti di approvvigionamento; e che cio ha determinato:
    1. il mancato adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 164/00, in funzione del quale sono state riconosciute priorita nel conferimento dalla deliberazione n. 26/02;
    2. il conseguimento di un indebito vantaggio economico e concorrenziale rispetto ai restanti utenti del servizio di stoccaggio di modulazione;
    3. la compromissione delle prestazioni complessive del sistema di stoccaggio nella fase finale del periodo di punta stagionale.

Ritenuto che:

  • sia necessario richiedere, per le finalita sopra richiamate, alle imprese di trasporto ed alle imprese di stoccaggio, informazioni relative ai rispettivi utenti per il periodo 1 ottobre 2004 - 31 marzo 2005, al fine di accertare le responsabilita individuali ed adottare eventuali conseguenti necessarie misure, anche di natura sanzionatoria;
  • < li>sia opportuno altresi prevedere flussi informativi che consentano all'Autorita di monitorare le condotte di utenti ed esercenti il servizio di stoccaggio nel corrente periodo di punta stagionale

 

DELIBERA

 

  1. di richiedere, relativamente al periodo 1 ottobre 2004 - 31 marzo 2005, le seguenti informazioni, da trasmettere in formato elettronico:

    alle imprese di trasporto:
    1. il bilancio giornaliero di ciascun utente della rete di trasporto, con indicazione in termini di energia di:
      • quantitativo di gas immesso in rete, in ciascuno dei punti di entrata interconnessi con l'estero, con il sistema degli stoccaggi e con il terminale di rigassificazione e nell'aggregato nei punti di entrata da produzione nazionale;
      • quantitativo di gas prelevato nell'aggregato dei punti di riconsegna e con distinzione fra punti interconnessi con impianti di distribuzione, impianti termoelettrici ed altre tipologie di impianti;
      • scambi e cessioni di gas immesso in rete;
    2. capacita conferita a ciascun utente in ciascun giorno presso i punti di entrata interconnessi con l'estero;
    alle imprese di stoccaggio, relativamente a ciascun giorno del periodo considerato, il quantitativo di gas erogato giornalmente dai singoli siti di stoccaggio al complesso degli utenti, nonche per ciascun utente:
    1. quantitativo di gas in stoccaggio;
    2. quantitativo di gas prelevato o iniettato;
    3. scambi o cessioni di gas e di capacita;
    4. capacita conferita;
  2. di fissare al 30 dicembre 2005 il termine entro cui le predette informazioni devono essere trasmesse all'Autorita;
  3. di prevedere che le informazioni di cui al punto 1 siano trasmesse dalle imprese di trasporto anche in relazione a ciascun mese del periodo 1 ottobre 2005 - 31 marzo 2006, in forma provvisoria, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento ed, in forma definitiva, entro il giorno 20 del quarto mese successivo;
  4. di prevedere, ai fini del punto 3, che le informazioni in forma provvisoria relative ai mesi di ottobre e novembre 2005 siano trasmesse entro il 30 dicembre 2005;
  5. di prevedere che, limitatamente all'anno termico di stoccaggio 2005-2006, le imprese di stoccaggio trasmettano all'Autorita le informazioni di cui all'articolo 7, comma 7.3, della deliberazione n. 119/05 con le cadenze temporali indicate ai precedenti punti 3 e 4;
  6. di notificare il presente provvedimento ai soggetti indicati nel punto 1;
  7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it).

 

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, puo essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.