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Data pubblicazione: 07 dicembre 2006

Delibera 06 dicembre 2006

Delibera/Provvedimento 279/06

Chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti della società Gas Plus Italiana Spa con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 23 febbraio 2006, n. 37/06

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 dicembre 2006

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 27 febbraio 2002, n. 26/02;
  • la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2005, n. 274/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 297/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 21 gennaio 2006, n. 10/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2006, n. 37/06;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 24 giugno 2002;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 12 dicembre 2005;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 20 gennaio 2006;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 25 gennaio 2006.

Fatto e valutazione giuridica

  1. Con deliberazione n. 37/06, l'Autorità ha avviato nei confronti della società Gas Plus Italiana Spa un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per aver utilizzato il servizio di stoccaggio di modulazione per finalità diverse da quelle per le quali, ai sensi del comma 10.7 della deliberazione n. 26/02, le era stata riconosciuta priorità ai fini del conferimento della relativa capacità.
  2. In particolare, dai dati acquisiti in forza della deliberazione n. 274/05, è emerso che, a fronte di una capacità conferita, per l'anno termico di stoccaggio 2004-2005, per soddisfare le esigenze di modulazione dei clienti finali con consumi sino a 200.000 Smc relative ad un periodo di punta stagionale mediamente rigido (priorità di cui alla lettera (c) del citato comma 10.7), Gas Plus Italiana ha prelevato, nei mesi di gennaio e febbraio 2005, quantitativi di gas da stoccaggio superiori (rispettivamente di circa 14,1 e 12,9 MSmc) a quelli che, in ragione dell'effettivo andamento climatico, sarebbero stati necessari a soddisfare le predette esigenze.
  3. Gli esiti di tali verifiche, ed i criteri tecnici su cui queste sono state condotte, sono state illustrati in una nota in data 23 febbraio 2006, predisposta dalla Direzione Gas (di seguito: nota tecnica 23 febbraio 2006), cui Gas Plus Italiana ha avuto accesso in data 26 aprile 2006.
  4. Tuttavia, a seguito di una successiva disamina del quadro istruttorio gli Uffici hanno rilevato che la suddetta contestazione era stata formulata a causa di un errore materiale nell'individuazione dei prelievi di gas da stoccaggio imputati a Gas Plus Italiana.
  5. In particolare, nella parte conclusiva della nota tecnica del 23 febbraio 2006, sono stati riportati valori, relativi ai quantitativi di gas prelevati, calcolati senza considerare i quantitativi di gas e le relative capacità ceduti il 31 dicembre 2004 a Gas Plus Italiana dalla società Gas Plus S.p.A..
  6. Calcolati nuovamente i predetti valori, alla luce di tale circostanza, è emerso che:
    1. per i mesi di gennaio e febbraio 2005, i prelievi effettuati da Gas Plus Italiana risultano inferiori rispetto a quelli che, in ragione dell'andamento climatico, sarebbero stati necessari per soddisfare le predette esigenze;
    2. per i mesi di novembre e dicembre 2004, pur essendo stati rilevati prelievi di gas in eccesso, essi risultano inferiori a 10 MSmc; si tratta pertanto di quantitativi esigui che, alla luce delle valutazioni esposte nella sopra citata nota tecnica, non risultano idonei a determinare un effettivo pregiudizio dell'interesse tutelato dalle disposizioni violate.

Ritenuto che:

  • non sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti di Gas Plus Italiana

DELIBERA

  1. di non irrogare a Gas Plus Italiana una sanzione amministrativa pecuniaria, a chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti della medesima società con la deliberazione n. 37/06;
  2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it);
  3. di comunicare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Gas Plus Italiana, con sede legale in Viale Fornalini, 17, 20134 Milano.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.