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Data pubblicazione: 28 luglio 2005

Delibera 27 luglio 2005

Delibera/Provvedimento 156/05

Avvio di istruttorie formali ai fini dell'adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 in relazione al mancato adempimento dell'articolo 9, comma 9.5 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 236/00

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27-07-2005

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11bis della legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 28 dicembre 2000, n. 236/00, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 236/00).

Considerato che:

  • il combinato disposto dell'articolo 9, comma 9.5, e dell'articolo 32, comma 32.2, della deliberazione n. 236/00, impone agli esercenti il servizio di distribuzione del gas, per ciascuno dei propri impianti, nel caso di rete in alta e media pressione, di sottoporre ad ispezione l'intera rete nel termine di tre anni decorrenti dall'1 gennaio 2002;
  • dalle verifiche condotte sui dati che gli esercenti sono tenuti a trasmettere all'Autorita ai sensi dell'articolo 31 della deliberazione n. 236/00 entro il 31 marzo di ogni anno, e emerso che le societa elencate nell'Allegato A al presente provvedimento, alla data del 31 dicembre 2004, hanno provveduto ad ispezionare solo parte delle reti afferenti agli impianti ivi indicati.

Ritenuto che:

i comportamenti posti in essere dalle richiamate societa costituiscano presupposto per l'avvio di istruttorie formali nei loro confronti, ai fini dell'eventuale adozione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'ar ticolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95

 

DELIBERA

  1. di avviare istruttorie formali nei confronti delle societa elencate nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, per l'eventuale irrogazione di sanzioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, della deliberazione dell'Autorita per l'energia e il gas (di seguito: l'Autorita) 28 dicembre 2000, n. 236/00;
  2. di designare, quale responsabile dei procedimenti il Direttore della Direzione legislativo e legale;
  3. di fissare in 240 (duecentoquaranta) giorni la durata delle istruttorie, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del presente provvedimento;
  4. di prevedere che il provvedimento finale sia adottato entro 100 (cento) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
  5. di stabilire che i soggetti che possono partecipare ai procedimenti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01), possono accedere agli atti dei procedimenti presso i locali della Direzione legislativo e legale;
  6. di prevedere che coloro che partecipano ai procedimenti producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie;
  7. di rendere noto che chi ne ha titolo puo chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorita entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire ai procedimenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR n. 244/01;
  8. di comunicare alle societa elencate nell'Allegato A il presente provvedimento mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
  9. di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it).

Allegati: