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Comunicato stampa

Adottati provvedimenti a tutela dei consumatori sulla qualità e la sicurezza del servizio gas. Avviate istruttorie verso 16 distributori per la mancata ispezione delle reti di distribuzione.

Milano, 28 luglio 2005

Qualità commerciale e sicurezza del servizio gas: L'Autorità per

l'energia elettrica e il gas, nell'ambito degli obiettivi di miglioramento della

qualità del servizio gas naturale a favore dei consumatori, ha introdotto, nel

relativo Testo unico, nuovi obblighi di tempestività per i venditori di gas,

interlocutori finali dei clienti, per la trasmissione delle richieste di

prestazioni di competenza dei distributori, quali ad esempio le richieste di

allaccio e di preventivazione; a partire dall'1 gennaio 2006 tali richieste

dovranno essere trasmesse entro tre giorni lavorativi e i venditori dovranno

registrarne i tempi di ricevimento e di trasmissione. Inoltre, dall'anno

prossimo, i venditori di gas dovranno fornire al cliente finale un codice di

identificazione della richiesta di prestazione presentata.


Sono state apportate modifiche al Testo unico anche in tema di sicurezza. Nel

caso di fornitura del gas a clienti finali civili, sia l'azienda di trasporto

sia l'azienda di distribuzione hanno l'obbligo di odorizzare il gas, al fine di

garantire una migliore allerta in presenza di perdite. Tale obbligo di

odorizzazione vale anche nel caso di alimentazione della rete di distribuzione

mediante carro bombolaio. Infine, dall'1 gennaio 2006 i distributori dovranno

registrare la data di posa o sostituzione di ogni nuovo tratto di rete.


Controlli per la sicurezza: L'Autorità ha inoltre concluso la verifica

dei controlli di sicurezza effettuati dai distributori di gas sulle reti di

distribuzione per il periodo 2002-2004. Nel triennio, quasi tutte le circa 300

imprese tenute a comunicare gli esiti dei controlli hanno provveduto

all'ispezione completa delle proprie reti di distribuzione in alta e media

pressione. Nei confronti delle imprese risultate inadempienti l'Autorità ha

avviato istruttorie formali, che potrebbero concludersi con l'eventuale

irrogazione di sanzioni pecuniarie, mentre altre imprese sono state diffidate a

completare le ispezioni avviate.


L'Autorità per l'energia ha stabilito obblighi minimi annui di ispezione delle

reti di distribuzione al fine di individuare eventuali fughe di gas e

conseguentemente provvedere ai necessari interventi per la loro eliminazione.

Per il triennio 2002-2004, ogni impresa di distribuzione era tenuta a monitorare

ogni anno, attraverso idonee apparecchiature, almeno il 20% della rete in bassa

pressione e almeno il 30% di quelle in media e alta pressione. Il monitoraggio

completo di queste ultime doveva essere comunque ultimato entro il 31 dicembre

2004. L'Autorità ha confermato per il 2005 e per gli anni successivi gli

obblighi minimi annui di ispezione delle reti, con l'aggiunta di elementi di

flessibilità per i distributori; questi ultimi sono comunque tenuti a monitorare

tutti i tratti di rete almeno una volta ogni quattro anni.


Per la verifica del rispetto di tali obblighi, i distributori comunicano

annualmente all'Autorità i dati relativi alle reti ispezionate. Secondo i dati

comunicati, le imprese di distribuzione che non avrebbero rispettato nel

triennio 2002-2004 l'obbligo di completare l'ispezione delle reti sono 14: Iris

- Isontina Reti Integrate e Servizi Spa; Asmt Servizi Industriali Spa; Cogeser

Distribuzione Srl; Gritti Gas Rete Srl; Sadori Reti Srl; Hera Spa; Acel Spa; Asa

Azienda Servizi Ambientali Spa; Asme Spa; Intesa Spa - Intercomunale

Telecomunicazioni Energia Servizi Acqua Spa; Energas Suedgas Spa; Megas Azienda

Multiservizi Spa; Sorgea Srl; Libarna Energie Spa.


Sono state inoltre avviate istruttorie formali verso Hera Spa e Valle Umbra

Servizi Spa che, tra le 15 società diffidate dall'Autorità nel 2004, non

avrebbero recuperato le ispezioni annuali non effettuate nel 2003; le altre 13

imprese diffidate nel 2004 si sono invece adeguate alle disposizioni

dell'Autorità.


Lo strumento della diffida ad eseguire le ispezioni annuali minime non

effettuate si è quindi rivelato efficace; pertanto lo stesso strumento è stato

utilizzato nei confronti di 30 distributori che hanno dichiarato di non avere

effettuato nel 2004 le ispezioni annuali minime previste.


La durata delle istruttorie formali, nel corso delle quali tutti i soggetti

interessati potranno produrre memorie e motivare i propri comportamenti, oltre a

poter richiedere di essere sentiti in audizione finale, è stata fissata in 240

per il mancato completamento dei controlli e il 120 giorni per il non rispetto

della diffida.


Controlli della qualità del gas fornito ai clienti finali. L'Autorità ha

anche deliberato il rinnovo della campagna di controlli sulle caratteristiche

del gas fornito ai consumatori attraverso le reti di distribuzione locali. I

controlli saranno svolti in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Mercati

della Guardia di Finanza e la Stazione Sperimentale per i Combustibili ed hanno

lo scopo di verificare il grado di odorizzazione, il potere calorifico e la

pressione del gas fornito ai clienti finali. Da questi parametri di qualità

dipendono sia la correttezza degli importi pagati dai cittadini sia la sicurezza

del servizio. Nel periodo ottobre 2005 - settembre 2006 saranno effettuati 50

controlli a campione nei confronti delle imprese di distribuzione sparse su

tutto il territorio nazionale. Saranno effettuati ed analizzati prelievi di gas

presso i gruppi di riduzione finale, cioè i punti in cui il gas viene immesso

nella rete di distribuzione. Determinante nell'operazione è il contributo delle

Fiamme Gialle, che, attraverso gli uomini del Nucleo Speciale Tutela Mercati,

garantisce la correttezza dei controlli a tutela sia dei cittadini sia dei

distributori. A seguito dell'esito di tali controlli, l'Autorità potrà disporre

ulteriori ispezioni ed eventualmente attivare le procedure previste in caso di

infrazioni.