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Data pubblicazione: 09 novembre 2006

Delibera 08 novembre 2006

Delibera/Provvedimento 241/06

Chiusura di istruttoria formale avviata nei confronti della società Hera Spa con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 luglio 2005, n. 156/05

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'8 novembre 2006

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • l'articolo 11bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 236/00;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2005, n. 156/05 (di seguito: deliberazione n. 156/06).

Considerato che:

  • con deliberazione n. 156/05, l'Autorità ha avviato nei confronti della società Hera Spa un'istruttoria formale volta all'eventuale adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria, per non aver completato, relativamente all'impianto di distribuzione di Ferrara, l'ispezione dell'intera rete in alta e media pressione entro il triennio 2002-2004, come previsto dal comma 9.5 della deliberazione n. 236/00;
  • nel corso dell'istruttoria, gli Uffici dell'Autorità hanno acquisito una nota di Hera in data 23 marzo 2006 (prot. Autorità n. 007048), recante i dati relativi alla lunghezza della rete nel triennio 2002-2004 e alle ispezioni effettuate nel medesimo periodo e nel 2005;
  • con tale nota la società ha rilevato di avere commesso errori materiali nella comunicazione all'Autorità dei dati necessari per il relativo controllo;
  • quanto sopra ha trovato conferma nei dati e negli elementi prodotti, i quali evidenziano, pertanto, l'insussistenza dei fatti oggetto dell'addebito contestato, avendo Hera completato tempestivamente l'ispezione in questione.

Ritenuto che:

  • non sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 nei confronti di Hera

DELIBERA

  1. di non irrogare a Hera una sanzione amministrativa pecuniaria, a chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti della medesima società con la deliberazione n. 156/05;
  2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
  3. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Hera, con sede legale in viale Carlo Berti Pichat, 2/4, 40127, Bologna.

 

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.


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