Data pubblicazione: 29 dicembre 2006
Delibera 19 dicembre 2006
Delibera/Provvedimento 298/06
Chiusura di istruttoria formale avviata nei confronti della società Intesa S.p.A. con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 luglio 2005, n. 156/05
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 19 dicembre 2006
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 236, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2005, n. 156.
Considerato che:
- con deliberazione n. 156/05, l'Autorità ha avviato nei confronti della società Intesa S.p.A. un'istruttoria formale volta all'eventuale adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria, per non aver completato, relativamente all'impianto di distribuzione "G12 Val D'Orcia", l'ispezione dell'intera rete in alta e media pressione entro il triennio 2002-2004, come previsto dal comma 9.5 della deliberazione n. 236/00;
- nel corso dell'istruttoria, Intesa non ha prodotto alcun documento né memoria;
- solo con nota in data 21 giugno 2006 (prot. Autorità n. 14998) successiva alla comunicazione delle risultanze istruttorie (avvenuta con nota in data 9 giugno 2006 prot. AM/M06/2969), Intesa ha esposto le proprie argomentazioni difensive;
- in data 14 novembre 2006, si è svolta l'audizione finale di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del dPR n. 244/01 nel corso della quale il Collegio ha consentito a Intesa di depositare, oltre il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, del citato dPR, memoria difensiva del 17 novembre 2006 (prot. Autorità n. 28822) recante ulteriori elementi documentali di riscontro alle dichiarazioni effettuate con nota del 21 giugno 2006;
- con tali note la società ha rilevato di avere completato tempestivamente l'ispezione ma di aver commesso errori materiali nella comunicazione all'Autorità dei dati necessari per il relativo controllo;
- quanto affermato dall'impresa ha trovato conferma nel documenti acquisiti agli atti.
Ritenuto che:
- non sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 nei confronti di Intesa avendo essa completato tempestivamente l'ispezione in questione
DELIBERA
- di non irrogare a Intesa S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria, a chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti della medesima società con la deliberazione n. 156/05;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
- di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Intesa S.p.A., con sede legale in Viale Toselli, 9/a, 53100 Siena (SI).
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.