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Data pubblicazione: 29 dicembre 2006

Delibera 19 dicembre 2006

Delibera/Provvedimento 301/06

Irrogazione di una sanzione ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti della società ASA Azienda Servizi Ambientali Spa

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 dicembre 2006

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 236, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2005, n. 156.

Il fatto

  1. Con deliberazione n. 236/00, l'Autorità ha definito la disciplina in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas. In particolare, il combinato disposto dell'articolo 9, comma 5, e dell'articolo 32, comma 2 della suddetta deliberazione impone agli esercenti, per ciascuno dei propri impianti, nel caso di rete in alta e media pressione, di sottoporre ad ispezione l'intera rete nel termine di tre anni decorrenti dall'1 gennaio 2002.
  2. Dalle verifiche condotte sui dati che gli esercenti sono tenuti a trasmettere all'Autorità (ai sensi dell'articolo 31 della deliberazione n. 236/00 entro il 31 marzo di ogni anno) è emerso che la società ASA Azienda Servizi Ambientali Spa ha provveduto ad ispezionare solo parte delle reti dei propri impianti.
  3. Più in dettaglio ASA, per il triennio 2002-2004, relativamente all'impianto di distribuzione di Livorno, non ha sottoposto ad ispezione l'intera rete in alta e media pressione, limitandosi ad una porzione pari a circa il 91% della lunghezza totale della rete.
  4. Pertanto, con la deliberazione n. 156/05, l'Autorità ha avviato nei confronti di detta impresa un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.
  5. Nel corso dell'istruttoria è stata acquisita, oltre alla documentazione richiamata nella deliberazione n. 156/05, la memoria di ASA in data 1 febbraio 2006 (prot. Autorità n. 5469), recante i dati relativi alle ispezioni effettuate nel triennio 2002-2004.
  6. Con nota in data 24 ottobre 2006 (prot. Autorità n. 27656) successiva alla comunicazione delle risultanze istruttorie avvenuta con nota in data 11 ottobre 2006 (prot. FS/M06/4743), ASA ha esposto ulteriori argomentazioni difensive.
  7. In data 14 novembre 2006, si è svolta l'audizione finale di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del dPR n. 244/01 nel corso della quale il Collegio ha consentito ad ASA di depositare, oltre il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, del citato dPR, memoria difensiva del 16 novembre 2006 (prot. Autorità n. 28797).

Valutazione giuridica

A. Argomentazioni di ASA

  1. ASA ha ammesso di aver violato la suddetta disposizione, tuttavia ha argomentato che il mancato completamento dell'ispezione nei termini previsti sarebbe dipeso da fattori indipendenti dalla propria volontà (difficoltà organizzative ed economico-finanziarie).
  2. Quanto ai fattori organizzativi, ASA ha dichiarato di avere deciso di realizzare una divisione interna specificamente dedicata alle ispezioni programmate: le difficoltà inerenti alla messa a punto di procedure e metodologie operative connesse alla realizzazione di tale divisione avrebbero reso inevitabile la violazione contestata.
  3. Quanto ai fattori economico-finanziari, l'esercente ha evidenziato di essere incorsa in rilevanti difficoltà economiche e finanziarie. Tali difficoltà si sono verificate contestualmente alla presenza di numerose microperdite sulla rete in bassa pressione, costringendo la società a rallentare, per l'anno 2004, le attività di ispezione della rete in alta e media pressione, al fine di dare priorità all'eliminazione di tali microperdite e alla predisposizione di un piano di investimenti straordinari volto alla sostituzione dei tratti di rete danneggiati. Al riguardo, ASA ha precisato che tali microperdite, pur se relative alla rete in bassa pressione, hanno avuto ripercussioni sulla rete in media pressione, in quanto per lunghi tratti le reti sono affiancate in modo tale da non rendere tecnicamente possibile l'ispezione in maniera separata. La società, tuttavia, ha precisato che lo stato della rete garantiva la sicurezza del servizio di distribuzione del gas, essendo "integra, in buono stato manutentivo, con un numero non elevato di dispersioni (nel triennio 2002-2004) - addirittura nullo (nel 2004) relativamente ai tratti di rete non ispezionati - e per la maggior parte dei casi riconducibili a punti singolari in corrispondenza di valvole di derivazione di utenza, tutte risanate".

B. Valutazione delle argomentazioni di ASA

  1. Le suddette argomentazioni difensive non sono idonee ad escludere la responsabilità dell'esercente. Infatti, in base ai principi generali di cui alla legge n. 689/81, nelle violazioni in cui è applicabile una sanzione amministrativa la colpevolezza del soggetto si presume, salvo prova contraria, e costituiscono cause di esclusione della responsabilità l'adempimento di un dovere o l'esercizio di una facoltà legittima, lo stato di necessità o la legittima difesa (articolo 4).
  2. In applicazione di tali principi, si rileva che le difficoltà organizzative di cui al paragrafo 8 - quand'anche dimostrate - avrebbero dovuto essere superate da ASA con l'impiego della dovuta diligenza, in modo da consentire il completamento dell'ispezione della rete nei termini previsti; ciò, in quanto la realizzazione della citata divisione interna è una libera scelta dell'esercente nell'ambito della propria autonomia organizzativa dell'impresa, sia in ordine alla decisione di effettuare tale struttura, sia in relazione ai tempi di realizzazione. A riguardo, si rileva che ASA non ha addotto elementi idonei a dimostrare che tali difficoltà non erano prevedibili né superabili con la dovuta diligenza, pertanto non è configurabile nessuna delle cause di giustificazione previste dalla legge.
  3. Anche con riferimento alle difficoltà economico-finanziarie di cui al paragrafo 9 ASA non ha addotto elementi idonei a dimostrare:
    • da un lato, che sussiste una interdipendenza tra le reti in alta/media pressione e bassa pressione tale per cui la presenza di microperdite sulla rete in bassa pressione impedisca all'esercente di effettuare ispezioni sulla rete in alta e media pressione;
    • dall'altro, che tali microperdite abbiano reso impossibile il completamento dell'ispezione. Al riguardo, l'esercente evidenzia che tale impossibilità deriverebbe dal fatto che le microperdite avrebbero generato uno stato di necessità tale da giustificare le interruzioni delle ispezioni al fine di dare priorità alla riparazione dei tratti di rete danneggiati. Si ribadisce, tuttavia, che l'esercente non ha dimostrato la sussistenza di un imminente pericolo di danno grave alla persona non altrimenti evitabile. Ed il fatto che ASA si trovasse in difficoltà economico-finanziarie non può evidentemente giustificare la mancata ispezione.

Quantificazione della misura sanzionatoria

  1. L'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 prevede, per le ipotesi di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, una sanzione amministrativa pecuniaria da determinarsi tra un minimo di euro 25.822,84 ed un massimo di euro 154.937.069,73.
  2. L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della misura sanzionatoria deve essere compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
    1. la gravità della violazione;
    2. l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
    3. la personalità dell'agente;
    4. le condizioni economiche dell'agente.
  3. Con riferimento al criterio della gravità della violazione, occorre osservare che con la condotta sopra descritta ASA ha violato regole poste a presidio della sicurezza del servizio di distribuzione del gas, strumentali alla salvaguardia della pubblica incolumità. Le ispezioni, infatti, sono attività volte a verificare la presenza di eventuali dispersioni di gas dagli impianti al fine di limitarne il numero e l'entità. Conseguentemente, la violazione posta in essere da ASA risulta grave.
  4. Con riferimento al criterio dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, dai dati che ASA ha comunicato all'Autorità, ai sensi dell'articolo 31 della deliberazione n. 236/00, si riscontra che tale esercente, relativamente all'impianto di distribuzione di Livorno, ha completato l'ispezione della rete in ritardo entro il 31 dicembre 2005. Inoltre, l'esercente ha periodicamente effettuato sulla rete attività di manutenzione, ciò che ha consentito di riscontare nel triennio 2002-2004 una bassa presenza di dispersioni.
  5. Con riferimento al criterio della personalità dell'agente, si rileva che ASA non si è mai resa responsabile, in precedenza, di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
  6. Con riferimento, infine, al criterio delle condizioni economiche dell'agente, ASA ha un fatturato rilevante pari a 10.507.018 euro.

Ritenuto che:

  • sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti della società ASA per la violazione delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 236/00;
  • per le ragioni sopra indicate, tale sanzione debba essere quantificata in una misura pari a 210.140 (duecentodiecimilacentoquaranta) euro

DELIBERA

  1. di irrogare ad ASA Azienda Servizi Ambientali Spa. una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nella misura di 210.140 (duecentodiecimilacentoquaranta) euro, per inosservanza, nei termini descritti in motivazione, dell'obbligo di ispezione della rete posto dall'articolo 9, comma 5, della deliberazione n. 236/00;
  2. di ordinare ad ASA Azienda Servizi Ambientali Spa il pagamento della sanzione, nella misura sopra determinata, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane Spa, presentando il modello allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
  3. che, decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; e che, in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81;
  4. di ordinare ad ASA Azienda Servizi Ambientali Spa di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
  6. di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento ad ASA Azienda Servizi Ambientali Spa, con sede legale in Via del Gazometro, 9 - 57122, Livorno.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.


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