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Data pubblicazione: 07 dicembre 2006

Delibera 06 dicembre 2006

Delibera/Provvedimento 284/06

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Edison S.p.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 dicembre 2006

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge n. 689/81);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 27 febbraio 2002, n. 26/02 (di seguito: deliberazione n. 26/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05 (di seguito: deliberazione n. 119/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2005, n. 274/05 (di seguito: deliberazione n. 274/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 297/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 21 gennaio 2006, n. 10/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2006, n. 37/06;
  • il decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato 9 maggio 2001 (di seguito: DM 9 maggio 2001)
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 26 settembre 2001 (di seguito: DM 26 settembre 2001);
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 24 giugno 2002;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 12 dicembre 2005 (di seguito: DM 12 dicembre 2005);
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 20 gennaio 2006;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 25 gennaio 2006.

 

Il fatto

  1. Con deliberazione n. 37/06, l'Autorità ha avviato nei confronti della società Edison S.p.A. un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per aver utilizzato il servizio di stoccaggio di modulazione per finalità diverse da quelle per le quali, ai sensi del comma 10.7 della deliberazione n. 26/02, le era stata riconosciuta priorità ai fini del conferimento della relativa capacità.
  2. In particolare, dai dati acquisiti dall'Autorità in forza della deliberazione n. 274/05, è emerso che, a fronte di una capacità conferita, per gli anni termici di stoccaggio 2004-2005 e 2005-2006, per soddisfare le esigenze di modulazione dei clienti finali con consumi sino a 200.000 Smc relative ad un periodo di punta stagionale mediamente rigido (priorità di cui alla lettera (c) del citato comma 10.7), Edison ha prelevato, nei mesi di novembre e dicembre 2004 e nei mesi di gennaio e dicembre 2005, quantitativi di gas da stoccaggio superiori (rispettivamente di circa 28, 63,7, 117,2 e 103,2 MSmc) a quelli che, in ragione dell'effettivo andamento climatico, sarebbero stati necessari a soddisfare le predette esigenze.
  3. Gli esiti di tali verifiche, ed i criteri tecnici su cui queste sono state condotte, sono stati illustrati in una nota in data 23 febbraio 2006, predisposta dalla Direzione Gas (di seguito: nota tecnica 23 febbraio 2006), cui Edison ha avuto accesso in data 26 aprile 2006.
  4. Nel corso dell'istruttoria è stata acquisita, oltre a quella richiamata nella deliberazione n. 37/06, la seguente documentazione:
    1. nota della società Stogit S.p.A. (di seguito: Stogit) in data 2 maggio 2006 (prot. Autorità n. 18664), recante dati definitivi relativi ai prelievi da stoccaggio da parte degli utenti, dati che, per quanto riguarda Edison, hanno sostanzialmente confermato, per il mese di dicembre 2005, i prelievi in eccesso riscontrati sulla base dei dati provvisori (pari a circa 95,3 MSmc in luogo dei 103,2 MSmc);
    2. memoria difensiva di Edison in data 21 luglio 2006 (prot. Autorità n. 17686).
  5. Con nota in data 4 agosto 2006 (PROT. FS/M06/3838), gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato ad Edison le risultanze istruttorie.
  6. In data 26 settembre 2006, si è svolta l'audizione finale di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del dPR n. 244/01, nel corso della quale il Collegio ha consentito ad Edison di depositare, oltre il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, del citato dPR, una nuova memoria difensiva, acquisita il successivo 9 ottobre (prot. Autorità n. 25020).

Valutazione giuridica

  1. Nell'ambito dell'istruttoria, Edison ha sviluppato varie argomentazioni con cui:

    (a) ha contestato la ricostruzione del quadro normativo posta alla base della deliberazione n. 37/06, sostenendo in particolare che:
    (a1) il comma 10.7 della deliberazione n. 26/02, non essendo rivolto all'utente del servizio di stoccaggio, non pone in capo allo stesso alcun vincolo di destinazione nell'utilizzo delle capacità conferite;
    (a2) nell'individuare il quadro normativo rilevante, l'Autorità ha omesso di considerare la disciplina vigente in materia di stoccaggio strategico, in forza della quale i prelievi in eccesso che, come nel caso di Edison, abbiano determinato un'erogazione di gas strategico autorizzata dal Ministero (allora delle Attività Produttive), devono ritenersi consentiti;
    (b) ha contestato i criteri tecnici adottati dagli Uffici dell'Autorità nelle analisi dei prelievi da stoccaggio, in particolare:
    (b1) il riferimento temporale mensile;
    (b2) i criteri utilizzati nel valutare la quantità massima di capacità conferibile;
    (b3) l'assunzione di un valore del gradiente termico costante;
    (b4) la stima dell'incidenza, sui prelievi registrati, della specifica distribuzione geografica del mercato di ciascun cliente;
    (c) ha addotto elementi di fatto che dimostrerebbero l'insussistenza della condotta contestata; in particolare:
    (c1) ha sostenuto che i maggiori prelievi da stoccaggio sono stati determinati da circostanze tali da renderli non imputabili alla società;
    (c2) ha evidenziato di aver comunque rispettato i vincoli ritenuti sussistenti dall'Autorità.

A. Il quadro normativo rilevante in materia di stoccaggio di modulazione e di stoccaggio strategico

  1. A livello di normazione primaria (articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00) vengono individuati tre "servizi" (stoccaggio minerario, strategico e di modulazione) che l'esercente in concessione l'attività di stoccaggio deve obbligatoriamente erogare entro il quadro di regole definite, per quanto di rispettiva competenza, dall'Autorità e dal Ministero (oggi dello Sviluppo Economico).
  2. Posta quindi la generale connotazione operativa dell'attività di stoccaggio, essa si articola in tre diversi servizi, tipizzati e infungibili in ragione della rispettiva funzione (finalità tipica cui sono orientati): in altre parole, l'utente sceglierà se accedere all'una o all'altra tipologia di servizio per soddisfare le tre esigenze formalmente definite, secondo le regole previste in relazione all'attivazione del singolo rapporto commerciale.
  3. Da tale assetto discendono principi che governano il rapporto tra esercente il servizio ed utente, secondo regole di contenuto opposto a quanto sostenuto da Edison.
  4. Infatti, sebbene sul piano delle prestazioni e controprestazioni di carattere materiale (messa a disposizione dello spazio, prelievi e immissioni, etc.) i tre servizi (più correttamente: i tre tipi di rapporti contrattuali) non siano effettivamente differenziabili, è di tutta evidenza che essi lo sono sul piano del rapporto tra:
    1. prestazioni/controprestazioni, e
    2. funzione tipica.
  5. Sicché, ad esempio, la conclusione di un contratto per l'accesso al servizio di modulazione non potrà consentire all'utente impieghi per finalità che sono proprie dello stoccaggio strategico, e ciò per il fatto che l'utente ha acquisito il diritto ad una erogazione espressamente destinata alle finalità tipiche del servizio di modulazione.
  6. Altro inquadramento non è dato, a meno di non voler privare di funzione e significato l'impianto giuridico primario.
  7. Conferma di ciò si ricava anche dall'esame della normativa secondaria avente ad oggetto la disciplina delle modalità di accesso al, e di erogazione del, servizio di stoccaggio (deliberazione n. 26/02, i cui principi fondamentali sono stati recepiti dalla deliberazione n. 119/05).
  8. Anzi, l'esame della normativa secondaria consente di evidenziare un ulteriore livello di articolazione delle funzioni tipiche (individuate in termini generali dalla norma primaria) di ciascun rapporto commerciale che si instaura con l'accesso al rispettivo tipo di servizio di stoccaggio.
  9. Così, la disciplina secondaria dello stoccaggio strategico, la cui funzione generale è quella di "sopperire a situazioni di mancanza o riduzione degli approvvigionamenti o di crisi del sistema del gas" (articolo 2, lettera hh), del decreto legislativo n. 164/00), configura una ulteriore serie di funzioni tipiche ("di secondo livello") delle prestazioni/controprestazioni dedotte nel singolo rapporto commerciale. Più in particolare, infatti, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del DM 26 settembre 2001, l'utente può accedere al servizio per soddisfare le seguenti specifiche esigenze, previo assenso da parte del Ministero:
    1. interruzione o riduzione delle importazioni, sia da Paesi non appartenenti all'Unione europea (articolo 4), sia da Paesi appartenenti all'Unione europea (articolo 5, comma 1) ("non associabile a motivazioni di carattere commerciale ma esclusivamente tecniche e non preventivabili");
    2. emergenze sulla rete nazionale di gasdotti (articolo 5, comma 2);
    3. stagione invernale globalmente fredda (articolo 6).
  10. Anche in questo caso, pertanto, la struttura del rapporto commerciale non è neutra quanto alle finalità concrete di utilizzo del servizio in sede di erogazione in quanto l'utente acquisisce il solo diritto ad utilizzare il servizio per le finalità riconosciute e poste a base dell'autorizzazione (il che è confermato proprio dalla necessità di ottenere un preventivo atto di assenso).
  11. Analoga struttura caratterizza lo stoccaggio di modulazione, assoggettato, quanto a disciplina dell'accesso e dell'erogazione, alla potestà regolatoria dell'Autorità (articolo 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/00); e l'impianto della regolazione definito dall'Autorità è, se possibile, ancora più obiettivamente espressivo dell'assetto sopra indicato.
  12. Infatti, il contenuto prestazionale del servizio in parola viene ulteriormente articolato dal comma 10.7 della deliberazione n. 26/02: al servizio, e al relativo insieme di prestazioni e controprestazioni, si può accedere con riferimento a diverse e tipizzate esigenze di bilanciamento funzionali all'esecuzione fisica (c.d. settlement) delle operazioni aventi ad oggetto gas naturale. Ne consegue, in particolare, che il rapporto commerciale avente ad oggetto l'erogazione del servizio di stoccaggio di modulazione potrà essere articolato, congiuntamente o disgiuntamente, nelle seguenti destinazioni d'uso così tipizzate:
    1. esigenze di modulazione oraria e di bilanciamento operativo dell'impresa di trasporto (sola legittimata a concludere tale rapporto commerciale);
    2. esigenze di modulazione dei clienti finali con consumi sino a 200.000 Smc ("fino a quantitativi massimi di spazio e disponibilità di punta giornaliera") relative ad un periodo di punta stagionale mediamente rigido;
    3. esigenze di modulazione dei predetti clienti finali (per gli ulteriori quantitativi), relative ad un periodo di punta stagionale rigido con frequenza ventennale;
    4. esigenze di modulazione delle restanti tipologie di clienti finali.
  13. Di nuovo, se un utente ottiene capacità per la sola modulazione dei clienti finali con consumi inferiori a 200.000 Smc relativa ad un periodo di punta stagionale mediamente rigido, non avrà titolo ad ottenere l'erogazione per finalità diverse, quali che siano.

B. Sui presupposti normativi della contestazione dell'addebito

B.1. Sulla natura dei criteri di conferimento di capacità di stoccaggio

  1. Alla luce del quadro normativo suesposto, è possibile procedere alla valutazione delle argomentazioni svolte da Edison.
  2. In primo luogo (sub (a1) del paragrafo 7), la società ha sostenuto che la disciplina prevista dal comma 10.7 della deliberazione n. 26/02 non comporta, per l'utente che accede al servizio di stoccaggio di modulazione, alcun vincolo in sede di erogazione dello stesso, con la conseguenza che, una volta conferite le capacità di stoccaggio entro i limiti delle quantità massime, esse sono pienamente disponibili dall'utente quanto alle concrete finalità di utilizzo.
  3. Ciò in quanto, a detta di Edison, la disciplina contenuta nel citato comma 10.7 riguarda le sole procedure di conferimento della capacità di stoccaggio e non anche l'utilizzo del gas stoccato, avendo come suoi destinatari i soli gestori degli impianti di stoccaggio e non anche gli utenti.
  4. L'unico obbligo ravvisabile per l'utente del servizio di stoccaggio di modulazione, secondo Edison, sarebbe quello (sancito dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 164/00) di fornire, ai clienti con consumo annuo inferiore o pari a 200.000 Smc, il servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale e giornaliera adeguata alla domanda di un anno con inverno rigido con frequenza ventennale.
  5. La tesi di Edison contrasta con il quadro normativo sopra esposto e non può essere, pertanto, condivisa.
  6. Il comma 10.7 della deliberazione n. 26/02 disciplina un rapporto, nella specie il rapporto tra un soggetto interessato a richiedere l'erogazione di un determinato servizio e l'impresa che tale attività economica svolge. Più in particolare, essa riguarda la fase pre-contrattuale, notoriamente delicata quando si tratti di un servizio erogato in condizioni di monopolio di fatto in rapporto ad una risorsa scarsa.
  7. Tale fase si sostanzia in una interazione tra esercente ed utente; tale interazione è l'oggetto delle disposizioni in esame che impongono vincoli comportamentali, tanto sull'esercente quanto sull'utente: l'esercente deve rispettare termini e priorità e l'utente presentare le proprie proposte in relazione e in aderenza ai presupposti delle priorità previste.
  8. Il fatto che la norma si riferisca espressamente solo ad uno dei due soggetti coinvolti, è un'obiezione formalistica. Prevedere che l'accesso al servizio sia prioritariamente riconosciuto a certi utilizzi, e che quindi le proposte contrattuali debbano essere processate secondo questo ordine di precedenza, comporta che possano essere validamente presentate, per beneficiare della priorità, solo proposte di erogazione ancorate a tale utilizzo; il che significa evidentemente che la norma pone un vincolo anche nei confronti dell'utente.
  9. In altre parole, il comma 10.7 individua un ordine di priorità tra le tipologie di rapporti commerciali (che possono essere conclusi tra esercente ed utente) individuati in ragione delle specifiche esigenze cui essi sono funzionali. Una disposizione siffatta è esplicita e necessaria espressione del principio generale posto a base della disciplina del servizio.
  10. Degradare, come pretende Edison, le suddette priorità a meri canoni di scelta tra le richieste di accesso formulate durante la procedura di conferimento di capacità, porterebbe a concludere che, una volta conferite le capacità di stoccaggio richieste nei limiti delle quantità massime, esse dovrebbero essere completamente disponibili da parte dell'utente quanto alle concrete finalità di utilizzo.
  11. Tale interpretazione non può essere condivisa per diverse ragioni.
  12. In primo luogo, una condotta quale quella sopra indicata darebbe luogo ad inadempimento dei vincoli assunti con la conclusione del contratto, dal momento che la richiesta di accesso al servizio (che è una proposta contrattuale) è formalizzata sul riferimento funzionale e, una volta accettata dall'esercente, dà luogo ad un rapporto commerciale che costituisce titolo per ottenere prestazioni coerenti con tale finalità. Posto che la disciplina del contratto nei termini indicati risulta dai provvedimenti dell'Autorità sopra richiamati, le condotte ascritte costituiscono violazione di tali provvedimenti.
  13. In secondo luogo, poiché la procedura di conferimento risponde alla finalità di determinare la conclusione di rapporti commerciali individuati in ragione della rispettiva funzione tipica, un utilizzo da parte dell'utente delle capacità conferite per finalità diverse da quelle proprie del rapporto concluso lede gli interessi generali garantiti dalle suddette procedure di conferimento, e più in generale la regolazione dell'accesso al servizio (parità di accesso come condizione per assicurare lo sviluppo di un assetto concorrenziale). Ciò, in particolare, si verifica qualora l'utente che ha ottenuto l'accesso per una certa finalità, escludendo gli utenti che richiedevano l'accesso per finalità sotto-ordinate, utilizzi poi la capacità conferita per le medesime esigenze di questi ultimi: è evidente in tal caso il vantaggio (indebito) che il primo si assicura nei confronti di questi ultimi.
  14. In terzo luogo, ritenere consentita la condotta in esame, determinerebbe una distorsione nei criteri di accesso alle risorse, sul piano della corretta interoperabilità tra servizio di stoccaggio di modulazione e servizio di stoccaggio strategico. Infatti, se quest'ultima è una risorsa, il cui uso dovrebbe essere destinato a coprire esigenze non prevedibili che non possono essere gestite attraverso la corretta fruizione del servizio di stoccaggio di modulazione (nei limiti in cui vi si è ottenuto l'accesso in esito alle procedure di conferimento), affermare l'indifferenza funzionale di quest'ultimo servizio comporterebbe:
    1. escludere in capo agli utenti qualsiasi vincolo/onere di corretta impostazione e programmazione dell'utilizzo della risorsa ordinaria, e quindi
    2. estendere in modo improprio, e tale da compromettere la stabilità e la sicurezza del sistema, la latitudine di impiego del servizio strategico (da risorsa servente le esigenze di sicurezza strettamente intese - ossia quelle non realizzabili attraverso l'ordinaria diligenza imprenditoriale - a risorsa compensativa del fisiologico rischio di impresa).

B.2. Sugli effetti dell'intervenuta autorizzazione ministeriale all'utilizzo dello stoccaggio strategico

  1. In secondo luogo (sub (a2) del paragrafo 7), Edison ha sostenuto che l'Autorità, nelle verifiche sui prelievi effettuati dagli utenti, deve attenersi alla disciplina vigente in materia di rilascio dell'autorizzazione ministeriale all'utilizzo del gas strategico, alla luce della quale rilevano le seguenti circostanze:
    1. con riferimento all'anno termico di stoccaggio 2004-2005, il Ministero (allora delle Attività Produttive) in data 31 marzo 2006 ha rilasciato l'autorizzazione all'utilizzo da parte della società dello stoccaggio strategico (con particolare riferimento ai volumi relativi alla mancata importazione dalla Libia); conseguentemente i corrispondenti prelievi di gas in eccesso "devono essere considerati come afferenti ad un altro servizio (servizio di stoccaggio strategico)";
    2. con riferimento, invece, all'anno termico di stoccaggio 2005-2006, malgrado la sussistenza di alcune circostanze che hanno determinato i prelievi in eccesso rilevati dall'Autorità, la società non ha fatto ricorso allo stoccaggio strategico.
  2. Anche queste argomentazioni contrastano con il quadro normativo suesposto e, pertanto, non possono essere condivise.
  3. Innanzi tutto - con riferimento al fatto che i maggiori prelievi (per l'anno termico 2005-2006) non avrebbero originato erogazione dello stoccaggio strategico (sub (b) del paragrafo 35) - occorre rilevare che l'addebito contestato ha ad oggetto l'utilizzo del servizio di modulazione per finalità diverse da quelle in funzione delle quali (ai sensi del comma 10.7 della deliberazione n. 26/02) erano state conferite alla società le relative capacità.
  4. La condotta illecita di Edison è indipendente dal fatto che l'utente abbia fatto ricorso o meno alle riserve strategiche, essendo sufficiente che questi abbia prelevato (in qualunque momento del periodo di erogazione) quantitativi di gas di stoccaggio superiori a quelli che, in quel determinato momento ed in ragione delle capacità conferite, sarebbero stati necessari a soddisfare le esigenze di modulazione in funzione delle quali aveva ottenuto dette capacità (diverse infatti sono le valutazioni - quella del Ministero in sede di autorizzazione e quella dell'Autorità in sede di verifica del rispetto del vincolo posto dal comma 10.7 della deliberazione n. 26/02 - in quanto del tutto diversi sono i presupposti da accertare).
  5. Quanto, infine, all'argomento relativo all'intervenuta autorizzazione all'utilizzo dello stoccaggio strategico per l'anno termico 2004-2005, esso incontra limiti sia sul piano operativo, sia sul piano funzionale.
  6. Sotto il primo profilo, l'accesso al servizio strategico è stato richiesto da Edison sul presupposto di aver interamente assorbito le quantità disponibili nell'ambito del servizio di modulazione anche per finalità diverse da quelle per cui è stata conferita la relativa capacità. Pertanto, le quantità erogate in conseguenza di un utilizzo del servizio di modulazione in violazione delle relative disposizioni, non possono costituire oggetto del servizio di stoccaggio strategico anche se autorizzato.
  7. Diversamente opinando, lo stoccaggio strategico diverrebbe uno strumento per eludere le disposizioni (vincolanti) sull'utilizzo del servizio di stoccaggio di modulazione, con evidenti rischi per la sicurezza del sistema.
  8. Da ciò consegue il secondo limite che, sul piano funzionale, incontra la tesi sostenuta da Edison. Essa, infatti, comporta una evidente alterazione della finalità tipica del servizio come individuato dalla normativa primaria e dai citati decreti ministeriali. Il servizio non può essere utilizzato per far fronte a sopravvenute esigenze di bilanciamento determinate anche da un ricorso al servizio di modulazione in difformità dalle regole che ne disciplinano l'erogazione.
  9. Per esemplificare, se un soggetto si trovi "corto" in sede di esecuzione dei propri impegni contrattuali nella consegna a clienti idonei ("non-civili") in conseguenza di una contrazione degli approvvigionamenti, qualora non abbia richiesto ed ottenuto l'erogazione del servizio di modulazione, finalizzato alle esigenze di modulazione di tali clienti, non potrà utilizzare la capacità ottenuta per finalità diverse, ma dovrà immediatamente chiedere ed ottenere l'accesso allo stoccaggio strategico tramite autorizzazione del Ministero (oppure accedere ad eventuali strumenti alternativi; in questi ultimi termini, ad esempio, le Condizioni Stogit prevedevano conferimenti di capacità di tipo spot non vincolati ad alcuna destinazione tipica - c.d. stoccaggio di "modulazione aciclica", che si contrapponeva alla "modulazione ciclica", ossia alla capacità continua su base annuale destinata alle esigenze del mercato "civile").

C. Sui criteri di analisi della condotta di Edison

C.1. Sul riferimento temporale mensile

  1. In terzo luogo, Edison ha contestato all'Autorità di aver adottato, quale criterio di analisi dei propri prelievi da stoccaggio, un riferimento temporale mensile.
  2. Inoltre, secondo Edison, l'attuale funzionamento del sistema di stoccaggio è caratterizzato da una serie di "fattori di incertezza" che rendono "estremamente difficile (se non impossibile) che gli utenti dello stoccaggio possano realmente garantire il rispetto di vincoli di utilizzo su base mensile". In particolare, nella seconda memoria difensiva, Edison evidenzia:
    1. l'impossibilità, stante l'attuale sistema di misura presso i punti di riconsegna della rete di trasporto, di acquisire con cadenza giornaliera i dati di consumo dei clienti finali;
    2. l'indisponibilità, stante l'attuale disciplina (contenuta nei codici di rete di trasporto approvati dall'Autorità) in materia di allocazione tra gli utenti del gas transitato presso gli entry ed i city gates, dei relativi dati (disponibili solo con tre mesi di ritardo);
    3. la "non univocità della correlazione temperatura/consumo", dovuta al fatto che il consumo dei clienti è influenzato anche da fattori diversi dalla temperatura (quali, il vento, l'umidità, etc.) "difficilmente stimabili in fase di preventivazione";
    4. una incertezza fisiologica nella previsione dei consumi, "direttamente dipendente dall'incertezza delle previsioni di temperatura";
    5. l'indisponibilità di strumenti e criteri che consentano di predefinire con certezza l'entità del gas non contabilizzato.
  3. A detta di Edison, una valutazione sui prelievi effettuati dagli utenti da parte dell'Autorità sarebbe stata possibile solo adottando un riferimento temporale stagionale. In tal caso, peraltro, l'Autorità non sarebbe stata in grado di compiere alcuna valutazione per l'anno termico di stoccaggio 2005-2006, posto che, alla data dell'avvio del procedimento, erano disponibili solamente i dati relativi ai mesi di novembre e dicembre.
  4. L'argomentazione di Edison è infondata.
  5. Posto che la condotta contestata si sostanzia nell'utilizzo del servizio in modo difforme rispetto alla sua funzione tipica, utilizzi viziati da tale anomalia non possono essere in alcun modo compensati nell'arco di segmenti temporali comunque configurati all'interno del periodo di efficacia del contratto. Semplicemente non sono consentiti e si pongono in violazione della normativa vigente.
  6. In questo caso, l'utente li ha ammessi (cfr. paragrafo 35) e non ha addotto argomentazioni sufficienti ad escludere l'addebito (prevalenza di utilizzi consentiti; compensazione delle quantità effettivamente utilizzate a questo scopo attraverso lo stoccaggio "aciclico", etc.).
  7. Il riferimento temporale mensile quale criterio di analisi dei prelievi da stoccaggio rileva solo al fine di valutare se vi siano quantità (di prelievi) anomale rispetto a quelle necessarie a soddisfare le esigenze cui il servizio è funzionale. Da questo punto di vista, l'Autorità ha usato uno dei possibili metodi disponibili, peraltro riconoscendo in capo agli esercenti sottoposti a procedimento la più ampia possibilità di dimostrare che, in ragione della effettiva situazione climatica delle zone in cui erano insediati i clienti riforniti, l'esigenza di prelievo da stoccaggio si è nel concreto configurata in modo aderente ai prelievi effettuati.
  8. Questo profilo in nulla rileva rispetto alla diversa questione di prelievi destinati a coprire esigenze di esecuzione dei contratti con clientela diversa da quella "civile". L'utente avrebbe dovuto dimostrare che questo tipo di utilizzo non si è verificato, ovvero che ha avuto una valenza non rilevante nel determinare l'eventuale scostamento dalle quantità fisiologicamente destinabili alla funzione tipica.
  9. Come esposto analiticamente nella nota tecnica 23 febbraio 2006, poiché il vincolo funzionale (imposto dalla priorità in forza della quale Edison ha ottenuto accesso al servizio) obbligava la società ad utilizzare il gas in stoccaggio per soddisfare esigenze di modulazione correlate con l'andamento climatico (tali sono infatti le esigenze dei clienti finali con consumi sino a 200.000 Smc), è con riferimento all'andamento climatico (in particolare, alle temperature che si sono registrate nel corso della stagione invernale) che devono essere correlati i prelievi effettuati dall'utente, al fine di verificare se tali prelievi siano stati superiori rispetto a quelli richiesti in ragione dell'andamento climatico.
  10. Pertanto, poiché il parametro utilizzato ai fini dell'individuazione dell'andamento climatico (come meglio chiarito nel paragrafo 3 della nota tecnica) è costituito dai gradi giorno efficaci, il riferimento mensile nell'organizzazione dei dati acquisiti costituisce una convenzione utilizzata per mere ragioni prudenziali, e quindi più vantaggiosa per l'utente. Infatti, l'Autorità avrebbe ben potuto organizzare i dati acquisiti sulla base di un riferimento temporale inferiore al mese (sino ad assumere un riferimento giornaliero).

C.2. Sui rimanenti criteri contestati da Edison

  1. Le considerazioni svolte sub C.1 consentono di confutare anche le argomentazioni con cui Edison contesta i seguenti criteri seguiti dall'Autorità:
    1. i criteri assunti al fine di valutare la quantità massima di capacità conferibile: secondo Edison l'Autorità, riferendosi alle indicazioni enucleate con la comunicazione 20 febbraio 2003, avrebbe adottato criteri obsoleti e non più adeguati a considerare i fabbisogni associati ad un inverno medio;
    2. il valore del gradiente termico assunto come costante: secondo Edison ciò sarebbe distorsivo rispetto ad un riferimento temporale mensile in quanto determinerebbe una sovrastima dei prelievi effettuati nei mesi di inizio e fine inverno che sono quelli più critici;
    3. la ricostruzione dell'andamento climatico, in funzione della quale sono stati individuati i livelli fisiologici di prelievo per la modulazione dei clienti "civili": secondo Edison tale ricostruzione è stata operata dall'Autorità senza tenere in adeguata considerazione la distribuzione geografica del mercato di ciascun utente, distribuzione che può incidere in termini percentuali ben superiori a quelli stimati dalla stessa (in misura pari a circa il 10% dei prelievi effettivi di ciascun utente).
  2. Come il riferimento temporale mensile, i criteri di analisi esposti nella nota tecnica 23 febbraio 2006 non costituiscono elementi integrativi del precetto che si assume violato, ma sono criteri utilizzati al fine di verificare come, in concreto, ciascun operatore ha utilizzato il servizio cui aveva ottenuto accesso. Si tratta di criteri che costituiscono indice di una condotta difforme da quella che l'utente avrebbe dovuto tenere in coerenza con la norma violata. Ciò comporta la facoltà per i soggetti sottoposti al procedimento, nel pieno rispetto del contraddittorio, di addurre ogni elemento utile a dimostrare la correttezza della propria condotta rispetto alla destinazione funzionale imposta dalla priorità in forza della quale era stata loro conferita la relativa capacità. Ma Edison non ha addotto tali elementi, idonei ad escludere l'addebito.
  3. Inoltre, in merito ai criteri per l'individuazione dei quantitativi massimi conferibili (sub (a) del paragrafo 54), la contestazione di Edison riguarda la disciplina dei criteri di conferimento di capacità (e delle sue modalità attuative), collocandosi, pertanto, sul piano, non rilevante, della richiesta di modifiche della richiamata disciplina: essa non può pertanto costituire una causa di esclusione di responsabilità del soggetto sottoposto al procedimento.

D. Sulle circostanze addotte da Edison

D.1. Sulle circostanze che renderebbero non imputabili i maggiori prelievi effettuati da Edison

  1. Nella prima memoria difensiva, Edison ha sostenuto che i maggiori prelievi da stoccaggio sarebbero stati determinati da cause che dovrebbero essere ritenute ad essa non imputabili, stante l'intervenuta autorizzazione ministeriale all'utilizzo del gas strategico.
  2. Tali maggiori prelievi, a detta di Edison, sono stati determinati, in parte, da riduzioni delle importazioni dalla Libia "legate ad alcune problematiche di natura tecnica verificatesi lungo la catena di importazione", in parte, da un forte incremento del fabbisogno di gas dovuto alla particolare dinamica termica registrata nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2005. Più in dettaglio, la società sostiene che i maggiori prelievi da stoccaggio conseguenti alla riduzione delle importazioni dalla Libia ("volumi di under-delivery") non possono essere considerati ai fini delle verifiche, in quanto imputabili al servizio di stoccaggio strategico.
  3. Ribadito quanto già osservato sub B.2, in merito all'irrilevanza delle valutazioni compiute dal Ministero in sede di autorizzazione all'utilizzo dello stoccaggio strategico, le circostanze sopra invocate non possono essere qualificate come cause di esclusione della responsabilità, in quanto costituiscono, tutte, esigenze sopravvenute di bilanciamento soddisfatte dall'utente con l'utilizzo del servizio di stoccaggio di modulazione.

D.2. Sul preteso rispetto delle disposizioni che si assumono violate

  1. Nella seconda memoria difensiva, l'esercente sostiene che la sua condotta sarebbe corretta in quanto i prelievi da stoccaggio sono coerenti con le esigenze di modulazione dei clienti "civili" per le quali era stata concessa la relativa capacità di stoccaggio.
  2. A tal fine, Edison, pur mantenendo il riferimento temporale mensile, ha "parzialmente rielaborato" i criteri di analisi esposti nella nota tecnica 23 febbraio 2006 per considerare le specificità del "sistema" (approvvigionamento/mercato) di Edison, caratterizzato da una distribuzione geografica peculiare, nonché da parametri di consumo specifici. Più in dettaglio:
    1. l'analisi dei prelievi di gas è stata impostata "confrontando l'anno 2001, alla cui termicità sono correlate le capacità conferite, con gli anni oggetto di istruttoria, 2004-2005 e 2005-2006, alla cui termicità sono stati correlati gli utilizzi di tali capacità"; tale adeguamento, a detta di Edison, si rende necessario in quanto l'Autorità (come emerge dalla comunicazione 23 marzo 2003) nell'individuare il valore della massima capacità di stoccaggio conferibile per soddisfare le esigenze di modulazione dei clienti "civili", ha utilizzato i dati relativi all'anno 2001, assumendo tale anno come rappresentativo di un inverno normale per il mercato nazionale; tuttavia, per il mercato servito da Edison, l'anno 2001 si configura come un anno sostanzialmente più caldo del normale, con la conseguenza che le capacità ad essa conferite per quell'anno sono inferiori a quelle necessarie per un inverno normale;
    2. non sono stati considerati i volumi di under-delivery per il motivo richiamato al precedente paragrafo 58;
    3. per i mesi di novembre 2004 e 2005, dovrebbero essere anche "detratti" i prelievi da stoccaggio effettuati per fronteggiare il c.d. rischio di over-stock (il rischio di immettere quantitativi di gas in stoccaggio superiori alle capacità conferite, con conseguente pagamento degli onerosi corrispettivi di bilanciamento previsti: tale situazione dipende dall'impossibilità per l'utente di disporre di dati definitivi circa i volumi di gas effettivamente iniettati dallo stesso alla fine della fase di immissione; a fronte della difficile prevedibilità dei consumi dei clienti finali all'inizio della fase di erogazione, l'utente che massimizzi le importazioni, in caso di consumi inferiori a quelli previsti, rischia di immagazzinare volumi di gas per quantitativi superiori alla capacità di spazio conferita, con la conseguente applicazione degli onerosi corrispettivi per supero delle capacità di spazio).
  3. Rielaborata nei termini di cui sopra, la metodologia seguita dall'Autorità evidenzierebbe prelievi in eccesso circoscritti al solo mese di dicembre 2005, per un volume pari a 39 MSmc. Tale dato dovrebbe essere, secondo Edison, ulteriormente ridimensionato alla luce delle seguenti circostanze di fatto:
    1. come emerge dalla nota tecnica 23 febbraio 2006, l'Autorità ai fini della sua verifica ha assunto che gli utenti disponessero di una flessibilità negli approvvigionamenti pari al 10%; tale assunzione, tuttavia, sarebbe smentita nel caso di Edison il cui sistema di approvvigionamento è caratterizzato "da minori flessibilità dovute sia a contratti di approvvigionamento di lungo termine sottoscritti prima dell'emanazione del decreto legislativo n. 164/00, sia a contratti di approvvigionamento di tipo spot da Paesi UE, non soggetti ad autorizzazione ministeriale";
    2. l'analisi svolta dall'Autorità per quanto riguarda la definizione dei fabbisogni di stoccaggio correlati al mercato fornito, non tiene in adeguata considerazione l'incremento del grado di metanizzazione registrato dal 2001 (anno di riferimento per il conferimento delle capacità) ad oggi, sottostimando di conseguenza le effettive necessità di stoccaggio della società (Edison sostiene che, il proprio mercato fornito, registri un incremento annuo dei consumi pari a circa il 3%, per un complessivo incremento, sul periodo 2001-2006, di circa il 16%).
  4. Le "rielaborazioni" apportate da Edison alla metodologia esposta nella nota tecnica 23 febbraio 2006 sono infondate. In particolare:
    1. quanto alle esigenze di adeguamento della ricostruzione dell'andamento climatico, mediante il riferimento alle temperature dell'anno 2001, occorre precisare che l'anno 2001 non è considerato dalla comunicazione 28 marzo 2003 come l'anno rappresentativo dell'inverno mediamente rigido, posto che l'inverno mediamente rigido è individuato, dalla deliberazione n. 26/02, nella media degli inverni degli ultimi 30 anni; la citata comunicazione si limita a considerare i consumi dei clienti "civili" registrati nell'anno 2001, quale mero elemento per l'individuazione convenzionale del valore dei quantitativi massimi conferibili in applicazione dei criteri generali posti dalla citata deliberazione n. 26/02; conseguentemente, l'osservazione di Edison si risolve in una contestazione delle indicazioni applicative (di tale provvedimento) contenute nella comunicazione 28 marzo 2003, e, come tale, risulta non pertinente;
    2. quanto ai volumi di under-delivery, essi potrebbero essere considerati "in detrazione" dai consumi solo riconoscendo loro la natura di fatti che rendono non imputabili alla società i corrispondenti maggiori prelievi; tuttavia (come evidenziato sub D.1) si tratta di esigenze sopravvenute di bilanciamento soddisfatte dall'utente con l'utilizzo del servizio di stoccaggio di modulazione;
    3. quanto infine ai volumi utilizzati in relazione al rischio di over-stock, Edison non ha addotto al procedimento alcun elemento o dato concreto a dimostrazione del fatto che il supposto rischio di over-stock, nel caso concreto, abbia effettivamente determinato i maggiori prelievi nel mese di novembre 2004, che la società ha quantificato, in modo del tutto apodittico, in circa 17 MSmc.
  5. Quanto considerato al precedente paragrafo rende conseguentemente irrilevanti le osservazioni formulate da Edison per giustificare i 39 MSmc prelevati in eccesso per il mese di dicembre 2005.
  6. Posto quanto sopra, si ritiene tuttavia necessario considerare un elemento alla luce del quale devono essere parzialmente rielaborati i criteri contenuti nella nota tecnica 23 febbraio 2006. Si tratta del fatto che i gradi giorno efficaci degli anni termici di stoccaggio presi in considerazione (2004-2005 e 2005-2006) dovevano essere confrontati non con la media dei gradi giorno efficaci degli ultimi 43 anni (come enunciato nella suddetta nota tecnica), ma con la media dei gradi giorno efficaci degli ultimi 30 anni. È infatti il medesimo comma 10.7 della deliberazione n. 26/02 che indica quest'ultimo riferimento temporale per l'individuazione della misura dei quantitativi massimi di capacità che possono essere richiesti per soddisfare le esigenze di modulazione dei clienti "civili".
  7. Tuttavia, nonostante la necessaria "correzione" operata in forza di tale "fattore", gli esiti delle verifiche esposti nella nota tecnica 23 febbraio 2006 risultano confermati. Infatti, pure assumendo la media dei gradi giorno efficaci negli ultimi 30 anni (in luogo di 43), sono riscontrabili in capo ad Edison i seguenti prelievi in eccesso:
    1. per il mese di novembre 2004, 24,0 MSmc, in luogo di 28,0 MSmc;
    2. per il mese di dicembre 2004, 56,8 MSmc, in luogo di 63,7 MSmc;
    3. per il mese di gennaio 2005, 106,3 MSmc, in luogo di 117,2 MSmc;
    4. per il mese di dicembre 2005, 85,1 MSmc, in luogo di 95,3 MSmc.

Quantificazione della misura sanzionatoria

  1. L'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 prevede, per le ipotesi di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, una sanzione da determinarsi tra un minimo di euro 25.822,84 ed un massimo di euro 154.937.069,73.
  2. L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione deve essere compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
    1. la gravità della violazione;
    2. l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
    3. la personalità dell'agente;
    4. le condizioni economiche dell'agente.
  3. Con riferimento al criterio della gravità della violazione, la condotta tenuta da Edison contrasta con i principi fondamentali che regolano l'erogazione dei servizi di stoccaggio, vincolandola a delle finalità tipiche (orientate a tutelare esigenze diverse) in forza di un determinato ordine di priorità non disponibile dagli utenti.
  4. Lo stoccaggio costituisce uno degli strumenti cui l'utente (che immette e preleva gas dalla rete di trasporto) accede per garantire l'esecuzione fisica dei contratti di compravendita di gas naturale di cui è titolare. Nel sistema gas del nostro Paese, in cui non sono ad oggi presenti strumenti a tal fine effettivamente alternativi (data l'insufficienza degli approvvigionamenti e delle flessibilità disponibili sulle importazioni), lo stoccaggio assume una rilevanza strategica. Tale rilevanza è ulteriormente accentuata, se si considera:
    1. la natura stessa dell'attività, che si svolge attraverso la gestione di strutture essenziali in monopolio di fatto, e
    2. l'attuale disponibilità delle capacità di stoccaggio (sia in termini di spazio, sia in termini di punta) complessivamente sottodimensionate rispetto all'effettiva domanda.
  5. In tale contesto appare di centrale importanza la disciplina di cui al comma 10.7 della deliberazione n. 26/02 (attualmente recepita, nei suoi elementi essenziali, dall'articolo 9 della deliberazione n. 119/05), volta a regolamentare e razionalizzare l'accesso alla risorsa ed il suo conseguente utilizzo, in ragione dei diversi servizi tipizzati dal legislatore (servizio di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione) e, per alcuni di essi (in particolare, quello di modulazione), in ragione delle diverse esigenze cui i medesimi sono funzionali.
  6. In altre parole, tra le concorrenti esigenze cui sono strumentali i diversi servizi di stoccaggio, la norma in esame ha selezionato quelle ritenute maggiormente meritevoli di tutela, tipizzando i rapporti commerciali funzionali al rispettivo soddisfacimento, e prevedendo un ordine di priorità tra le rispettive proposte contrattuali formulate all'esercente dagli utenti del servizio. Nel caso concreto, in particolare, l'esigenza sottesa al vincolo di utilizzo violato (esigenza di modulazione dei clienti "civili") trova un esplicito riconoscimento anche a livello primario (articolo 18 del decreto legislativo n. 164/00).
  7. Conseguentemente, l'utente che (come Edison) utilizzi capacità di stoccaggio per finalità diverse da quelle in funzione delle quali gli sono state conferite innanzitutto non rispetta le scelte operate dall'Autorità con la deliberazione n. 26/02, per la tutela delle relative esigenze. Sotto tale profilo, la violazione risulta aggravata dal fatto che, in concreto, i prelievi in eccesso corrispondono ad una quota rilevante dei prelievi ritenuti necessari a soddisfare le esigenze di modulazione dei clienti "civili" della società in ragione dell'effettivo andamento climatico (pari a circa il 21%, 28%, 34% e 19,1% rispettivamente per i mesi di novembre e dicembre 2004, gennaio e dicembre 2005).
  8. Inoltre, alla luce delle indicate caratteristiche del sistema nazionale del gas (insufficienza di strumenti alternativi allo stoccaggio per soddisfare le relative esigenze, scarsità della capacità di stoccaggio) tale anomalo utilizzo, specie se per quantitativi rilevanti, è idoneo a compromettere l'equilibrio e la sicurezza dell'intero sistema (e, con essi, il buon esito dell'esecuzione fisica dei rapporti di fornitura di gas).
  9. I quantitativi prelevati in eccesso da Edison (salvo per quanto riguarda il mese di novembre 2004, per cui comunque essi risultano non irrisori) risultano rilevanti (56,8, 106,3, 85,1 MSmc rispettivamente per i mesi di dicembre 2004, gennaio e dicembre 2005).
  10. Quanto sopra evidenzia la gravità della violazione in quanto la condotta posta in essere da Edison era idonea a determinare, sia per l'anno termico di stoccaggio 2004-2005, sia per l'anno termico di stoccaggio 2005-2006, l'esaurimento, prima del termine previsto per la conclusione del periodo di erogazione, degli interi quantitativi di gas iniettati dagli utenti del servizio di modulazione, con il conseguente squilibrio del sistema e la necessità di erogare quantitativi di gas dalle scorte strategiche, nonché di interrompere alcuni contratti di fornitura. E per il solo anno termico di stoccaggio 2005-2006, detta situazione di crisi ha imposto al Governo ed al Ministro dello Sviluppo Economico l'adozione (rispettivamente con decreto-legge 25 gennaio 2006, nonché con decreti ministeriali in pari data) di misure urgenti, ed alquanto onerose, per garantire l'equilibrio del gas naturale, tra cui l'autorizzazione del riavvio di impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW alimentati con olio combustibile che non erano in esercizio a motivo di specifiche prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni ministeriali.
  11. Un ulteriore elemento che concorre a determinare la gravità della condotta di Edison consiste nell'indebito vantaggio economico e concorrenziale conseguito dalla stessa nei confronti sia degli utenti che hanno fatto un uso corretto dello stoccaggio, sia di quegli utenti che, servendo un numero di clienti "civili" inferiore rispetto a quelli di Edison (ovvero non servendone affatto), non hanno potuto ottenere le capacità di stoccaggio conferite ad Edison.
  12. In particolare, è bene rilevare che occorre rilevare che la condotta posta in essere dalla società era idonea ad assicurarle un indebito vantaggio economico, derivante:
    1. dalla vendita dei quantitativi di gas (prelevati in eccesso da stoccaggio) presso i mercati internazionali (hubs europei) a prezzi significativamente più elevati rispetto a quelli praticati dalla società per la fornitura del proprio mercato "civile";
    2. dall'utilizzo dei suddetti quantitativi di gas, per far fronte all'aumento dei consumi della propria clientela "non-civile" in luogo delle fonti di approvvigionamento spot cui l'utente avrebbe dovuto ricorrere; tale (indebito) utilizzo, infatti, era idoneo ad assicurare all'utente un risparmio sui costi di acquisto del gas, stante il minor prezzo di acquisto del gas erogato da stoccaggio (acquisto avvenuto nei mesi estivi, in fase di iniezione, sulla base di contratti di lungo termine) rispetto a quello che l'utente avrebbe pagato per approvvigionamenti spot nei mesi invernali (presso gli hubs europei).
  13. Il maggiore vantaggio economico sopra prospettatorisulta ridimensionato in ragione dei corrispettivi previsti dalla normativa all'epoca vigente per l'utilizzo del gas strategico, pagati da Edison.
  14. Con riferimento al criterio dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, dall'istruttoria non è emerso alcun elemento rilevante in tal senso.
  15. Con riferimento al criterio della personalità dell'agente, Edison non si è resa responsabile di analoghe violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
  16. Con riferimento, infine, al criterio delle condizioni economiche dell'agente, Edison è uno dei principali utenti che usufruiscono del servizio di stoccaggio. Al fine di valutare la sostenibilità e l'effetto deterrente della sanzione da parte della società, occorre considerare il suo fatturato rilevante, nei soli segmenti relativi alla commercializzazione del gas, pari a circa 2.636 milioni di euro.

Ritenuto che:

  • sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti di Edison per la violazione, negli anni termici di stoccaggio 2004-2005 e 2005-2006, del comma 10.7 della deliberazione n. 26/02

DELIBERA

  1. di irrogare ad Edison una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nella misura di 20 (venti) milioni di euro, di cui:
    1. 10 (dieci) milioni per aver violato il comma 10.7 della deliberazione n. 26/02 nell'anno termico di stoccaggio 2004-2005;
    2. 10 (dieci) milioni per aver violato la predetta disposizione nell'anno termico di stoccaggio 2005-2006;
  2. di ordinare ad Edison il pagamento della sanzione, nella misura sopra determinata, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
  3. di precisare che, decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; e che, in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81;
  4. di ordinare ad Edison di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
  6. di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento ad Edison, con sede legale in Via Foro Buonaparte 31, 20121 Milano.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.


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