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Data pubblicazione: 07 dicembre 2006

Delibera 06 dicembre 2006

Delibera/Provvedimento 282/06

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Sorgenia S.p.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 dicembre 2006

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge n. 689/81);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 27 febbraio 2002, n. 26/02 (di seguito: deliberazione n. 26/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05 (di seguito: deliberazione n. 119/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2005, n. 274/05 (di seguito: deliberazione n. 274/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 297/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 21 gennaio 2006, n. 10/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2006, n. 37/06;
  • il decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato 9 maggio 2001 (di seguito: DM 9 maggio 2001)
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 26 settembre 2001 (di seguito: DM 26 settembre 2001);
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 24 giugno 2002;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 12 dicembre 2005 (di seguito: DM 12 dicembre 2005);
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 20 gennaio 2006;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 25 gennaio 2006.

Il fatto

  1. Con deliberazione n. 37/06, l'Autorità ha avviato nei confronti della società Energia S.p.A., ora denominata Sorgenia S.p.A., un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per aver utilizzato il servizio di stoccaggio di modulazione per finalità diverse da quelle per le quali, ai sensi del comma 10.7 della deliberazione n. 26/02, le era stata riconosciuta priorità ai fini del conferimento della relativa capacità.
  2. In particolare, dai dati acquisiti dall'Autorità in forza della deliberazione n. 274/05, è emerso che, a fronte di una capacità conferita, per gli anni termici di stoccaggio 2004-2005 e 2005-2006, per soddisfare le esigenze di modulazione dei clienti finali con consumi sino a 200.000 Smc relative ad un periodo di punta stagionale mediamente rigido (priorità di cui alla lettera (c) del citato comma 10.7), Sorgenia ha prelevato nei mesi di gennaio e dicembre 2005, quantitativi di gas da stoccaggio superiori (rispettivamente di circa 12,6, e 14 MSmc) a quelli che, in ragione dell'effettivo andamento climatico, sarebbero stati necessari a soddisfare le predette esigenze.
  3. Gli esiti di tali verifiche, ed i criteri tecnici su cui queste sono state condotte, sono stati illustrati in una nota in data 23 febbraio 2006, predisposta dalla Direzione Gas (di seguito: nota tecnica 23 febbraio 2006), cui Sorgenia ha avuto accesso in data 26 aprile 2006.
  4. Nel corso dell'istruttoria è stata acquisita, oltre a quella richiamata nella deliberazione n. 37/06:
    1. nota della società Stogit S.p.A. in data 2 maggio 2006 (prot. Autorità n. 18664), recante dati definitivi relativi ai prelievi da stoccaggio da parte degli utenti che, per quanto riguarda Sorgenia, hanno sostanzialmente confermato, per il mese di dicembre 2005, i prelievi in eccesso riscontrati sulla base dei provvisori (pari a circa 19,5 MSmc in luogo dei circa 14 MSmc);
    2. memoria difensiva di Sorgenia in data 7 giugno 2006 (prot. Autorità n. 13954).
  5. Con nota in data 4 agosto 2006 (PROT. FS/M06/3842), gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato a Sorgenia le risultanze istruttorie.
  6. In data 29 settembre 2006, si è svolta l'audizione finale di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del dPR n. 244/01, nel corso della quale il Collegio ha consentito l'acquisizione di una memoria difensiva in data 15 settembre 2006 (prot. Autorità n. 35184), depositata da Sorgenia oltre il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, del citato dPR.

Valutazione giuridica

  1. Nell'ambito dell'istruttoria, Sorgenia ha sostenuto che:
    1. per l'anno termico di stoccaggio 2004-2005, le verifiche compiute dall'Autorità non avrebbero considerato le problematiche connesse con gli accessi al servizio di stoccaggio di modulazione in corso d'anno per sostituzione nella fornitura di clienti finali in precedenza serviti da altri utenti ("subentri");
    2. per l'anno termico di stoccaggio 2005-2006, alla luce di una corretta ricostruzione del quadro normativo vigente (divergente da quella posta dall'Autorità a base della deliberazione n. 37/06), i maggiori prelievi sarebbero stati effettuati dalla società nell'esercizio del diritto di erogare gas strategico a fronte di un sopravvenuto evento di forza maggiore che avrebbe determinato una riduzione delle importazioni dalla Libia.

A. Il quadro normativo rilevante in materia di stoccaggio di modulazione e di stoccaggio strategico

  1. A livello di normazione primaria (articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00) vengono individuati tre "servizi" (stoccaggio minerario, strategico e di modulazione) che l'esercente in concessione l'attività di stoccaggio deve obbligatoriamente erogare entro il quadro di regole definite, per quanto di rispettiva competenza, dall'Autorità e dal Ministero (oggi dello Sviluppo Economico).
  2. Posta quindi la generale connotazione operativa dell'attività di stoccaggio, essa si articola in tre diversi servizi, tipizzati e infungibili in ragione della rispettiva funzione (finalità tipica cui sono orientati): in altre parole, l'utente sceglierà se accedere all'una o all'altra tipologia di servizio per soddisfare le tre esigenze formalmente definite, secondo le regole previste in relazione all'attivazione del singolo rapporto commerciale.
  3. Sebbene sul piano delle prestazioni e controprestazioni di carattere materiale (messa a disposizione dello spazio, prelievi e immissioni, etc.) i tre servizi (più correttamente: i tre tipi di rapporti contrattuali) non siano effettivamente differenziabili, è di tutta evidenza che essi lo sono sul piano del rapporto tra:
    1. prestazioni/controprestazioni, e
    2. funzione tipica.
  4. Sicché, ad esempio, la conclusione di un contratto per l'accesso al servizio di modulazione non potrà consentire all'utente impieghi per finalità che sono proprie dello stoccaggio strategico, e ciò per il fatto che l'utente ha acquisito il diritto ad una erogazione espressamente destinata alle finalità tipiche del servizio di modulazione. Altro inquadramento non è dato, a meno di non voler privare di funzione e significato la norma in questione.
  5. Conferma di ciò si ricava anche dall'esame della normativa secondaria avente ad oggetto la disciplina delle modalità di accesso al, e di erogazione del, servizio di stoccaggio (deliberazione n. 26/02, i cui principi fondamentali sono stati recepiti dalla deliberazione n. 119/05).
  6. Anzi, l'esame della normativa secondaria consente di evidenziare un ulteriore livello di articolazione delle funzioni tipiche (individuate in termini generali dalla norma primaria) di ciascun rapporto commerciale che si instaura con l'accesso al rispettivo tipo di servizio di stoccaggio.
  7. Infatti, la disciplina secondaria dello stoccaggio strategico, la cui funzione generale è quella di "sopperire a situazioni di mancanza o riduzione degli approvvigionamenti o di crisi del sistema del gas" (articolo 2, lettera hh), del decreto legislativo n. 164/00), configura una ulteriore serie di funzioni tipiche ("di secondo livello") delle prestazioni/controprestazioni dedotte nel singolo rapporto commerciale. Più in particolare, infatti, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del DM 26 settembre 2001, l'utente può accedere al servizio per soddisfare le seguenti specifiche esigenze, previo assenso da parte del Ministero:
    1. interruzione o riduzione delle importazioni, sia da Paesi non appartenenti all'Unione europea (articolo 4), sia da Paesi appartenenti all'Unione europea (articolo 5, comma 1) ("non associabile a motivazioni di carattere commerciale ma esclusivamente tecniche e non preventivabili");
    2. emergenze sulla rete nazionale di gasdotti (articolo 5, comma 2);
    3. stagione invernale globalmente fredda (articolo 6).
  8. Anche in questo caso, pertanto, la struttura del rapporto commerciale non è neutra quanto alle finalità concrete di utilizzo del servizio in sede di erogazione. In altre parole, l'utente acquisisce il solo diritto ad utilizzare il servizio per le finalità riconosciute e poste a base dell'autorizzazione (il che è confermato proprio dalla necessità di un preventivo atto di assenso).
  9. Analoga struttura caratterizza lo stoccaggio di modulazione, assoggettato, quanto a disciplina dell'accesso e dell'erogazione, alla potestà regolatoria dell'Autorità (articolo 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/00); e la regolazione definita dall'Autorità è, se possibile, ancora più obiettivamente espressiva dell'assetto sopra indicato.
  10. Infatti, il contenuto prestazionale del servizio in parola viene ulteriormente articolato dal comma 10.7 della deliberazione n. 26/02: al servizio, e al relativo insieme di prestazioni e controprestazioni, si può accedere con riferimento a diverse e tipizzate esigenze di bilanciamento funzionali all'esecuzione fisica (c.d. settlement) delle operazioni aventi ad oggetto gas naturale. Ne consegue, in particolare, che il rapporto commerciale avente ad oggetto l'erogazione del servizio di stoccaggio di modulazione potrà essere articolato, congiuntamente o disgiuntamente, nelle seguenti destinazioni d'uso così tipizzate:
    1. esigenze di modulazione oraria e di bilanciamento operativo dell'impresa di trasporto (sola legittimata a concludere tale rapporto commerciale);
    2. esigenze di modulazione dei clienti finali con consumi sino a 200.000 Smc ("fino a quantitativi massimi di spazio e disponibilità di punta giornaliera") relative ad un periodo di punta stagionale mediamente rigido;
    3. esigenze di modulazione dei predetti clienti finali (per gli ulteriori quantitativi), relative ad un periodo di punta stagionale rigido con frequenza ventennale;
    4. esigenze di modulazione delle restanti tipologie di clienti finali.
  11. Se un utente ottiene capacità per la sola modulazione dei clienti finali con consumi inferiori a 200.000 Smc relativa ad un periodo di punta stagionale mediamente rigido, non avrà titolo ad ottenere l'erogazione per finalità diverse, quali che siano.

B. Sui "subentri" nella fornitura di clienti finali in precedenza serviti da altri utenti registrati nell'anno termico di stoccaggio 2004-2005

  1. Alla luce del quadro normativo suesposto, è possibile procedere alla valutazione delle argomentazioni svolte da Sorgenia.
  2. Con riferimento all'anno termico 2004-2005, la società ha sostenuto che i prelievi in eccesso devono essere riconsiderati alla luce del fatto di essere progressivamente subentrata (nel periodo aprile 2004 - febbraio 2005) nella fornitura di clienti "civili" in precedenza serviti da altri utenti, senza peraltro aver richiesto di subentrare nelle relative capacità di stoccaggio.
  3. In particolare, a detta di Sorgenia, se lo spazio conferito all'1 novembre 2004 è stato correttamente considerato pari a 1.913.488,9 GJ, all'1 gennaio 2005, l'Autorità avrebbe dovuto considerarlo, ai fini delle verifiche, pari a 1.913.488,9 GJ + 33,4%*3.064.413 GJ: quest'ultimo valore corrisponderebbe ai volumi di gas necessari per soddisfare le esigenze di modulazione dei nuovi clienti acquisiti.
  4. Alla luce di tale "aggiustamento", i prelievi di Sorgenia effettuati nel mese di gennaio 2005 (pari a circa 4,5 MSmc) risulterebbero inferiori a quelli che gli Uffici dell'Autorità (nella citata nota tecnica) hanno ritenuto sufficienti a determinare un pregiudizio dell'interesse tutelato dalla norma violata (pari a 10 MSmc).
  5. La considerazione di Sorgenia appare condivisibile in quanto il comma 10.19 della deliberazione n. 26/02 (in coerenza con un principio generale consolidato nella prassi regolatoria dell'Autorità) riconosce all'utente, per i subentri in corso d'anno termico di stoccaggio, il diritto di ottenere la capacità strumentale per assicurare le esigenze di modulazione dei nuovi clienti finali.
  6. Le caratteristiche tecniche dello stoccaggio (per cui l'utente che preleva gas "libera" capacità di spazio che resta nella sua disponibilità) possono rendere superfluo per un utente, che durante la fase di erogazione acquisisca nuovi clienti "civili", richiedere capacità strumentale, potendo a tal fine impiegare lo spazio resosi "libero" in conseguenza dei prelievi effettuati durante i mesi precedenti.
  7. Nella fattispecie in esame, pertanto, è corretto effettuare il prospettato "aggiustamento", il che evidenzia che i prelievi effettuati da Sorgenia nel mese di gennaio 2005 sono inidonei a ledere l'interesse tutelato dalla norma violata.

C. Sulle riduzioni delle importazioni dalla Libia nell'anno termico di stoccaggio 2005-2006

  1. Riguardo all'anno termico di stoccaggio 2005-2006, Sorgenia ha sostenuto che i prelievi in eccesso sarebbero stati determinati da cause ad essa non imputabili, consistenti in "problemi sulle produzioni e sugli impianti di trattamento del gas in Libia" che avrebbero causato una riduzione degli approvvigionamenti da tale Paese.
  2. Al fine di valorizzare tale circostanza, Sorgenia ha contestato la ricostruzione del quadro normativo rilevante, posta a base della deliberazione n. 37/06, sostenendo che:
    1. i tre servizi di stoccaggio individuati dal decreto legislativo n. 164/00 (minerario, di modulazione e strategico) non darebbero origine a distinti rapporti contrattuali, tipizzati in ragione della rispettiva finalità, soprattutto in quanto sarebbe materialmente impossibile per l'utente "scegliere quale servizio specifico attivare nella movimentazione giornaliera delle quantità di gas risultanti dal bilancio energetico";
    2. ciò troverebbe riscontro nelle condizioni generali di contratto praticate, all'epoca dei fatti, dalla società Stogit S.p.A. (di seguito: Condizioni Stogit), in forza delle quali i prelievi di gas da stoccaggio sarebbero imputati alle riserve strategiche solo in seguito al previo esaurimento da parte dell'utente delle giacenze a questo disponibili a titolo di stoccaggio di modulazione;
    3. le condotte degli utenti, pertanto, dovrebbero essere valutate anche alla luce della disciplina relativa alle ipotesi di erogazione autorizzata del gas strategico di cui al DM 26 settembre 2001; in particolare, nella fattispecie in esame rileverebbe l'articolo 4 che autorizza l'erogazione "per una interruzione o una riduzione delle importazioni da Paesi non appartenenti all'Unione europea quando tale evento non è associabile a motivazioni di carattere commerciali ma esclusivamente tecniche e non prevedibili";
    4. la citata disposizione riconoscerebbe all'utente un diritto all'utilizzo del gas strategico a prescindere dall'adozione da parte del Ministero (dello Sviluppo Economico) del formale provvedimento di autorizzazione.
  3. Sulla base delle suddette considerazioni, Sorgenia sostiene la legittimità della propria condotta in quanto:
    1. le invocate riduzioni delle importazioni dalla Libia, integrando l'ipotesi di cui al citato articolo 4 del DM 26 settembre 2001, avrebbero determinato in capo alla società il diritto all'erogazione di gas strategico, anche in assenza di un apposito atto del Ministero in tal senso (ciononostante, la società, in via prudenziale, avrebbe comunque inoltrato al Ministero la relativa istanza, tutt'ora in esame);
    2. in forza delle richiamate previsioni delle Condizioni Stogit (sub (b) del paragrafo 27), i prelievi da stoccaggio effettuati da Sorgenia per far fronte alle riduzioni delle importazioni sarebbero stati imputati da Stogit, dapprima, al solo servizio di modulazione (ciò che avrebbe evidenziato i maggiori prelievi contestati) e, solo in seguito al completo esaurimento delle relative giacenze, al gas strategico.
  4. In conclusione, secondo Sorgenia, i maggiori prelievi registrati nel mese di dicembre 2005 sarebbero stati effettuati nell'esercizio di un diritto (articolo 4 del DM 26 settembre 2006) determinato dal verificarsi di una causa di forza maggiore (riduzione delle importazioni libiche), con la conseguente esclusione di responsabilità della società ai sensi degli articoli 4 e 3 della legge n. 689/81.
  5. Gli argomenti di Sorgenia contrastano con il quadro normativo rilevante e, pertanto, non sono condivisibili.
  6. In primo luogo, quanto all'esistenza di vincoli operativi che precluderebbero all'esercente la possibilità di scegliere quale servizio di stoccaggio attivare, deve innanzi tutto rilevarsi che non vi sono disposizioni delle Condizioni Stogit che subordinano l'erogazione del gas da riserva strategica al preventivo esaurimento delle scorte di modulazione. Ciò anche in quanto le Condizioni Stogit hanno ad oggetto l'accesso e l'erogazione dei servizi svolti "in condizioni di normale esercizio" (articolo 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/00), mentre l'erogazione del gas strategico è condizionata dal verificarsi di condizioni di emergenza (la cui disciplina, pertanto, è estranea all'ambito di applicazione delle Condizioni Stogit e del codice di rete di trasporto).
  7. Inoltre, il dato patologico (oggetto dell'addebito contrasto) è costituito dai prelievi operati da stoccaggio per finalità diverse da quella tipica del servizio di modulazione per le esigenze della clientela "civile". Tale diverso utilizzo, evidenziato dalle verifiche condotte dall'Autorità (alla luce dei criteri esposti nella nota tecnica 23 febbraio 2006), non è stato smentito da Sorgenia che non ha addotto elementi al riguardo.
  8. Il sistema pone un divieto generale (di utilizzare lo stoccaggio per finalità diverse da quelle tipizzate) che, nel caso della modulazione si traduce nel divieto di utilizzare le capacità conferite per esigenze diverse da quelle della modulazione dei clienti "civili" in ragione delle esigenze poste dall'andamento climatico. Contrariamente opinando, perderebbe qualsiasi significato non solo la previsione di funzioni tipiche dei servizi, ma anche la disciplina generale dello stoccaggio in quanto fondata:
    1. su di un accesso a richiesta degli utenti interessati,
    2. sulla soddisfazione della richiesta in esito a procedure concorsuali e in rapporto a priorità riferite al tipo di utilizzo,
    3. sulla imposizione di un vincolo a presentare richieste in rapporto alla scarsità della risorsa ed alle esigenze di uso efficiente della stessa.
  9. Conseguentemente, delle due l'una:
    1. o il servizio è tipizzato quanto alla sua funzione, ed allora utilizzi come quelli effettuati da Sorgenia non sono consentiti;
    2. oppure il servizio non è tipizzato quanto alla sua funzione, e allora ci si trova di fronte ad una mera risorsa di sistema, esaurita la quale si può fare ricorso all'ulteriore risorsa strategica.
  10. È evidente che nella seconda ipotesi perdono di significato giuridico le richieste di accesso, la procedura concorsuale, i contratti e la qualificazione del rapporto in relazione alle sue finalità tipiche.
  11. In secondo luogo, risulta altresì incoerente col quadro normativo suesposto la tesi circa la natura esimente dell'autorizzazione all'utilizzo del gas strategico (indipendentemente dalla questione se debba ritenersi necessaria a tal fine un formale intervento del Ministero). Tale tesi, infatti, comporta una evidente alterazione della finalità tipica del servizio come individuata dalla normativa primaria e dai citati decreti ministeriali. Il servizio non può essere utilizzato per far fronte a sopravvenute esigenze di bilanciamento determinate anche da un ricorso al servizio di modulazione in difformità dalle regole che ne disciplinano l'erogazione.
  12. Per esemplificare, se un soggetto che si trovi "corto" in sede di esecuzione dei propri impegni contrattuali in consegna a clienti "non-civili" in conseguenza di una contrazione degli approvvigionamenti, qualora non abbia richiesto ed ottenuto l'erogazione del servizio di modulazione, finalizzato alle esigenze di modulazione di tali clienti, non potrà utilizzare la capacità ottenuta per finalità diverse, ma dovrà immediatamente chiedere ed ottenere l'accesso allo stoccaggio strategico tramite autorizzazione del Ministero (oppure accedere ad eventuali strumenti alternativi: in questi ultimi termini, ad esempio, le Condizioni Stogit prevedevano conferimenti di capacità di tipo spot non vincolati ad alcuna destinazione tipica - c.d. "modulazione aciclica" che si contrapponeva alla "modulazione ciclica", ossia alla capacità continua su base annuale destinata alle esigenze del mercato "civile").
  13. Nella fattispecie in esame, la circostanza invocata da Sorgenia (riduzioni delle importazioni dalla Libia per cause di forza maggiore) si risolve in un'esigenza sopravvenuta di bilanciamento che l'utente ha soddisfatto con l'utilizzo dello stoccaggio di modulazione (per finalità quindi diverse da quelle per cui era stata conferita la relativa capacità).
  14. Un tale utilizzo non è consentito, né vi sono vincoli tecnici tali da imporre detto utilizzo. Il fatto che in concreto il Ministero abbia adottato una prassi di rilascio dell'autorizzazione ex post, a distanza dal momento in cui l'utente maturi l'esigenza di gestire uno squilibrio non ammortizzabile con lo stoccaggio di modulazione ciclica, comporta solo un vincolo di maggiore attenzione nella gestione degli ulteriori strumenti disponibili (di natura contrattuale e non).
  15. L'irrilevanza dell'autorizzazione all'utilizzo del gas strategico rispetto all'utilizzo della capacità di stoccaggio di modulazione per finalità diverse, rende priva di fondamento l'istanza, presentata da Sorgenia nella seconda memoria difensiva, di "mantenere aperto" il procedimento avviato con la deliberazione n. 37/06 sino all'esito della procedura di autorizzazione per l'utilizzo del gas strategico ancora pendente presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
  16. Infine, posto quanto sopra, si ritiene necessario considerare anche un ulteriore elemento, alla luce del quale devono essere parzialmente rielaborati i criteri contenuti nella nota tecnica 23 febbraio 2006, utilizzati ai fini delle verifiche delle condotte degli utenti.
  17. Si tratta del fatto che i gradi giorno efficaci degli anni termici di stoccaggio presi in considerazione (2004-2005 e 2005-2006) dovevano essere confrontati non con la media dei gradi giorno efficaci degli ultimi 43 anni (come enunciato nella suddetta nota tecnica), ma con la media dei gradi giorno efficaci degli ultimi 30 anni. È infatti il medesimo comma 10.7 della deliberazione n. 26/02 che indica quest'ultimo riferimento temporale per l'individuazione della misura dei quantitativi massimi di capacità che possono essere richiesti per soddisfare le esigenze di modulazione dei clienti "civili".
  18. Tuttavia, nonostante tale necessaria rielaborazione, gli esiti delle verifiche esposte nella nota tecnica 23 febbraio 2006 risultano confermati. Infatti, per il mese di dicembre 2005, sono comunque riscontrabili prelievi in eccesso in misura pari a circa 17,5 MSmc in luogo di 19,4 MSmc.

Quantificazione della misura sanzionatoria

  1. L'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 prevede, per le ipotesi di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, una sanzione da determinarsi tra un minimo di euro 25.822,84 ed un massimo di euro 154.937.069,73.
  2. L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione deve essere compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
    1. la gravità della violazione;
    2. l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
    3. la personalità dell'agente;
    4. le condizioni economiche dell'agente.
  3. Con riferimento al criterio della gravità della violazione, la condotta tenuta da Sorgenia contrasta con i principi fondamentali che regolano l'erogazione dei servizi di stoccaggio, vincolandola a delle finalità tipiche (orientate a tutelare esigenze diverse) in forza di un determinato ordine di priorità non disponibile dagli utenti.
  4. Lo stoccaggio costituisce uno degli strumenti cui l'utente (che immette e preleva gas dalla rete di trasporto) accede per garantire l'esecuzione fisica dei contratti di compravendita di gas naturale di cui è titolare. Nel sistema gas del nostro Paese, in cui non sono ad oggi presenti strumenti a tal fine effettivamente alternativi (data l'insufficienza degli approvvigionamenti e delle flessibilità disponibili sulle importazioni), lo stoccaggio assume una rilevanza strategica. Tale rilevanza è ulteriormente accentuata, se si considera:
    1. da un lato, la natura stessa dell'attività, che si svolge attraverso la gestione di strutture essenziali in monopolio di fatto, e
    2. dall'altro lato, l'attuale disponibilità delle capacità di stoccaggio (sia in termini di spazio, sia in termini di punta) complessivamente sottodimensionate rispetto all'effettiva domanda.
  5. In tale contesto appare di centrale importanza la disciplina di cui al comma 10.7 della deliberazione n. 26/02 (attualmente recepita, nei suoi elementi essenziali, dall'articolo 9 della deliberazione n. 119/05), volta a regolamentare e razionalizzare l'accesso alla risorsa ed il suo conseguente utilizzo, in ragione dei diversi servizi tipizzati dal legislatore (servizio di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione) e, per alcuni di essi (in particolare, quello di modulazione), in ragione delle diverse esigenze cui i medesimi sono funzionali.
  6. In altre parole, tra le concorrenti esigenze cui sono strumentali i diversi servizi di stoccaggio, la norma in esame ha selezionato quelle ritenute maggiormente meritevoli di tutela, tipizzando i rapporti commerciali funzionali al rispettivo soddisfacimento, e prevedendo un ordine di priorità tra le rispettive proposte contrattuali formulate all'esercente dagli utenti il servizio. Nel caso concreto, in particolare, l'esigenza sottesa al vincolo di utilizzo violato (esigenza di modulazione dei clienti "civili") trova un esplicito riconoscimento anche a livello primario (articolo 18 del decreto legislativo n. 164/00).
  7. Conseguentemente, l'utente che (come Sorgenia) utilizzi capacità di stoccaggio per finalità diverse da quelle in funzione delle quali gli sono state conferite, sotto un primo profilo, non rispetta le scelte operate dall'Autorità con la deliberazione n. 26/02, per la tutela delle relative esigenze. Sotto tale profilo, la violazione risulta aggravata dal fatto che, in concreto, i prelievi in eccesso corrispondono ad una quota rilevante dei prelievi ritenuti necessari a soddisfare le esigenze di modulazione dei clienti "civili" della società in ragione dell'effettivo andamento climatico (pari a circa il 31,5%).
  8. Inoltre, alla luce delle caratteristiche del sistema nazionale del gas sopra tracciate (insufficienza di strumenti alternativi allo stoccaggio per soddisfare le relative esigenze, scarsità della capacità di stoccaggio) tale anomalo utilizzo, specie se per quantitativi rilevanti, è idoneo a compromettere l'equilibrio e la sicurezza dell'intero sistema (e, con essi, il buon esito dell'esecuzione fisica dei rapporti di fornitura di gas).
  9. Al riguardo, è bene rilevare che i quantitativi prelevati in eccesso da Sorgenia pur non essendo particolarmente rilevanti, risultano comunque non irrisori (17,5 MSmc).
  10. Quanto sopra evidenzia che la condotta posta in essere dall'impresa era idonea a concorrere a determinare, per l'anno termico di stoccaggio 2005-2006, l'esaurimento, prima del termine previsto per la conclusione del periodo di erogazione, degli interi quantitativi di gas iniettati dagli utenti del servizio di modulazione, con il conseguente disequilibrio del sistema e la necessità di erogare quantitativi di gas dalle scorte strategiche, nonché di interrompere alcuni contratti di fornitura. Inoltre, detta situazione di crisi ha imposto al Governo ed al Ministro dello Sviluppo Economico l'adozione (rispettivamente con decreto-legge 25 gennaio 2006, nonché con decreti ministeriali in pari data) di misure urgenti, ed alquanto onerose, per garantire l'equilibrio del gas naturale, tra cui l'autorizzazione del riavvio di impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW alimentati con olio combustibile che non erano in esercizio a motivo di specifiche prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni ministeriali.
  11. Un ulteriore elemento che concorre a determinare la gravità della condotta di Sorgenia consiste nell'indebito vantaggio economico e concorrenziale conseguito dalla stessa nei confronti sia degli utenti che hanno fatto un uso corretto dello stoccaggio, sia di quegli utenti che, servendo un numero di clienti "civili" inferiore rispetto a quelli di Sorgenia (ovvero non servendone affatto), non hanno potuto ottenere le capacità di stoccaggio conferite a Sorgenia.
  12. Inoltre, è bene rilevare che la condotta posta in essere dalla società era idonea ad assicurarle un indebito vantaggio economico, derivante:
    1. dalla vendita dei quantitativi di gas (prelevati in eccesso da stoccaggio) presso i mercati internazionali (hubs europei) a prezzi significativamente più elevati rispetto a quelli praticati dalla società per la fornitura del proprio mercato "civile";
    2. dall'utilizzo dei suddetti quantitativi di gas, per far fronte all'aumento dei consumi della propria clientela "non-civile" in luogo delle fonti di approvvigionamento spot cui l'utente avrebbe dovuto ricorrere; tale (indebito) utilizzo, infatti, era idoneo ad assicurare all'utente un risparmio sui costi di acquisto del gas, stante il minor prezzo di acquisto del gas erogato da stoccaggio (acquisto avvenuto nei mesi estivi, in fase di iniezione, sulla base di contratti di lungo termine) rispetto a quello che l'utente avrebbe pagato per approvvigionamenti spot nei mesi invernali (presso gli hubs europei).
  13. Il maggiore vantaggio economico sopra prospettato risulta ridimensionato in ragione dei corrispettivi previsti dalla normativa all'epoca vigente per l'utilizzo del gas strategico, che Sorgenia dovrà pagare.
  14. Con riferimento al criterio dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, Sorgenia ha evidenziato di aver provveduto, "a valle delle risultanze dei bilanci post conguaglio", ad acquistare gas in stoccaggio da operatori con disponibilità non utilizzate, al fine di compensare interamente i prelievi di gas in eccesso rispetto alle quantità immesse in stoccaggio.
  15. Tale circostanza, tuttavia, non può essere presa in considerazione in quanto:
    1. in primo luogo, sebbene la disciplina vigente consenta acquisti di gas in stoccaggio, tuttavia, ciò non autorizza l'utente cui sono state conferite capacità per soddisfare le esigenze di modulazione della clientela "civile" ad utilizzare tali capacità per finalità diverse;
    2. in secondo luogo, essa non ha contribuito a ridurre i prelievi da stoccaggio né a porre rimedio alla situazioni di crisi, posto che sono stati determinanti a tal fine gli interventi governativi e ministeriali.
  16. Con riferimento al criterio della personalità dell'agente, si rileva che Sorgenia non si è resa responsabile di analoghe violazioni di provvedimenti adottati dall'Autorità.
  17. Con riferimento, infine, al criterio delle condizioni economiche dell'agente, al fine di valutare la sostenibilità e l'effetto deterrente della sanzione da parte della società, occorre considerare il suo fatturato rilevante nei soli segmenti relativi alla commercializzazione del gas, pari a circa 305 milioni di euro.

Ritenuto che:

  • sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti di Sorgenia per la violazione, per il solo anno termico di stoccaggio 2005-2006, del comma 10.7 della deliberazione n. 26/02;
  • non sussistano invece i presupposti per l'irrogazione della sanzione nei confronti della società per l'anno termico di stoccaggio 2004-2005.

DELIBERA

  1. di irrogare a Sorgenia una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nella misura di 900.000 (novecento mila) euro.
  2. di ordinare a Sorgenia il pagamento della sanzione, nella misura sopra determinata, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
  3. di precisare che, decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; e che, in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81;
  4. di ordinare a Sorgenia di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità gas, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
  6. di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a Sorgenia, con sede legale in Via G.B. Pirelli 20, 20124 Milano (Mi).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.


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