Data pubblicazione: 29 dicembre 2006
Delibera 19 dicembre 2006
Delibera/Provvedimento 302/06
Irrogazione di una sanzione ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della società Megas Azienda Multiservizi Spa
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 19 dicembre 2006
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 236, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2005, n. 156.
Il fatto
- Con deliberazione n. 236/00, l'Autorità ha definito la disciplina in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas. In particolare, il combinato disposto all'articolo 9, comma 5, e dell'articolo 32, comma 2, della suddetta deliberazione, impone agli esercenti, per ciascuno dei propri impianti, nel caso di rete in alta e media pressione, di sottoporre ad ispezione l'intera rete nel termine di tre anni decorrenti dall'1 gennaio 2002.
- Dalle verifiche condotte sui dati che gli esercenti sono tenuti a trasmettere all'Autorità ai sensi dell'articolo 31 della deliberazione n. 236/00 entro il 31 marzo di ogni anno, è emerso che la società Megas Azienda Multiservizi Spa ha provveduto ad ispezionare solo parte delle reti afferenti ai propri impianti.
- Più in dettaglio, Megas, per il triennio 2002-2004, relativamente all'impianto di distribuzione di Fermignano, non ha sottoposto ad ispezione l'intera rete in alta e media pressione, limitandosi, rispettivamente, limitandosi ad una percentuale pari a circa il 92% della lunghezza totale della rete.
- Pertanto, con la deliberazione n. 156/05, l'Autorità ha avviato nei confronti di Megas un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.
- Nel corso dell'istruttoria, è stata acquisita, oltre alla documentazione richiamata nella deliberazione n. 156/05, la nota di Megas in data 22 agosto 2005 (prot. Autorità n. 18689) recante i dati relativi alle ispezioni effettuate nei trienni 2000-2002 e 2003-2005.
- In data 14 novembre 2006, si è svolta l'audizione finale di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del dPR n. 244/01.
Valutazione giuridica
A. Argomentazioni di Megas
- Megas ha ammesso di aver violato la suddetta disposizione, tuttavia ha addotto elementi che a suo dire escluderebbero la propria responsabilità.
- In primo luogo, l'esercente ha sostenuto che tale violazione debba essere degradata a mera "irregolarità formale", pertanto non sanzionabile, in assenza di pregiudizi per la sicurezza del servizio di distribuzione del gas. A tal fine la società ha precisato di aver esaurito per la prima volta l'ispezione della rete in alta e media pressione nel triennio 2000-2002 e di avere completato per la seconda volta l'ispezione della rete nel 2005, mentre, in base al combinato disposto degli articoli 9, comma 5, della deliberazione n. 236/00 e 11 della deliberazione n. 168/04, la seconda ispezione della rete deve essere completata entro la fine dell'anno 2008.
- Inoltre, l'esercente ha dichiarato che il mancato completamento dell'ispezione nei termini previsti sarebbe da attribuire a fattori indipendenti dalla propria volontà (difficoltà di adeguamento delle proprie attività alle prescrizioni della deliberazione n. 236/00 e, inoltre, collocazione delle utenze servite in comuni tra loro molto distanziati pertanto difficilmente raggiungibili).
B. Valutazione delle argomentazioni di Megas
- Le suddette argomentazioni non sono idonee ad escludere la responsabilità dell'esercente, derivando da un'erronea interpretazione della norma. Infatti, l'articolo 32, comma 2, della deliberazione n. 236/00, dispone che per i distributori che, alla data del 31 dicembre 1999 forniscono un numero di clienti finali superiore a 5000 il rispetto della presente direttiva (compreso l'articolo 9, comma 5) decorre dall'1 gennaio 2002. Pertanto, il termine di 3 anni entro cui deve essere completata l'ispezione della rete decorre dall'1 gennaio 2002.
- Ciò comporta che Megas avrebbe dovuto effettuare per la prima volta l'ispezione della rete nel triennio 2002-2004 e, dall'1 gennaio 2005, avrebbe dovuto ricominciare ad ispezionare la medesima rete in modo da completare l'ispezione entro il 31 dicembre 2007 (rectius, entro la fine del 2008, ai sensi dell'articolo 11 della deliberazione n. 168/04).
- Gli elementi riportati al paragrafo 8, pertanto, rilevano unicamente ai fini della quantificazione della sanzione, in quanto per il perfezionamento dell'illecito non rileva il verificarsi di un pregiudizio essendo sufficiente la mera inosservanza della norma posta a presidio della sicurezza del servizio di distribuzione del gas.
- Quanto alle difficoltà evidenziate al paragrafo 9, in base ai principi generali di cui alla legge n. 689/81, nelle violazioni in cui è applicabile una sanzione amministrativa la colpevolezza del soggetto si presume, salvo prova contraria, e costituiscono cause di esclusione della responsabilità l'adempimento di un dovere o l'esercizio di una facoltà legittima, lo stato di necessità o la legittima difesa (articolo 4).
- In applicazione di tali principi, si rileva che le presunte difficoltà addotte da Megas - quand'anche dimostrate - avrebbero dovuto essere superate con l'impiego della dovuta diligenza e l'esercente non ha addotto elementi idonei a dimostrare che esse non erano prevedibili né superabili, pertanto non è configurabile nessuna delle cause di giustificazione previste dalla legge.
Quantificazione della misura sanzionatoria
- L'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 prevede, per le ipotesi di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, una sanzione amministrativa pecuniaria da determinarsi tra un minimo di euro 25.822,84 ed un massimo di euro 154.937.069,73.
- L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della misura sanzionatoria deve essere compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- la gravità della violazione;
- l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- la personalità dell'agente;
- le condizioni economiche dell'agente.
- Con riferimento al criterio della gravità della violazione, occorre osservare che con la condotta sopra descritta Megas ha violato regole poste a presidio della sicurezza del servizio di distribuzione del gas, strumentali alla salvaguardia della pubblica incolumità. Le ispezioni, infatti, sono attività volte a verificare la presenza di eventuali dispersioni di gas dagli impianti al fine di limitarne il numero e l'entità. Conseguentemente, la violazione in questione risulta grave.
- Con riferimento al criterio dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, dai dati che Megas ha comunicato all'Autorità, ai sensi dell'articolo 31 della deliberazione n. 236/00, si riscontra che tale esercente, relativamente all'impianto di distribuzione di Fermignano, ha completato l'ispezione della rete in ritardo entro il 31 dicembre 2005. A riguardo, si tratta della seconda ispezione della rete, in quanto la prima ispezione è iniziata spontaneamente da parte dell'esercente nell'anno 2000 prima dell'entrata in vigore della deliberazione n. 236/00.
- Con riferimento al criterio della personalità dell'agente, si rileva che Megas non si è mai resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
- Con riferimento, infine, al criterio delle condizioni economiche dell'agente, si rileva che Megas ha un fatturato rilevante pari a 7.022.043 euro.
Ritenuto che:
- sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti della società Megas per la violazione delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 236/00;
- per le ragioni sopra indicate, tale sanzione debba essere quantificata in una misura pari a 140.440 (centoquarantamilaquattrocentoquaranta) euro
DELIBERA
- di irrogare a Megas Azienda Multiservizi Spa una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nella misura di 140.440 (centoquarantamilaquattrocentoquaranta) euro,per inosservanza, nei termini descritti in motivazione, dell'obbligo di ispezione della rete posto dall'articolo 9, comma 5, della deliberazione n. 236/00;
- di ordinare a Megas Azienda Multiservizi Spa il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura sopra determinata, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane Spa, presentando il modello allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
- che, decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; e che, in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81;
- di ordinare aMegas Azienda Multiservizi Spa di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
- di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a Megas Azienda Multiservizi Spa, con sede legale in Via Sasso, 62, 61029 Urbino (Pu).
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.
Allegati: