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Data pubblicazione: 25 gennaio 2006

Delibera 23 gennaio 2006

Delibera/Provvedimento 12/06

Chiusura di istruttoria formale avviata nei confronti della società Sadori Reti Srl con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 luglio 2005, n. 156/05

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23-01-2006

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia e il gas (di seguito: l'Autorita) 28 dicembre 2000, n. 236/00 (di seguito: deliberazione n. 236/00);
  • la deliberazione dell'Autorita 27 luglio 2005, n. 156/05 (di seguito: deliberazione n. 156/05).

Considerato che:

  • con deliberazione n. 156/05, l'Autorita ha avviato nei confronti della societa Sadori Reti Srl (di seguito: Sadori Reti) un'istruttoria formale volta all'eventuale adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria, per non aver completato, relativamente all'impianto di distribuzione di Castelleone di Suasa, l'ispezione dell'intera rete in alta e media pressione entro il triennio 2002-2004, come previsto dal comma 9.5 della deliberazione n. 236/00;
  • nel corso dell'istruttoria, gli Uffici dell'Autorita hanno acquisito nota di Sadori Reti in data 19 ottobre 2005 (prot. Autorita n. 25408), recante i dati relativi alla lunghezza della rete al 31 dicembre 2001, nonche alle ispezioni effettuate nel triennio 2002-2004;
  • con tale nota, la societa ha sostenuto di aver sottoposto ad ispezione l'intera rete nei termini previsti, pur avendo commesso errori materiali nella comunicazione all'Autorita dei dati necessari per il relativo con trollo;
  • quanto sopra affermato ha trovato conferma nei dati e negli elementi prodotti, i quali evidenziano, pertanto, l'insussistenza dei fatti oggetto dell'addebito contestato.

Ritenuto che:

  • non sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti di Sadori Reti

DELIBERA

  1. di non irrogare a Sadori Reti una sanzione amministrativa pecuniaria, a chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti della medesima societa con la deliberazione n. 156/05;
  2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it);
  3. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Sadori Reti, con sede legale in Via Lotto, 10, 60019, Senigallia (AN).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, puo essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.


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