Delibera 06 dicembre 2006
Delibera/Provvedimento 285/06
Chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti della società Spigas Srl con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 23 febbraio 2006, n. 37/06
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 6 dicembre 2006
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 27 febbraio 2002, n. 26/02;
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05;
- la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2005, n. 274/05;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 297/05;
- la deliberazione dell'Autorità 21 gennaio 2006, n. 10/06;
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2006, n. 37/06;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 24 giugno 2002;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 12 dicembre 2005;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 20 gennaio 2006;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 25 gennaio 2006.
Il fatto
- Con deliberazione n. 37/06, l'Autorità ha avviato nei confronti della società Spigas Srl un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per aver utilizzato il servizio di stoccaggio di modulazione per finalità diverse da quelle per le quali, ai sensi del comma 10.7 della deliberazione n. 26/02, le era stata riconosciuta priorità ai fini del conferimento della relativa capacità.
- In particolare, dai dati acquisiti dall'Autorità in forza della deliberazione n. 274/05, è emerso che, a fronte di una capacità conferita, per l'anno termico di stoccaggio 2005-2006, per soddisfare le esigenze di modulazione dei clienti finali con consumi sino a 200.000 Smc relative ad un periodo di punta stagionale mediamente rigido (priorità di cui alla lettera (c) del citato comma 10.7), Spigas ha prelevato, nel mese di dicembre 2005, quantitativi di gas da stoccaggio superiori (di circa 10,23 MSmc) a quelli che, in ragione dell'effettivo andamento climatico, sarebbero stati necessari a soddisfare le predette esigenze.
- Gli esiti di tali verifiche, ed i criteri tecnici su cui queste sono state condotte, sono state illustrati in una nota in data 23 febbraio 2006, predisposta dalla Direzione Gas (di seguito: nota tecnica 23 febbraio 2006), cui Spigas ha avuto accesso in data 5 maggio 2006.
- Nel corso dell'istruttoria è stata acquisita, oltre a quella richiamata nella deliberazione n. 37/06, la seguente documentazione:
- nota della società Stogit S.p.A. in data 2 maggio 2006 (prot. Autorità n. 18664), recante dati definitivi relativi ai prelievi da stoccaggio da parte degli utenti, dati che, per quanto riguarda Spigas, hanno sostanzialmente confermato, per il mese di dicembre 2005, i prelievi in eccesso riscontrati sulla base dei dati provvisori;
- memoria difensiva di Spigas in data 17 maggio 2006, Prot. 42/sb/06 (prot. Autorità n. 17207).
- Con nota in data 4 agosto 2006 (prot. FS/M06/3843), gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato a Spigas le risultanze istruttorie.
Valutazione giuridica
- Nell'ambito dell'istruttoria, Spigas, tra le argomentazioni svolte a sostegno della correttezza della propria condotta, ha evidenziato una circostanza che dimostrerebbe l'insussistenza della condotta contestata. In particolare, Spigas ha osservato che:
- dalla nota tecnica del 23 febbraio 2006 emerge che, al fine delle verifiche sul corretto utilizzo delle capacità di stoccaggio, l'Autorità ha considerato solo la capacità di stoccaggio continua, conferita su base annuale, in esito all'applicazione dei criteri di cui al comma 10.7 della deliberazione n. 26/02;
- peraltro, Spigas, oltre a disporre di spazio ciclico, si era procurata la disponibilità di ulteriori quantitativi di capacità di tipo spot (c.d. "capacità di modulazione aciclica"); tale capacità è stata utilizzata da Spigas come una sorta di servizio ancillare cui attingere ad inizio mese per "rimpinguare" le capacità di modulazione ciclica; in considerazione di ciò, alla data del 7 novembre 2006, Spigas disponeva di una capacità di modulazione complessiva (ciclica e aciclica) di circa 83,8 MSmc, a fronte di una capacità ciclica di 57,5 MSmc;
- conseguentemente, i prelievi da stoccaggio effettuati da Spigas devono essere valutati alla luce delle predette capacità complessive, ciò che evidenzierebbe un prelievo in eccesso pari a circa 2,78 MSmc, ossia ad un valore (inferiore a 10 MSmc) che, secondo le indicazioni esposte nella citata nota tecnica 23 febbraio 2006, renderebbe il prelievo eccedentario inidoneo a determinare un effettivo pregiudizio dell'interesse tutelato dalla disposizione violata.
- L'argomentazione svolta da Spigas deve ritenersi condivisibile.
- La deliberazione n. 26/02, nel fissare disposizioni minime ed essenziali in materia di accesso ed erogazione ai servizi di stoccaggio, consentiva agli esercenti di integrare tale disciplina minimale (anche con disposizioni di natura derogatoria), previa approvazione dell'Autorità.
- In base alle condizioni generali di contratto definite da Stogit (approvate dall'Autorità) per l'anno termico 2005-2006 (salve le modifiche e le integrazioni conseguenti all'entrata in vigore della deliberazione n. 119/05), l'esercente:
- oltre ad offrire una capacità di stoccaggio continua e su base annuale a titolo di stoccaggio strategico, minerario e di modulazione per le finalità di cui al comma 10.7 della deliberazione n. 26/02;
- offriva anche, sulla base delle contingenti disponibilità tecniche, ulteriori capacità di stoccaggio di natura spot,non tipizzato quanto alla destinazione d'uso ("servizio di modulazione aciclica", che si contrapponeva al "servizio di modulazione ciclica", consistente nel servizio di stoccaggio di modulazione di cui alla precedente lettera (a)).
- Le capacità di modulazione aciclica, pertanto, potevano essere legittimamente utilizzate per finalità anche diverse da quelle in ragione delle quali l'utente aveva ottenuto capacità di modulazione ciclica.
- Esse, ad esempio, ben potevano essere richieste per servire esigenze di modulazione di clienti diversi dai clienti "civili". Oppure potevano essere anche richieste, come nel caso di Spigas, per assicurarsi una riserva supplementare ai fini della modulazione ciclica: ad esempio, l'utente che aveva richiesto (e ottenuto) accesso al servizio di modulazione per servire clienti "civili" (con conseguente conferimento del relativo spazio ciclico) avrebbe potuto, in un certo mese, anziché prelevare gas in giacenza nello spazio così conferitogli, richiedere per quel mese una quantità di spazio aggiuntiva (spazio aciclico), da riempire con altro gas, "accantonando" in tal modo la sua originaria "riserva" ciclica e prelevarla così i mesi successivi.
- Nella fattispecie in esame, Spigas ha ottenuto una capacità di modulazione aciclica in base alla quale i suoi prelievi in eccesso si riducono in misura tale da risultare inidonei a determinare un effettivo pregiudizio dell'interesse tutelato dalla disposizione violata.
Ritenuto che:
- non sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti di Spigas
DELIBERA
- di non irrogare a Spigas una sanzione amministrativa pecuniaria, a chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti della medesima società con la deliberazione n. 37/06;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it);
- di comunicare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Spigas, con sede legale in Via del Molo, 3, 19126 La Spezia.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.