Comunicato stampa
Adottati provvedimenti a tutela dei consumatori sulla qualità e la sicurezza del servizio gas. Avviate istruttorie verso 16 distributori per la mancata ispezione delle reti di distribuzione.
Milano, 28 luglio 2005
Qualità commerciale e sicurezza del servizio gas: L'Autorità per
l'energia elettrica e il gas, nell'ambito degli obiettivi di miglioramento della
qualità del servizio gas naturale a favore dei consumatori, ha introdotto, nel
relativo Testo unico, nuovi obblighi di tempestività per i venditori di gas,
interlocutori finali dei clienti, per la trasmissione delle richieste di
prestazioni di competenza dei distributori, quali ad esempio le richieste di
allaccio e di preventivazione; a partire dall'1 gennaio 2006 tali richieste
dovranno essere trasmesse entro tre giorni lavorativi e i venditori dovranno
registrarne i tempi di ricevimento e di trasmissione. Inoltre, dall'anno
prossimo, i venditori di gas dovranno fornire al cliente finale un codice di
identificazione della richiesta di prestazione presentata.
Sono state apportate modifiche al Testo unico anche in tema di sicurezza. Nel
caso di fornitura del gas a clienti finali civili, sia l'azienda di trasporto
sia l'azienda di distribuzione hanno l'obbligo di odorizzare il gas, al fine di
garantire una migliore allerta in presenza di perdite. Tale obbligo di
odorizzazione vale anche nel caso di alimentazione della rete di distribuzione
mediante carro bombolaio. Infine, dall'1 gennaio 2006 i distributori dovranno
registrare la data di posa o sostituzione di ogni nuovo tratto di rete.
Controlli per la sicurezza: L'Autorità ha inoltre concluso la verifica
dei controlli di sicurezza effettuati dai distributori di gas sulle reti di
distribuzione per il periodo 2002-2004. Nel triennio, quasi tutte le circa 300
imprese tenute a comunicare gli esiti dei controlli hanno provveduto
all'ispezione completa delle proprie reti di distribuzione in alta e media
pressione. Nei confronti delle imprese risultate inadempienti l'Autorità ha
avviato istruttorie formali, che potrebbero concludersi con l'eventuale
irrogazione di sanzioni pecuniarie, mentre altre imprese sono state diffidate a
completare le ispezioni avviate.
L'Autorità per l'energia ha stabilito obblighi minimi annui di ispezione delle
reti di distribuzione al fine di individuare eventuali fughe di gas e
conseguentemente provvedere ai necessari interventi per la loro eliminazione.
Per il triennio 2002-2004, ogni impresa di distribuzione era tenuta a monitorare
ogni anno, attraverso idonee apparecchiature, almeno il 20% della rete in bassa
pressione e almeno il 30% di quelle in media e alta pressione. Il monitoraggio
completo di queste ultime doveva essere comunque ultimato entro il 31 dicembre
2004. L'Autorità ha confermato per il 2005 e per gli anni successivi gli
obblighi minimi annui di ispezione delle reti, con l'aggiunta di elementi di
flessibilità per i distributori; questi ultimi sono comunque tenuti a monitorare
tutti i tratti di rete almeno una volta ogni quattro anni.
Per la verifica del rispetto di tali obblighi, i distributori comunicano
annualmente all'Autorità i dati relativi alle reti ispezionate. Secondo i dati
comunicati, le imprese di distribuzione che non avrebbero rispettato nel
triennio 2002-2004 l'obbligo di completare l'ispezione delle reti sono 14: Iris
- Isontina Reti Integrate e Servizi Spa; Asmt Servizi Industriali Spa; Cogeser
Distribuzione Srl; Gritti Gas Rete Srl; Sadori Reti Srl; Hera Spa; Acel Spa; Asa
Azienda Servizi Ambientali Spa; Asme Spa; Intesa Spa - Intercomunale
Telecomunicazioni Energia Servizi Acqua Spa; Energas Suedgas Spa; Megas Azienda
Multiservizi Spa; Sorgea Srl; Libarna Energie Spa.
Sono state inoltre avviate istruttorie formali verso Hera Spa e Valle Umbra
Servizi Spa che, tra le 15 società diffidate dall'Autorità nel 2004, non
avrebbero recuperato le ispezioni annuali non effettuate nel 2003; le altre 13
imprese diffidate nel 2004 si sono invece adeguate alle disposizioni
dell'Autorità.
Lo strumento della diffida ad eseguire le ispezioni annuali minime non
effettuate si è quindi rivelato efficace; pertanto lo stesso strumento è stato
utilizzato nei confronti di 30 distributori che hanno dichiarato di non avere
effettuato nel 2004 le ispezioni annuali minime previste.
La durata delle istruttorie formali, nel corso delle quali tutti i soggetti
interessati potranno produrre memorie e motivare i propri comportamenti, oltre a
poter richiedere di essere sentiti in audizione finale, è stata fissata in 240
per il mancato completamento dei controlli e il 120 giorni per il non rispetto
della diffida.
Controlli della qualità del gas fornito ai clienti finali. L'Autorità ha
anche deliberato il rinnovo della campagna di controlli sulle caratteristiche
del gas fornito ai consumatori attraverso le reti di distribuzione locali. I
controlli saranno svolti in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Mercati
della Guardia di Finanza e la Stazione Sperimentale per i Combustibili ed hanno
lo scopo di verificare il grado di odorizzazione, il potere calorifico e la
pressione del gas fornito ai clienti finali. Da questi parametri di qualità
dipendono sia la correttezza degli importi pagati dai cittadini sia la sicurezza
del servizio. Nel periodo ottobre 2005 - settembre 2006 saranno effettuati 50
controlli a campione nei confronti delle imprese di distribuzione sparse su
tutto il territorio nazionale. Saranno effettuati ed analizzati prelievi di gas
presso i gruppi di riduzione finale, cioè i punti in cui il gas viene immesso
nella rete di distribuzione. Determinante nell'operazione è il contributo delle
Fiamme Gialle, che, attraverso gli uomini del Nucleo Speciale Tutela Mercati,
garantisce la correttezza dei controlli a tutela sia dei cittadini sia dei
distributori. A seguito dell'esito di tali controlli, l'Autorità potrà disporre
ulteriori ispezioni ed eventualmente attivare le procedure previste in caso di
infrazioni.