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Data pubblicazione: 07 dicembre 2006

Delibera 06 dicembre 2006

Delibera/Provvedimento 283/06

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Enel Trade S.p.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 dicembre 2006

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge n. 689/81);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 27 febbraio 2002, n. 26/02 (di seguito: deliberazione n. 26/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05 (di seguito: deliberazione n. 119/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2005, n. 274/05 (di seguito: deliberazione n. 274/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 297/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 21 gennaio 2006, n. 10/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2006, n. 37/06 (di seguito: deliberazione n. 37/06);
  • il decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato 9 maggio 2001 (di seguito: DM 9 maggio 2001)
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 26 settembre 2001 (di seguito: DM 26 settembre 2001);
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 24 giugno 2002;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 12 dicembre 2005 (di seguito: DM 12 dicembre 2005);
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 20 gennaio 2006;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 25 gennaio 2006.

Il fatto

  1. Con deliberazione n. 37/06, l'Autorità ha avviato nei confronti della società Enel Trade S.p.A. un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per aver utilizzato il servizio di stoccaggio di modulazione per finalità diverse da quelle per le quali, ai sensi del comma 10.7 della deliberazione n. 26/02, le era stata riconosciuta priorità ai fini del conferimento della relativa capacità.
  2. In particolare, dai dati acquisiti dall'Autorità in forza della deliberazione n. 274/05, è emerso che, a fronte di una capacità conferita, per gli anni termici di stoccaggio 2004-2005 e 2005-2006, per soddisfare le esigenze di modulazione dei clienti finali con consumi sino a 200.000 Smc relative ad un periodo di punta stagionale mediamente rigido (priorità di cui alla lettera (c) del citato comma 10.7), Enel Trade ha prelevato, nel mese di dicembre 2004 e nei mesi di gennaio, febbraio e dicembre 2005, quantitativi di gas da stoccaggio superiori (rispettivamente di circa 66,2, 45,1, 65,2 e 100,4 MSmc) a quelli che, in ragione dell'effettivo andamento climatico, sarebbero stati necessari per soddisfare le predette esigenze.
  3. Gli esiti di tali verifiche, ed i criteri tecnici su cui queste sono state condotte, sono stati illustrati in una nota in data 23 febbraio 2006, predisposta dalla Direzione Gas (di seguito: nota tecnica 23 febbraio 2006), cui Enel Trade ha avuto accesso in data 26 aprile 2006.
  4. Nel corso dell'istruttoria è stata acquisita, oltre a quella richiamata nella deliberazione n. 37/06, la seguente documentazione:
    1. nota della società Stogit S.p.A. (di seguito: Stogit) in data 2 maggio 2006 (prot. Autorità n. 18664), recante dati definitivi relativi ai prelievi da stoccaggio da parte degli utenti, dati che, per quanto riguarda Enel Trade, hanno sostanzialmente confermato, per il mese di dicembre 2005, i prelievi in eccesso riscontrati sulla base dei dati provvisori (pari a circa 75,5 MSmc in luogo dei 100,4 MSmc);
    2. memoria difensiva di Enel Trade in data 7 luglio 2006 (prot. Autorità n. 16445).
  5. Con nota in data 4 agosto 2006 (PROT. FS/M06/3839), gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato ad Enel Trade le risultanze istruttorie.
  6. In data 26 settembre 2006, si è svolta l'audizione finale di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del dPR n. 244/01, nel corso della quale il Collegio ha consentito ad Enel Trade di depositare, oltre il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, del citato dPR, una ulteriore nota ed una nuova memoria difensiva, acquisite rispettivamente il 2 ed il 9 ottobre (prot. Autorità n. 24095 e n. 25019).

Valutazione giuridica

  1. Nell'ambito dell'istruttoria, Enel Trade ha sviluppato varie argomentazioni con cui:

    (a) ha contestato la ricostruzione del quadro normativo posta alla base della deliberazione n. 37/06, sostenendo, in particolare, che:
    (a1) il comma 10.7 della deliberazione n. 26/02, non essendo rivolto all'utente del servizio di stoccaggio, non pone in capo allo stesso alcun vincolo di destinazione nell'utilizzo delle capacità conferite;
    (a2) nell'individuare il quadro normativo rilevante, l'Autorità ha omesso di considerare la disciplina vigente in materia di stoccaggio strategico, in forza della quale i prelievi in eccesso che, come nel caso di Enel Trade, abbiano determinato un'erogazione di gas strategico autorizzata dal Ministero (allora delle Attività Produttive), devono ritenersi consentiti;
    (b) ha contestato alcuni dei criteri tecnici adottati dagli Uffici dell'Autorità nelle analisi dei prelievi da stoccaggio;
    (c) addotto elementi di fatto che dimostrerebbero l'insussistenza delle condotta contestata.

A. Il quadro normativo rilevante in materia di stoccaggio di modulazione e di stoccaggio strategico

  1. A livello di normazione primaria (articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00) vengono individuati tre "servizi" (stoccaggio minerario, strategico e di modulazione) che l'esercente in concessione l'attività di stoccaggio deve obbligatoriamente erogare entro il quadro di regole definite, per quanto di rispettiva competenza, dall'Autorità e dal Ministero (oggi dello Sviluppo Economico).
  2. Posta quindi la generale connotazione operativa dell'attività di stoccaggio, essa si articola in tre diversi servizi, tipizzati e infungibili in ragione della rispettiva funzione (finalità tipica cui sono orientati): in altre parole, l'utente sceglierà se accedere all'una o all'altra tipologia di servizio per soddisfare le tre esigenze formalmente definite, secondo le regole previste in relazione all'attivazione del singolo rapporto commerciale.
  3. Da tale assetto discendono principi che governano il rapporto tra esercente il servizio ed utente, secondo regole (come si vedrà meglio nel prosieguo) di contenuto opposto a quello sostenuto da Enel Trade.
  4. Infatti, sebbene sul piano delle prestazioni e controprestazioni di carattere materiale (messa a disposizione dello spazio, prelievi e immissioni, etc.) i tre servizi (più correttamente: i tre tipi di rapporti contrattuali) non siano effettivamente differenziabili, essi lo sono invece sul piano del rapporto tra:
    1. prestazioni/controprestazioni, e
    2. funzione tipica.
  5. Sicché, ad esempio, la conclusione di un contratto per l'accesso al servizio di modulazione non potrà consentire all'utente impieghi per finalità che sono proprie dello stoccaggio strategico, per il fatto che l'utente ha acquisito il diritto ad una erogazione espressamente destinata alle finalità tipiche del servizio di modulazione.
  6. Altro inquadramento non è dato, a meno di non voler privare di funzione e significato l'impianto giuridico primario.
  7. Conferma di ciò si ricava anche dall'esame della normativa secondaria avente ad oggetto la disciplina delle modalità di accesso al, e di erogazione del, servizio di stoccaggio (deliberazione n. 26/02, i cui principi fondamentali sono stati recepiti dalla deliberazione n. 119/05).
  8. Anzi, l'esame della normativa secondaria consente di evidenziare un ulteriore livello di articolazione delle funzioni tipiche (individuate in termini generali dalla norma primaria) di ciascun rapporto commerciale che si instaura con l'accesso al rispettivo tipo di servizio di stoccaggio.
  9. Così, la disciplina secondaria dello stoccaggio strategico, la cui funzione generale è quella di "sopperire a situazioni di mancanza o riduzione degli approvvigionamenti o di crisi del sistema del gas" (articolo 2, lettera hh), del decreto legislativo n. 164/00), configura una ulteriore serie di funzioni tipiche ("di secondo livello") delle prestazioni/controprestazioni dedotte nel singolo rapporto commerciale. Più in particolare, infatti, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del DM 26 settembre 2001, l'utente può accedere al servizio per soddisfare le seguenti specifiche esigenze, previo assenso da parte del Ministero:
    1. interruzione o riduzione delle importazioni, sia da Paesi non appartenenti all'Unione europea (articolo 4), sia da Paesi appartenenti all'Unione europea (articolo 5, comma 1) ("non associabile a motivazioni di carattere commerciale ma esclusivamente tecniche e non preventivabili");
    2. emergenze sulla rete nazionale di gasdotti (articolo 5, comma 2);
    3. stagione invernale globalmente fredda (articolo 6).
  10. Anche in questo caso, pertanto, la struttura del rapporto commerciale non è neutra quanto alle finalità concrete di utilizzo del servizio in sede di erogazione. In altre parole, l'utente acquisisce il solo diritto di utilizzare il servizio per le finalità riconosciute e poste a base dell'autorizzazione (il che è confermato proprio dalla necessità di un preventivo atto di assenso).
  11. Analoga struttura caratterizza lo stoccaggio di modulazione, assoggettato, quanto a disciplina dell'accesso e dell'erogazione, alla potestà regolatoria dell'Autorità (articolo 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/00); e l'impianto della regolazione definito dall'Autorità è, se possibile, ancora piùobiettivamente espressivo dell'assetto indicato.
  12. Infatti, il contenuto prestazionale del servizio in parola viene ulteriormente articolato dal comma 10.7 della deliberazione n. 26/02: al servizio, e al relativo insieme di prestazioni e controprestazioni, si può accedere con riferimento a diverse e tipizzate esigenze di bilanciamento funzionali all'esecuzione fisica (c.d. settlement) delle operazioni di compravendita di gas naturale. Ne consegue, in particolare, che il rapporto commerciale avente ad oggetto l'erogazione del servizio di stoccaggio di modulazione potrà essere articolato, congiuntamente o disgiuntamente, nelle seguenti destinazioni d'uso così tipizzate:
    1. esigenze di modulazione oraria e di bilanciamento operativo dell'impresa di trasporto (sola legittimata a concludere tale rapporto commerciale);
    2. esigenze di modulazione dei clienti finali con consumi sino a 200.000 Smc ("fino a quantitativi massimi di spazio e disponibilità di punta giornaliera") relative ad un periodo di punta stagionale mediamente rigido;
    3. esigenze di modulazione dei predetti clienti finali (per gli ulteriori quantitativi), relative ad un periodo di punta stagionale rigido con frequenza ventennale;
    4. esigenze di modulazione delle restanti tipologie di clienti finali.
  13. Di nuovo, se un utente ottiene capacità per la sola modulazione dei clienti finali con consumi inferiori a 200.000 Smc relativa ad un periodo di punta stagionale mediamente rigido, non avrà titolo ad ottenere l'erogazione per finalità diverse, quali che siano.

B. Sui presupposti normativi della contestazione dell'addebito

B.1. Sulla natura dei criteri di conferimento di capacità di stoccaggio

  1. Alla luce del quadro normativo sopra esposto, è possibile procedere alla valutazione delle argomentazioni svolte da Enel Trade.
  2. In primo luogo (sub (a1) del paragrafo 7), Enel Trade ha sostenuto che la disciplina prevista dal comma 10.7 della deliberazione n. 26/02 non comporta, per l'utente che accede al servizio di stoccaggio di modulazione, alcun vincolo in sede di erogazione dello stesso, con la conseguenza che, una volta conferite le capacità di stoccaggio entro i limiti delle quantità massime, esse sono pienamente disponibili dall'utente quanto alle concrete finalità di utilizzo.
  3. Ciò in quanto, a detta di Enel Trade, la citata disposizione sarebbe volta unicamente a regolare l'accesso al servizio di stoccaggio individuando l'ordine di priorità ai fini del conferimento. Ad essa, pertanto, non potrebbe essere attribuito altro significato se non quello di costituire un parametro di scelta tra le richieste di capacità di stoccaggio presentate nell'ambito della procedura (concorsuale) di conferimento. Tale assetto risulterebbe inoltre coerente:
    1. con le condizioni generali di contratto praticate (all'epoca dei fatti) da Stogit ed approvate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 11 della deliberazione n. 26/02 (di seguito: Condizioni Stogit) le quali non prevedevano alcun vincolo espresso in merito all'effettivo fabbisogno di modulazione dei clienti per i quali le capacità erano conferite;
    2. con gli attuali sistemi di allocazione e misura del gas immesso e prelevato dalla rete di trasporto, i quali non consentono all'utente un adeguato controllo sul proprio bilanciamento.
  4. Secondo Enel Trade l'unico obbligo ravvisabile per l'utente del servizio di stoccaggio di modulazione sarebbe quello, sancito dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 164/00, di fornire, ai clienti con consumo annuo inferiore o pari a 200.000 Smc, il servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale e giornaliera adeguata alla domanda di un anno con inverno rigido con frequenza ventennale. Da tale disposizione discenderebbe, a detta della società, un solo vincolo nell'utilizzo delle capacità di stoccaggio per cui l'utente sarebbe tenuto a reintegrare, entro la fine dell'anno termico, i volumi di gas temporaneamente utilizzati per altri usi.
  5. Da ultimo, Enel Trade afferma che l'addebito contenuto nella deliberazione n. 37/06 porterebbe a concludere che le esigenze di modulazione dei clienti industriali e termoelettrici andrebbero soddisfatte solo tramite la flessibilità delle importazioni, ciò che sarebbe impossibile "sia in relazione ai vincoli di flessibilità dei contratti di importazione esistenti, sia in quanto l'andamento dei consumi non può essere previsto con esattezza dall'utente il giorno prima".
  6. La tesi di Enel Trade contrasta con il quadro normativo sopra esposto e non può essere, pertanto, condivisa.
  7. Il comma 10.7 della deliberazione n. 26/02 disciplina un rapporto, nella specie il rapporto tra un soggetto interessato a richiedere l'erogazione di un determinato servizio e l'impresa che tale attività economica svolge. Più in particolare, essa riguarda la fase pre-contrattuale, notoriamente delicata quando si tratti di un servizio erogato in condizioni di monopolio di fatto in rapporto ad una risorsa scarsa.
  8. In tale fase le disposizioni in esame impongono vincoli comportamentali, tanto sull'esercente quanto sull'utente: l'esercente deve rispettare termini e priorità e l'utente presenta le proprie proposte in relazione e in aderenza ai presupposti delle priorità previste.
  9. Il fatto che la formula incidentalmente contenga il riferimento espresso solo ad uno dei due soggetti coinvolti, è un'obiezione formalistica. Prevedere che l'accesso al servizio sia prioritariamente riconosciuto a certi utilizzi, e che quindi le proposte contrattuali debbano essere processate secondo questo ordine di precedenza, comporta che possano essere validamente presentate, per beneficiare della priorità, solo proposte di erogazione ancorate a tale utilizzo; il che significa evidentemente che la norma pone un vincolo anche nei confronti dell'utente.
  10. In altre parole, il comma 10.7 individua un ordine di priorità tra le tipologie di rapporti commerciali (che possono essere conclusi tra esercente ed utente) individuati in ragione delle specifiche esigenze cui essi sono funzionali. Una disposizione siffatta è esplicita e necessaria espressione del principio generale posto a base della disciplina del servizio: condotte che si pongano in violazione di tale principio, ne determinano la violazione.
  11. Degradare, come pretende Enel Trade, le suddette priorità a meri canoni di scelta tra le richieste di accesso formulate durante la procedura di conferimento di capacità, porterebbe a concludere che, una volta conferite le capacità di stoccaggio richieste nei limiti delle quantità massime, esse dovrebbero essere completamente disponibili da parte dell'utente quanto alle concrete finalità di utilizzo.
  12. Molteplici sono le incoerenze che viziano tale lettura.
  13. In primo luogo, una condotta quale quella sopra indicata darebbe luogo ad inadempimento dei vincoli assunti con la conclusione del contratto, dal momento che la richiesta di accesso al servizio (che è una proposta contrattuale) è formalizzata sul riferimento funzionale e, una volta accettata dall'esercente, dà luogo ad un rapporto commerciale che costituisce titolo per ottenere prestazioni coerenti con tale finalità. Posto che la disciplina del contratto nei termini indicati risulta dai provvedimenti dell'Autorità sopra richiamati, le condotte ascritte costituirebbero violazione di tali provvedimenti.
  14. In secondo luogo, poiché la procedura di conferimento risponde alla finalità di determinare la conclusione di rapporti commerciali individuati in ragione della rispettiva funzione tipica, un utilizzo da parte dell'utente delle capacità conferite per finalità diverse da quelle proprie del rapporto concluso lede gli interessi generali garantiti dalle suddette procedure di conferimento, e più in generale la regolazione dell'accesso al servizio (parità di accesso come condizione per assicurare lo sviluppo di un assetto concorrenziale). Ciò, in particolare, si verifica qualora l'utente che ha ottenuto l'accesso per una certa finalità, escludendo gli utenti che richiedevano l'accesso per finalità sotto-ordinate, utilizzi poi la capacità conferita per le medesime esigenze di questi ultimi: è evidente in tal caso il vantaggio (indebito) che il primo si assicura nei confronti di questi ultimi.
  15. In terzo luogo, ritenere consentita la condotta in esame, determinerebbe una distorsione nei criteri di accesso alle risorse, sul piano della corretta interoperabilità tra servizio di stoccaggio di modulazione e servizio di stoccaggio strategico. Infatti, se quest'ultima è una risorsa, il cui uso dovrebbe essere destinato a coprire esigenze non prevedibili che non possono essere gestite attraverso la corretta fruizione del servizio di stoccaggio di modulazione (nei limiti in cui vi si è ottenuto l'accesso in esito alle procedure di conferimento), affermare l'indifferenza funzionale di quest'ultimo servizio comporterebbe:
    1. escludere in capo agli utenti qualsiasi vincolo/onere di corretta impostazione e programmazione dell'utilizzo della risorsa ordinaria, e quindi
    2. estendere in modo improprio, e tale da compromettere la stabilità e la sicurezza del sistema, la latitudine di impiego del servizio strategico (da risorsa servente le esigenze di sicurezza strettamente intese - ossia quelle non realizzabili attraverso l'ordinaria diligenza imprenditoriale - a risorsa compensativa del fisiologico rischio di impresa).
  16. Quanto all'argomentazione per cui l'utente, nell'utilizzo delle capacità di stoccaggio, sarebbe tenuto solamente a reintegrare le giacenze di gas nel caso di erogazioni per finalità diverse da quelle per cui è avvenuto il conferimento, essa risulta infondata anche sotto un profilo più specificamente tecnico-operativo. Come è noto, infatti, le caratteristiche tecniche di funzionamento dei giacimenti di stoccaggio comportano la stretta correlazione tra la funzionalità del sistema ed i concreti comportamenti dell'insieme degli utenti che vi accedono. In particolare, il livello delle prestazioni che l'esercente il servizio è in grado di assicurare in fase di erogazione (disponibilità di punta) non ha un andamento costante nel tempo, ma decresce con il progressivo ridursi delle giacenze di gas in stoccaggio.
  17. Conseguentemente, non è indifferente per il sistema (per la sua massima ed efficiente fruizione da parte di tutti gli utenti) il momento in cui un utente concentra i suoi maggiori prelievi. Ad esempio, se un utente prelevasse, nei primi giorni della fase di erogazione, tutti i quantitativi di gas dallo stesso immessi, ciò comprometterebbe il livello delle erogazioni per i periodi successivi, pregiudicando in tal modo le esigenze di settlement degli altri utenti.
  18. Quanto sopra è ovviamente correlato alla dimensione dei prelievi effettuati dall'utente, con la conseguenza che maggiori sono i quantitativi di capacità di cui l'utente dispone, come nel caso di Enel Trade (uno dei maggiori utenti del servizio di stoccaggio), maggiore sarà l'impatto negativo per il sistema di eventuali condotte anomale come quella sopra descritta.

B.2. Sugli effetti dell'intervenuta autorizzazione ministeriale all'utilizzo dello stoccaggio strategico

  1. In secondo luogo (sub (a2) del paragrafo 7), Enel Trade ha sostenuto che l'Autorità, nelle verifiche sui prelievi effettuati dagli utenti, deve attenersi alla disciplina vigente in materia di rilascio dell'autorizzazione ministeriale all'utilizzo del gas strategico, alla luce della quale rilevano le seguenti circostanze:
    1. con riferimento all'anno termico di stoccaggio 2004-2005, i suoi maggiori prelievi sono stati autorizzati (con provvedimento in data 31 marzo 2006) dal Ministro (allora delle Attività Produttive);
    2. con riferimento all'anno termico di stoccaggio 2005-2006, invece, malgrado la sussistenza di alcune circostanze di fatto che hanno determinato i maggiori prelievi rilevati dall'Autorità, essi tuttavia non hanno comportato alcuna erogazione di gas strategico.
  2. Al riguardo, Enel Trade ha sostenuto che la distinzione funzionale tra servizio di stoccaggio di modulazione e stoccaggio strategico (pur prevista dalla normativa primaria e secondaria) rileva ai soli fini del conferimento delle capacità di stoccaggio, e non anche ai fini dell'erogazione dei servizi che, invece, è caratterizzata da una stretta interazione tra i medesimi.
  3. Infatti, a detta di Enel Trade, la disciplina contenuta nel codice di rete di trasporto della società Snam Rete Gas S.p.A. (approvato dall'Autorità) e nelle Condizioni Stogit non consentivano all'utente di scegliere se (ed in quale misura) utilizzare gas strategico ovvero di modulazione, ma subordinavano l'erogazione del gas strategico al preventivo esaurimento, da parte dell'utente, delle intere sue giacenze a titolo di stoccaggio di modulazione.
  4. Pertanto, nei mesi dell'anno termico 2004-2005, oggetto di contestazione, pur ricorrendo le condizioni di emergenza riconosciute dal DM 26 settembre 2006, Enel Trade, poiché disponeva ancora di quantitativi di gas per il servizio di modulazione, non avrebbe potuto accedere immediatamente al prelievo da stoccaggio strategico, ciò che sarebbe avvenuto solo successivamente all'esaurimento delle giacenze della modulazione.
  5. Anche queste seconde argomentazioni sono infondate.
  6. Innanzi tutto, con riferimento al fatto che i maggiori prelievi (per l'anno termico 2005-2006) non avrebbero originato erogazione dello stoccaggio strategico (sub (b) del paragrafo 39), occorre rilevare che l'addebito contestato ha ad oggetto l'utilizzo del servizio di modulazione per finalità diverse da quelle in funzione delle quali (ai sensi del comma 10.7 della deliberazione n. 26/02) erano state conferite alla società le relative capacità.
  7. La condotta illecita di Enel Trade è indipendente dal fatto che l'utente abbia fatto ricorso o meno alle riserve strategiche, essendo sufficiente che questi abbia prelevato (in qualunque momento del periodo di erogazione) quantitativi di gas di stoccaggio superiori a quelli che, in quel determinato momento ed in ragione delle capacità conferite, sarebbero stati necessari a soddisfare le esigenze di modulazione in funzione delle quali aveva ottenuto dette capacità.
  8. Inoltre, quanto all'argomento relativo all'intervenuta autorizzazione all'utilizzo dello stoccaggio strategico per l'anno termico 2004-2005 (sub (a) del paragrafo 39), esso incontra limiti sia sul piano operativo, sia sul piano funzionale.
  9. Sotto il primo profilo, l'accesso al servizio strategico è stato richiesto da Enel Trade sul presupposto di aver interamente assorbito le quantità disponibili nell'ambito del servizio di modulazione anche per finalità diverse da quelle per cui è stata conferita la relativa capacità. Pertanto, le quantità erogate in conseguenza di un utilizzo del servizio di modulazione in violazione delle relative disposizioni, non possono costituire oggetto del servizio di stoccaggio strategico anche se autorizzato.
  10. Diversamente opinando, lo stoccaggio strategico diverrebbe uno strumento per eludere le disposizioni (vincolanti) sull'utilizzo del servizio di stoccaggio di modulazione, con evidenti rischi per la sicurezza del sistema.
  11. Da ciò consegue il secondo limite che, sul piano funzionale, incontra la tesi sostenuta da Enel Trade. Essa comporta una evidente alterazione della finalità tipica del servizio come individuato dalla normativa primaria e dai citati decreti ministeriali. Il servizio non può essere utilizzato per far fronte a sopravvenute esigenze di bilanciamento determinate anche da un ricorso al servizio di modulazione in difformità dalle regole che ne disciplinano l'erogazione.
  12. Per esemplificare, se un soggetto si trovi "corto" in sede di esecuzione dei propri impegni contrattuali nella consegna a clienti idonei ("non-civili") in conseguenza di una contrazione degli approvvigionamenti, qualora non abbia richiesto ed ottenuto l'erogazione del servizio di modulazione, finalizzato alle esigenze di modulazione di tali clienti, non potrà utilizzare la capacità ottenuta per finalità diverse, ma dovrà immediatamente chiedere ed ottenere l'accesso allo stoccaggio strategico tramite autorizzazione del Ministero (oppure accedere ad eventuali strumenti alternativi; in questi ultimi termini, ad esempio, le Condizioni Stogit prevedevano conferimenti di capacità di tipo spot non vincolati ad alcuna destinazione tipica - c.d. stoccaggio di "modulazione aciclica", che si contrapponeva alla "modulazione ciclica", ossia alla capacità continua su base annuale destinata alle esigenze del mercato "civile").
  13. Risulta inoltre priva di fondamento la tesi per cui la disciplina delle Condizioni Stogit (unitamente a quella contenuta nel codice di rete di trasporto) subordinava l'erogazione di gas da riserva strategica al preventivo esaurimento delle scorte di modulazione. Ciò in quanto le Condizioni Stogit (così come il codice di rete di trasporto) hanno ad oggetto l'accesso e l'erogazione dei servizi svolti "in condizioni di normale esercizio" (articolo 12, comma 7, e articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00), mentre l'erogazione del gas strategico è subordinata al verificarsi di condizioni di emergenza (la cui disciplina, pertanto, è estranea all'ambito di applicazione delle Condizioni Stogit e del codice di rete di trasporto).
  14. Infatti, l'articolo 10 delle Condizioni Stogit, invocato da Enel Trade a supporto della sua argomentazione, non disciplina le modalità di erogazione del gas strategico, ma si limita a regolare (nell'ambito delle condizioni relative all'erogazione del servizio di modulazione) l'ipotesi in cui l'utente, pur avendo esaurito le proprie giacenze per la modulazione, prelevi gas che non gli appartiene (in particolare, in tale ipotesi le Condizioni Stogit imputano il gas alla riserva strategica, disciplinando le conseguenze che derivano per l'utente).

C. Sui criteri di analisi della condotta di Enel Trade

C.1. Sul riferimento temporale mensile

  1. Enel Trade ha contestato all'Autorità di aver adottato, quale criterio di analisi dei propri prelievi da stoccaggio, un riferimento temporale mensile. In particolare, secondo la società, la scelta di tale criterio non trova fondamento nel quadro normativo all'epoca vigente che, come anticipato sopra (paragrafo 24), prevede ai fini della valutazione di eventuali squilibri, un riferimento annuale.
  2. Inoltre, secondo la società, un riferimento mensile ai fini delle valutazioni risulterebbe incompatibile con le concrete modalità operative degli utenti nei mercati primario e secondario, caratterizzate da situazioni fisiologiche di prelievo non correlato alle esigenze di modulazione dei consumi finali (ad esempio, build up, periodo di avviamento di nuovi contratti di importazione, contratti di importazione di tipo spot, etc.).
  3. L'argomentazione di Enel Trade è infondata.
  4. Posto che la condotta contestata si sostanzia nell'utilizzo del servizio in modo difforme rispetto alla sua funzione tipica, utilizzi viziati da una siffatta anomalia non possono essere in alcun modo compensati nell'arco di segmenti temporali comunque configurati all'interno del periodo di efficacia del contratto. Semplicemente non sono consentiti e si pongono in violazione della normativa vigente.
  5. Nella fattispecie in esame l'utente li ha ammessi e non ha addotto argomentazioni sufficienti ad escludere l'addebito (prevalenza di utilizzi consentiti; compensazione delle quantità effettivamente utilizzate a questo scopo attraverso lo stoccaggio "aciclico", etc.).
  6. Il riferimento temporale mensile quale criterio di analisi dei prelievi da stoccaggio rileva solo al fine di valutare se vi siano quantità (di prelievi) anomale rispetto a quelle necessarie a soddisfare le esigenze cui il servizio è funzionale. Da questo punto di vista, l'Autorità ha usato uno dei possibili metodi disponibili, peraltro riconoscendo in capo agli esercenti sottoposti a procedimento la più ampia possibilità di dimostrare che, in ragione della effettiva situazione climatica delle zone in cui erano insediati i clienti riforniti, l'esigenza di prelievo da stoccaggio si è nel concreto configurata in modo aderente ai prelievi effettuati.
  7. Questo profilo in nulla rileva rispetto alla diversa questione di prelievi destinati a coprire esigenze di esecuzione dei contratti con clientela diversa da quella "civile". L'utente avrebbe dovuto dimostrare che questo tipo di utilizzo non si è verificato, ovvero che ha avuto una valenza non rilevante nel determinare l'eventuale scostamento dalle quantità fisiologicamente destinabili alla funzione tipica.
  8. Come esposto analiticamente nella nota tecnica 23 febbraio 2006, poiché il vincolo funzionale (imposto dalla priorità in forza della quale Enel Trade ha ottenuto accesso al servizio) obbligava la società ad utilizzare il gas in stoccaggio per soddisfare esigenze di modulazione correlate con l'andamento climatico (tali sono infatti le esigenze dei clienti finali con consumi sino a 200.000 Smc), è con riferimento all'andamento climatico (in particolare, alle temperature che si sono registrate nel corso della stagione invernale) che devono essere correlati i prelievi effettuati dall'utente, al fine di verificare se tali prelievi siano stati superiori rispetto a quelli richiesti in ragione dell'andamento climatico.
  9. Pertanto, poiché il parametro utilizzato ai fini dell'individuazione dell'andamento climatico (come meglio chiarito nel paragrafo 3 della nota tecnica) è costituito dai gradi giorno efficaci, il riferimento mensile nell'organizzazione dei dati acquisiti costituisce una convenzione utilizzata per mere ragioni prudenziali, e quindi più vantaggioso per l'utente. Infatti, l'Autorità avrebbe ben potuto organizzare i dati acquisiti sulla base di un riferimento temporale inferiore al mese (sino ad assumere un riferimento giornaliero).

C.2. Sui criteri adottati per la ricostruzione dell'andamento climatico dei consumi dei clienti di Enel Trade

  1. Enel Trade ha contestato la scelta dell'Autorità di utilizzare, ai fini della ricostruzione dell'andamento climatico dei consumi di ciascun utente (in relazione al quale verificare la coerenza dei prelievi dallo stesso effettuati), il valore medio dei gradi giorno efficaci degli ultimi 43 anni (stimato nello studio CESI allegato al documento per la consultazione diffuso dall'Autorità in data 12 dicembre 2005).
  2. Tale scelta, a detta della società, si pone in contrasto con quelle già effettuate dalla stessa Autorità con la comunicazione 28 marzo 2003, con cui sono stati individuati, in applicazione della deliberazione n. 26/02, i quantitativi massimi di spazio conferibili per soddisfare le esigenze di modulazione dei clienti "civili" relativamente ad un periodo di punta stagionale mediamente rigido.
  3. Infatti, secondo Enel Trade, l'Autorità, individuando detti quantitativi nella misura del 33,4% del prelievo aggregato dell'anno 2001 dei clienti "civili", avrebbe considerato l'anno 2001 assimilabile all'anno mediamente rigido. Ciò posto, il valore medio dei gradi giorno efficaci sulla base del quale l'Autorità ha contestato l'addebito ad Enel Trade (media degli ultimi 43 anni) sarebbe superiore di circa 80 gradi giorno efficaci rispetto a quello registrato per l'anno 2001.
  4. L'argomentazione di Enel Trade risulta in parte fondata.
  5. È priva di fondamento la considerazione relativa all'individuazione dell'anno 2001 quale anno rappresentativo di un inverno mediamente rigido, in quanto l'inverno mediamente rigido è individuato, dalla deliberazione n. 26/02, nella media degli inverni degli ultimi 30 anni. Il riferimento ai consumi dei clienti "civili" registrati nell'anno 2001 (contenuto nella comunicazione 23 marzo 2003) costituisce un elemento meramente convenzionale per il calcolo del valore dei quantitativi massimi conferibili, in attuazione dei criteri della citata deliberazione. Pertanto, l'osservazione di Enel Trade si risolve in una contestazione delle indicazioni applicative della predetta deliberazione n. 26/02.
  6. L'argomentazione di Enel Trade, invece, risulta condivisibile per quanto riguarda il riferimento alla media negli ultimi 43 anni. È infatti lo stesso comma 10.7 della deliberazione n. 26/02 che compie espresso riferimento alla media degli ultimi 30 anni, il che comporta la necessità di ricostruire sulla base di tale parametro l'andamento climatico dei consumi degli utenti.
  7. Tuttavia, nonostante tale "ricostruzione", gli esiti delle verifiche esposti nella nota tecnica 23 febbraio 2006 risultano sostanzialmente confermati, ad eccezione del mese di febbraio 2005, per il quale risultano prelievi in eccesso per circa 32,7 MSsmc, ossia per quantitativi inferiori al valore dei prelievi da stoccaggio che possono essere determinati da necessità operative dell'utente a lui non imputabili (nella predetta nota tecnica, tale valore è stato stimato dall'Autorità nella misura del 10% dei prelievi).
  8. Per i restanti mesi oggetto di contestazione, invece, pure assumendo la media dei gradi giorno efficaci degli ultimi 30 anni (in luogo di 43), si riscontrano i seguenti prelievi in eccesso:
    1. per il mese di dicembre 2004, 58,2 MSmc, in luogo di 66,2 MSmc;
    2. per il mese di febbraio 2005, 53,9 MSmc, in luogo di 65,2 MSmc;
    3. per il mese di dicembre 2005, 65,0 MSmc, in luogo di 75,7MSmc.

C.3. Sulla quantificazione del fabbisogno di modulazione dei clienti "civili" serviti da Enel Trade

  1. Enel Trade ha infine contestato il fatto che l'Autorità, nel quantificare il fabbisogno di modulazione dei clienti "civili", abbia considerato un volume degli approvvigionamenti pari al consumo medio "civile" in un anno mediamente rigido aumentato del 10%.
  2. Al riguardo è sufficiente osservare che la scelta di considerare la flessibilità del 10% ai fini della quantificazione del fabbisogno di modulazione della clientela "civile", come chiarito al paragrafo 3.1 della nota tecnica 23 febbraio 2006, è necessaria conseguenza del fatto che la stessa flessibilità era stata considerata dall'Autorità ai fini dell'individuazione dei quantitativi massimi di capacità conferibile per la modulazione dei clienti "civili".
  3. La ritenuta incoerenza, pertanto, riguarderebbe la disciplina dei criteri di conferimento di cui alla deliberazione n. 26/02 (in particolare, le sue modalità attuative contenute nella comunicazione 28 marzo 2003), che non risulta essere stata oggetto di impugnazione.

D. Sul preteso rispetto delle disposizioni che si assumono violate

  1. Da ultimo, Enel Trade ha sostenuto che la sua condotta sarebbe corretta, in quanto i prelievi da stoccaggio effettuati sono coerenti con le esigenze di modulazione dei clienti "civili" per le quali le era stata concessa la relativa capacità.
  2. A tal fine, la società precisa che la sua condotta deve essere valutata alla luce di alcuni "fattori correttivi" che condurrebbero ad evidenziare, per ambedue gli anni termici oggetto di contestazione, che la giacenza effettiva a stoccaggio di Enel Trade è sempre stata superiore a quella teorica che sarebbe risultata dall'erogazione per la modulazione dei clienti civili dovuta all'effettivo andamento climatico.
  3. In primo luogo, secondo la società la ricostruzione dell'andamento climatico (per i motivi sopra richiamati) avrebbe dovuto essere effettuata con riferimento alle temperature riscontrate nell'inverno 2001. L'irrilevanza di tale argomento è stata già dimostrata nel capitolo C.2 cui si rinvia.
  4. In secondo luogo, dovrebbero essere "detratti" dai maggiori prelievi registrati quelli determinati dalle seguenti circostanze indipendenti dalla volontà di Enel Trade:
    1. misurazioni non corrette, in seguito ad un'anomalia del sistema di misura di una cabina dell'impianto city-gate di Tarvisio, che avrebbero registrato, per il periodo novembre 2004-febbraio 2005, prelievi superiori a quelli effettivi per circa 11,4 MSmc;
    2. prelievo fiscale delle importazioni dalla Tunisia, che sarebbe stato effettuato (nei mesi di dicembre 2004, febbraio e dicembre 2005) dalle autorità locali non in danaro (come negli anni precedenti), ma "in natura", mediante una riduzione totale di gas immesso sulla rete italiana;tale circostanza avrebbe determinato maggiori prelievi da stoccaggio per volumi pari a circa 52 MSmc;
    3. rinvio della fase di build-up del contratto di importazione dall'Algeria, originariamente prevista per gennaio 2005, con la conseguente riduzione degli approvvigionamenti (pari a circa 76 MSmc) per l'anno termico di stoccaggio 2004-2005;
    4. interventi manutentivi sulla rete di trasporto a valle del punto di entrata sito a Mazara del Vallo, nei giorni 22-24 dicembre 2004, comunicati in ritardo, con una conseguente riduzione degli approvvigionamenti (pari a circa 9 MSmc);
    5. presenza negli stoccaggi, a fine novembre (sia per l'anno 2004, sia per l'anno 2005), di quantitativi di gas di Enel Trade "abbastanza superiore" alle necessità per i mesi successivi;
    6. riduzione (limitata all'anno termico di stoccaggio 2005-2006) delle importazioni del gas di swap nigeriano, che ha comportato a sua volta la necessità di dirottare parte del gas algerino.
  5. Le circostanze sopra elencate, oltre a non essere dimostrate, risultano inconferenti in quanto:
    1. le circostanze sub (b), (c), (d) e (f) (prelievo fiscale in natura sulle importazioni dalla Tunisia; rinvio della fase di buld-up del contratto di importazione dall'Algeria; interventi manutentivi comunicati in ritardo sulla rete di trasporto a valle del punto di entrata di Mazara del Vallo; riduzioni del gas algerino per riduzione dello swap nigeriano), si riferiscono a riduzioni degli approvvigionamenti che avrebbero dovuto essere gestite secondo l'utilizzo del servizio funzionale a tali esigenze di emergenza (stoccaggio strategico) nei termini sopra chiariti;
    2. sulla circostanza sub (e) (presenza negli stoccaggi, a fine novembre, di quantitativi di gas superiore alle necessità preventivate per i mesi successivi), occorre premettere che l'esercente, in forza dell'assetto definito dal comma 10.7 della deliberazione n. 26/02, è tenuto a prelevare quantitativi di gas che, alla luce delle capacità conferite, risultano necessarie al fine di soddisfare le esigenze in funzione delle quali ha ottenuto dette capacità; conseguentemente, il fatto che, in un determinato momento, l'utente abbia erogato per soddisfare dette esigenze quantitativi inferiori a quelli preventivati, non autorizza il medesimo ad impiegare il gas residuo per finalità ulteriori;
    3. riguardo alla circostanza sub (a) (misurazioni non corrette in seguito ad un'anomalia del sistema di misura), non risulta dimostrato che essa abbia determinato, in termini di causa-effetto, gli interi prelievi in eccesso contestati ad Enel Trade.
  6. In terzo luogo, Enel Trade ha dedotto di aver acquisito nuovi clienti "civili" in corso d'anno, pur senza ottenere il corrispondente volume gas in stoccaggio (valutato in circa 28 MSmc) "in quanto la regolazione prevede il trasferimento dello spazio (inutile durante la fase di erogazione degli stoccaggi, in quanto già disponibile) ma non del gas".
  7. Posto che l'impossibilità di reperire il gas in concomitanza di "subentri" non è pertinente, si rileva che la circostanza dei sopravvenuti "subentri" potrebbe costituire elemento rilevante ai fini delle valutazioni della condotta dell'utente solo qualora i prelievi effettuati successivamente all'acquisizione di clienti "civili" in corso d'anno termico, fossero commisurati non alle capacità originariamente conferite, ma a quelle che sarebbero state conferite se l'utente avesse sempre servito anche i nuovi clienti. Tuttavia in tal caso dovrebbe essere dimostrato che tutti i prelievi in eccesso sono riconducibili a tale evento, cosa che Enel Trade non ha fatto.

Quantificazione della misura sanzionatoria

  1. L'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 prevede, per le ipotesi di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, una sanzione da determinarsi tra un minimo di euro 25.822,84 ed un massimo di euro 154.937.069,73.
  2. L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione deve essere compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
    1. la gravità della violazione;
    2. l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
    3. la personalità dell'agente;
    4. le condizioni economiche dell'agente.
  3. Con riferimento al criterio della gravità della violazione, la condotta tenuta da Enel Trade contrasta con i principi fondamentali che regolano l'erogazione dei servizi di stoccaggio, vincolandola a delle finalità tipiche (orientate a tutelare esigenze diverse) in forza di un determinato ordine di priorità non disponibile dagli utenti.
  4. Lo stoccaggio costituisce uno degli strumenti cui l'utente (che immette e preleva gas dalla rete di trasporto) accede per garantire l'esecuzione fisica dei contratti di compravendita di gas naturale di cui è titolare. Nel sistema gas del nostro Paese, in cui non sono ad oggi presenti strumenti a tal fine effettivamente alternativi (data l'insufficienza degli approvvigionamenti e delle flessibilità disponibili sulle importazioni), lo stoccaggio assume una rilevanza strategica. Tale rilevanza è ulteriormente accentuata, se si considera:
    1. da un lato, la natura stessa dell'attività, che si svolge attraverso la gestione di strutture essenziali in monopolio di fatto, e
    2. dall'altro lato, l'attuale disponibilità delle capacità di stoccaggio (sia in termini di spazio, sia in termini di punta) complessivamente sottodimensionate rispetto all'effettiva domanda.
  5. In tale contesto appare di centrale importanza la disciplina di cui al comma 10.7 della deliberazione n. 26/02 (attualmente recepita, nei suoi elementi essenziali, dall'articolo 9 della deliberazione n. 119/05), volta a regolamentare e razionalizzare l'accesso alla risorsa ed il suo conseguente utilizzo, in ragione dei diversi servizi tipizzati dal legislatore (servizio di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione) e, per alcuni di essi (in particolare, quello di modulazione), in ragione delle diverse esigenze cui i medesimi sono funzionali.
  6. In altre parole, tra le concorrenti esigenze cui sono strumentali i diversi servizi di stoccaggio, la norma in esame ha selezionato quelle ritenute maggiormente meritevoli di tutela, tipizzando i rapporti commerciali funzionali al rispettivo soddisfacimento, e prevedendo un ordine di priorità tra le rispettive proposte contrattuali formulate all'esercente dagli utenti il servizio. Nel caso concreto, in particolare, l'esigenza sottesa al vincolo di utilizzo violato (esigenza di modulazione dei clienti "civili") trova un esplicito riconoscimento anche a livello primario (articolo 18 del decreto legislativo n. 164/00).
  7. Conseguentemente, l'utente che (come Enel Trade) utilizzi capacità di stoccaggio per finalità diverse da quelle per le quali gli sono state conferite, sotto un primo profilo, non rispetta le scelte operate dall'Autorità con la deliberazione n. 26/02, per la tutela delle relative esigenze. Sotto tale profilo, la violazione risulta aggravata dal fatto che, in concreto, i prelievi in eccesso corrispondono ad una quota rilevante dei prelievi ritenuti necessari a soddisfare le esigenze di modulazione dei clienti "civili" della società in ragione dell'effettivo andamento climatico (pari a circa il 26%, 17% e 21,3% rispettivamente per i mesi di dicembre 2004, gennaio e dicembre 2005).
  8. Inoltre, alla luce delle caratteristiche del sistema nazionale del gas sopra tracciate (insufficienza di strumenti alternativi allo stoccaggio per soddisfare le relative esigenze, scarsità della capacità di stoccaggio) tale anomalo utilizzo, specie se per quantitativi rilevanti, è idoneo a compromettere l'equilibrio e la sicurezza dell'intero sistema (e, con essi, il buon esito dell'esecuzione fisica dei rapporti di fornitura di gas).
  9. I quantitativi prelevati in eccesso da Enel Trade risultano rilevanti (58,2, 53,9, 65,0 MSmc, rispettivamente per i mesi di dicembre 2004, febbraio e dicembre 2005).
  10. Quanto sopra evidenzia la gravità della violazione in quanto la condotta posta in essere dalla società era idonea a determinare, sia per l'anno termico di stoccaggio 2004-2005, sia per l'anno termico di stoccaggio 2005-2006, l'esaurimento, prima del termine previsto per la conclusione del periodo di erogazione, degli interi quantitativi di gas iniettati dagli utenti del servizio di modulazione, con il conseguente squilibrio del sistema e la necessità di erogare quantitativi di gas dalle scorte strategiche, nonché di interrompere alcuni contratti di fornitura. E per il solo anno termico di stoccaggio 2005-2006, detta situazione di crisi ha imposto al Governo ed al Ministro dello Sviluppo Economico l'adozione (rispettivamente con decreto-legge 25 gennaio 2006, nonché con decreti ministeriali in pari data) di misure urgenti, ed alquanto onerose, per garantire l'equilibrio del gas naturale, tra cui l'autorizzazione del riavvio di impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW alimentati con olio combustibile che non erano in esercizio a motivo di specifiche prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni ministeriali.
  11. Un ulteriore elemento che concorre a determinare la gravità della condotta di Enel Trade consiste nell'indebito vantaggio economico e concorrenziale conseguito dalla stessa nei confronti sia degli utenti che hanno fatto un uso corretto dello stoccaggio, sia di quegli utenti che, servendo un numero di clienti "civili" inferiore rispetto a quelli di Enel Trade (ovvero non servendone affatto), non hanno potuto ottenere le capacità di stoccaggio conferite ad Enel Trade.
  12. In particolare, è bene rilevare che occorre rilevare che la condotta posta in essere dalla società era idonea ad assicurarle un indebito vantaggio economico, derivante:
    1. dalla vendita dei quantitativi di gas (prelevati in eccesso da stoccaggio) presso i mercati internazionali (hubs europei) a prezzi significativamente più elevati rispetto a quelli praticati dalla società per la fornitura del proprio mercato "civile";
    2. dall'utilizzo dei suddetti quantitativi di gas, per far fronte all'aumento dei consumi della propria clientela "non-civile" in luogo delle fonti di approvvigionamento spot cui l'utente avrebbe dovuto ricorrere; tale (indebito) utilizzo, infatti, era idoneo ad assicurare all'utente un risparmio sui costi di acquisto del gas, stante il minor prezzo di acquisto del gas erogato da stoccaggio (acquisto avvenuto nei mesi estivi, in fase di iniezione, sulla base di contratti di lungo termine) rispetto a quello che l'utente avrebbe pagato per approvvigionamenti spot nei mesi invernali (presso gli hubs europei).
  13. Il maggiore vantaggio economico sopra prospettatorisulta ridimensionato in ragione dei corrispettivi previsti dalla normativa all'epoca vigente per l'utilizzo del gas strategico, pagati da Enel Trade.
  14. Con riferimento al criterio dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, dalla documentazione prodotta non risultano elementi in tal senso.
  15. Con riferimento al criterio della personalità dell'agente, Enel Trade non si è resa responsabile di analoghe violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
  16. Con riferimento, infine, al criterio delle condizioni economiche dell'agente, la Enel Trade è uno dei principali utenti che usufruiscono del servizio di stoccaggio. Al fine di valutare la sostenibilità e l'effetto deterrente della sanzione da parte della società, occorre considerare il suo fatturato rilevante, nei soli segmenti relativi alla commercializzazione del gas, pari a circa 3.033 milioni di euro.

Ritenuto che:

  • sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti di Enel Trade per la violazione, negli anni termici di stoccaggio 2004-2005 e 2005-2006, del comma 10.7 della deliberazione n. 26/02.

DELIBERA

  1. di irrogare ad Enel Trade una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nella misura di 24 (ventiquattro) milioni di euro, di cui:
    1. 12 (dodici) milioni per aver violato il comma 10.7 della deliberazione n. 26/02 nell'anno termico di stoccaggio 2004-2005;
    2. 12 (dodici) milioni per aver violato la predetta disposizione nell'anno termico di stoccaggio 2005-2006;
  2. di ordinare ad Enel Trade il pagamento della sanzione, nella misura sopra determinata, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
  3. di precisare che, decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; e che, in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81;
  4. di ordinare ad Enel Trade di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
  6. di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento ad Enel Trade, con sede legale in Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.


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