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Data pubblicazione: 29 dicembre 2006

Delibera 19 dicembre 2006

Delibera/Provvedimento 299/06

Irrogazione di una sanzione ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della società Libarna Energie Spa

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 dicembre 2006

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 236, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2005, n. 156.

Il fatto

  1. Con deliberazione n. 236/00, l'Autorità ha definito la disciplina in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas. In particolare, il combinato disposto all'articolo 9, comma 5, e dell'articolo 32, comma 2, della suddetta deliberazione, impone agli esercenti, per ciascuno dei propri impianti, nel caso di rete in alta e media pressione, di sottoporre ad ispezione l'intera rete nel termine di tre anni decorrenti dall'1 gennaio 2002.
  2. Dalle verifiche condotte sui dati che gli esercenti sono tenuti a trasmettere all'Autorità ai sensi dell'articolo 31 della deliberazione n. 236/00 entro il 31 marzo di ogni anno, è emerso che la società Libarna Energie Spa ha provveduto ad ispezionare solo parte delle reti afferenti ai propri impianti.
  3. Più in dettaglio, Libarna Energie, per il triennio 2002-2004, relativamente agli impianti di distribuzione di Montebello della Battaglia e di Santa Giulietta, non ha sottoposto ad ispezione l'intera rete in alta e media pressione, limitandosi, rispettivamente, ad una percentuale pari a circa il 53% e il 64% della lunghezza totale della rete.
  4. Pertanto, con la deliberazione n. 156/05, l'Autorità ha avviato nei confronti di Libarna Energie un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.
  5. Nel corso dell'istruttoria, è stata acquisita, oltre alla documentazione richiamata nella deliberazione n. 156/05, la nota di Libarna Energie in data 25 ottobre 2005 (prot. Autorità n. 25406), recante i dati relativi alle ispezioni effettuate nei trienni 2001-2003 e 2004-2006.

Valutazione giuridica

A. Argomentazioni di Libarna Energie

  1. Nell'ambito del procedimento, Libarna Energie, a sostegno della correttezza della propria condotta, ha precisato quanto segue.
  2. Con riferimento all'impianto di Montebello della Battaglia, l'esercente ha dichiarato di aver ispezionato nell'anno 2002 l'intera rete in alta e media pressione.
  3. Con riferimento all'impianto di Santa Giulietta, l'esercente ha dichiarato di aver sottoposto ad ispezione l'intera rete in alta e media pressione nell'anno 2001 e il 64% della rete nell'anno 2004, consentendogli, pertanto, di completare per la seconda volta l'ispezione della rete entro la fine dell'anno 2006.

B. Valutazioni delle argomentazioni di Libarna Energie

  1. Le suddette argomentazioni difensive consentono di escludere la responsabilità dell'esercente solo per quanto riguarda l'impianto di Montebello della Battaglia, in quanto entro tale limite esse hanno trovato conferma nei dati acquisiti in istruttoria.
  2. Per quanto riguarda, invece, l'impianto di Santa Giulietta l'esercente è incorso in una erronea interpretazione della norma. Infatti, l'articolo 32, comma 2, della deliberazione n. 236/00 dispone che per i distributori, che alla data del 31 dicembre 1999 forniscono un numero di clienti finali superiore a 5000, il rispetto della presente direttiva (compreso l'articolo 9, comma 5) decorre dall'1 gennaio 2002. Pertanto, il termine di 3 anni entro cui deve essere completata l'ispezione della rete decorre dall'1 gennaio 2002.
  3. Ciò comporta che Libarna Energie avrebbe dovuto effettuare per la prima volta l'ispezione della rete nel triennio 2002-2004 e, dall'1 gennaio 2005, avrebbe dovuto ricominciare ad ispezionare la medesima rete in modo da completare l'ispezione entro il 31 dicembre 2007 (rectius, entro la fine del 2008, ai sensi dell'articolo 11 della deliberazione n. 168/04).

Quantificazione della misura sanzionatoria

  1. L'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 prevede, per le ipotesi di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, una sanzione amministrativa pecuniaria da determinarsi tra un minimo di euro 25.822,84 ed un massimo di euro 154.937.069,73.
  2. L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della misura sanzionatoria deve essere compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
    1. la gravità della violazione;
    2. l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
    3. la personalità dell'agente;
    4. le condizioni economiche dell'agente.
  3. Con riferimento al criterio della gravità della violazione, occorre osservare che con la condotta sopra descritta Libarna Energie ha violato regole poste a presidio della sicurezza del servizio di distribuzione del gas, strumentali alla salvaguardia della pubblica incolumità. Le ispezioni, infatti, sono attività volte a verificare la presenza di eventuali dispersioni di gas dagli impianti al fine di limitarne il numero e l'entità. Conseguentemente, la violazione posta in essere da Libarna Energie risulta grave.
  4. Con riferimento al criterio dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, dai dati che Libarna Energie ha comunicato all'Autorità, ai sensi dell'articolo 31 della deliberazione n. 236/00, si riscontra che tale esercente, relativamente all'impianto di distribuzione di Santa Giulietta, ha completato l'ispezione della rete in ritardo entro il 31 dicembre 2005.
  5. Con riferimento al criterio della personalità dell'agente, si rileva che Libarna Energie non si è mai resa responsabile, in precedenza, di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
  6. Con riferimento, infine, al criterio delle condizioni economiche dell'agente, Libarna Energie ha un fatturato rilevante pari a 2.076.473 euro.

Ritenuto che:

  • sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti della società Libarna Energie per la violazione delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 236/00;
  • per le ragioni sopra indicate, tale sanzione debba essere quantificata in una misura pari a 41.529 (quarantunomilacinquecentoventinove) euro

DELIBERA

  1. di irrogare a Libarna Energie Spa una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nella misura di 41.529 (quarantunomilacinquecentoventinove) euro, per inosservanza, nei termini descritti in motivazione, dell'obbligo di ispezione della rete posto dall'articolo 9, comma 5, della deliberazione n. 236/00;
  2. di ordinare a Libarna Energie Spa. il pagamento della sanzione, nella misura sopra determinata, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane Spa, presentando il modello allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
  3. che, decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; e che, in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81;
  4. di ordinare a Libarna Energie Spa di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
  6. di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a Libarna Energie Spa, con sede legale in Via Savonarola, 30 - 27054 Montebello della Battaglia (PV).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.


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