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Data pubblicazione: 29 dicembre 2006

Delibera 19 dicembre 2006

Delibera/Provvedimento 303/06

Irrogazione di una sanzione ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della Sorgea Srl

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 dicembre 2006

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 236, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2005, n. 156.

Il fatto

  1. Con deliberazione n. 236/00, l'Autorità ha definito la disciplina in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas. In particolare, il combinato disposto all'articolo 9, comma 5, e dell'articolo 32, comma 2, della suddetta deliberazione, impone agli esercenti, per ciascuno dei propri impianti, nel caso di rete in alta e media pressione, di sottoporre ad ispezione l'intera rete nel termine di tre anni decorrenti dall'1 gennaio 2002.
  2. Dalle verifiche condotte sui dati che gli esercenti sono tenuti a trasmettere all'Autorità ai sensi dell'articolo 31 della deliberazione n. 236/00 entro il 31 marzo di ogni anno, è emerso che la società Sorgea Srl ha provveduto ad ispezionare solo parte delle reti afferenti ai propri impianti.
  3. Più in dettaglio, Sorgea, per il triennio 2002-2004, relativamente agli impianti di distribuzione relativi ai Comuni di Crevalcore, Finale Emilia, Nonantola, Ravarino e Sant'Agata Bolognese, non ha sottoposto ad ispezione l'insieme delle reti in alta e media pressione, limitandosi a porzioni pari a circa il 61% della lunghezza totale di tali reti.
  4. Pertanto, con la deliberazione n. 156/05, l'Autorità ha avviato nei confronti diSorgea un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.
  5. Nel corso dell'istruttoria, Sorgea non ha prodotto alcun documento né memoria, senza pertanto fornire elementi idonei ad escludere la fondatezza degli addebiti contestati sulla base della documentazione richiamata nella deliberazione n. 156/05.
  6. Solo con nota in data 20 giugno 2006 (prot. Autorità n. 15108), successiva alla comunicazione delle risultanze istruttorie con nota in data 9 giugno 2006 (prot. AM(M06/2968), Sorgea ha esposto le proprie argomentazioni difensive.
  7. In data 14 novembre 2006, si è svolta l'audizione finale di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del dPR n. 244/01, nel corso della quale il Collegio ha consentito a Sorgea di depositare, oltre il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, del citato dPR, memoria difensiva (prot. Autorità n. 28434) recante ulteriori elementi di difesa in merito a tale istruttoria, integrata dalla memoria del 21 novembre 2006 (prot. Autorità n. 29124).

Valutazione giuridica

A. Argomentazioni di Sorgea

  1. Sorgea ha ammesso di aver violato la suddetta disposizione, tuttavia ha addotto elementi che a suo dire escluderebbero la propria responsabilità.
  2. In primo luogo, la società ha sostenuto di aver rispettato le regole poste a presidio della sicurezza del servizio di distribuzione, in quanto nel corso del 2004 l'attività ispettiva, per quanto non completata, è stata comunque affiancata da interventi sistematici di presidio, controllo e manutenzione della rete. A tale proposito gli esiti della attività ispettiva hanno evidenziato un basso numero di dispersioni appartenenti a una classe di pericolosità non elevata.
  3. Inoltre, Sorgea ha dichiarato che il mancato completamento dell'ispezione della rete sarebbe da attribuire a fattori indipendenti dalla propria volontà non prevedibili nemmeno in sede di pianificazione dell'attività ispettiva. In particolare, l'esercente ha addotto difficoltà organizzative e gestionali che avrebbero reso inevitabile la violazione (la scarsità numerica di personale e la necessità di ricorrere a risorse esterne per attività straordinarie quale quella considerata, la mancanza di idonea documentazione circa l'effettiva consistenza della rete ovvero la produzione da parte dei Comuni affidatari del servizio di distribuzione del gas di documentazione difforme).
  4. In terzo luogo, l'esercente ha sostenuto che il termine di cui all'articolo 9, comma 5, della deliberazione n. 236/00 non sarebbe perentorio;
  5. In quarto luogo, Sorgea ha sostenuto di essere incorsa incolpevolmente in errore circa i tempi imposti per il controllo dell'intera rete, in quanto "ritenendo di agire con diligenza e perizia, non ha rilevato alcun disvalore nel proprio operato e, in particolare, nell'esecuzione, oltre i tempi programmati, dell'attività ispettiva, in virtù del fatto che la stessa veniva svolta in completa sicurezza e sottoposta controlli sistematici"; pertanto, "nel caso di specie si è incorso in un errato convincimento sulla legittimità del proprio operato che assume rilievo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare il convincimento di avere tenuto una condotta conforme al precetto di legge, con l'immediata conseguenza che nessun rimprovero possa essere mosso".
  6. Infine, l'esercente ha dichiarato di avere comunicato, per un'errata imputazione di dati, un valore della lunghezza delle reti inferiore a quello effettivo (il 61% circa in luogo di 62,84%).

B. Valutazione delle argomentazioni di Sorgea

  1. Le suddette argomentazioni difensive non sono idonee a escludere la responsabilità dell'esercente.
  2. Le circostanze addotte in merito al rispetto delle regole poste a presidio della sicurezza rilevano unicamente ai fini della quantificazione della sanzione, in quanto per il perfezionamento dell'illecito in questione non è necessario il verificarsi di un effetto pregiudizievole essendo sufficiente la mera inosservanza della norma posta a presidio della sicurezza del servizio di distribuzione del gas.
  3. Quanto alle cause che sarebbero indipendenti dalla volontà dell'esercente, si rileva che in base ai principi generali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, nelle violazioni in cui è applicabile una sanzione amministrativa la colpevolezza del soggetto si presume, salvo prova contraria, e costituiscono cause di esclusione della responsabilità l'adempimento di un dovere o l'esercizio di una facoltà legittima, lo stato di necessità o la legittima difesa (articolo 4).
  4. In applicazione di tali principi, si rileva che le indicate difficoltà avrebbero dovuto essere superate da Sorgea con l'impiego della dovuta diligenza, in modo da consentire il completamento dell'ispezione della rete nei termini previsti e che Sorgea non ha addotto elementi idonei a dimostrare che tali difficoltà non erano prevedibili né superabili con la dovuta diligenza, pertanto non è configurabile nessuna delle cause di giustificazione previste dalla legge.
  5. Con riferimento al ritenuto carattere non perentorio del termine fissato per il completamento dell'ispezione, si rileva che la natura perentoria di un termine si desume in primo luogo dalla "ratio legis" e dalle specifiche esigenze di rilievo pubblico che impongono lo svolgimento di un adempimento in un arco di tempo prefissato. Pertanto, la perentorietà del termine di cui all'articolo 9, comma 5, della deliberazione n. 236/00 si desume chiaramente dalla "ratio legis" e dalle esigenze pubblicistiche (sicurezza del servizio di distribuzione del gas strumentali alla salvaguardia della pubblica incolumità) che esso tende a preservare. E' evidente infatti che non avrebbe alcuna utilità prescrivere il completamento dell'ispezione in un termine ordinatorio.
  6. Con riferimento al presunto errore incolpevole invocato dall'esercente, si osserva che l'esimente della buona fede può essere invocata solo quando l'errore in merito alla liceità della propria condotta derivi da "elementi positivi idonei a ingenerare tale incolpevole convinzione". Inoltre, tale errore deve risultare "inevitabile", occorrendo che l'ignoranza dei presupposti l'illecito sia incolpevole, cioè non superabile con l'uso della normale diligenza. Nella fattispecie Sorgea non ha addotto elementi idonei a dimostrare la propria incolpevole buona fede. In altri termine, l'errato convincimento sulla legittimità del proprio operato e la mancata percezione del disvalore della propria condotta derivano da negligenza dell'esercente, il quale avrebbe dovuto rendersi conto, con l'uso della normale diligenza, e in presenza di un quadro normativo chiaro e completo, che il mancato completamento dell'ispezione nei termini previsti era idoneo a mettere in pericolo la vita e l'incolumità di persone e cose.
  7. Infine, l'esistenza di un errore materiale nella comunicazione all'Autorità dei dati relativi alla lunghezza della rete ha trovato conferma nei dati e negli elementi prodotti.

Quantificazione della misura sanzionatoria

  1. L'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 prevede, per le ipotesi di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, una sanzione amministrativa pecuniaria da determinarsi tra un minimo di euro 25.822,84 ed un massimo di euro 154.937.069,73.
  2. L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della misura sanzionatoria deve essere compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
    1. la gravità della violazione;
    2. l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
    3. la personalità dell'agente;
    4. le condizioni economiche dell'agente.
  3. Con riferimento al criterio della gravità della violazione, si osserva che con la condotta sopra descritta Sorgea ha violato regole poste a presidio della sicurezza del servizio di distribuzione del gas, strumentali alla salvaguardia della pubblica incolumità. Le ispezioni, infatti, sono attività volte a verificare la presenza di eventuali dispersioni di gas dagli impianti al fine di limitarne il numero e l'entità. Conseguentemente, la violazione in questione risulta grave.
  4. Con riferimento al criterio dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, dai dati che Sorgea ha comunicato all'Autorità, ai sensi dell'articolo 31 della deliberazione n. 236/00, si riscontra che tale esercente, relativamente ai predetti impianti di distribuzione, ha completato l'ispezione delle reti in ritardo entro il 31 dicembre 2005. Inoltre, l'esercente ha effettuato interventi sistematici di presidio, controllo e manutenzione della rete, ad esito dei quali si è rilevato un basso numero di dispersioni appartenenti a classi di pericolosità non elevata.
  5. Con riferimento al criterio della personalità dell'agente, si rileva che Sorgea non si è mai resa responsabile, in precedenza, di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
  6. Con riferimento, infine, al criterio delle condizioni economiche dell'agente, si rileva che Sorgea ha un fatturato rilevante pari a circa 3.738.000 euro.

Ritenuto che:

  • sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti della società Sorgea per la violazione delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 236/00;
  • per le ragioni sopra indicate, tale sanzione debba essere quantificata in una misura pari a 74.760 (settantaquattromilasettecentosessanta) euro

DELIBERA

  1. di irrogare a Sorgea Srl una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nella misura di 74.760 (settantaquattromilasettecentosessanta) euro, per inosservanza, nei termini descritti in motivazione, dell'obbligo di ispezione della rete posto dall'articolo 9, comma 5, della deliberazione n. 236/00;
  2. di ordinare a Sorgea Srl il pagamento della sanzione, nella misura sopra determinata, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane Spa, presentando il modello allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
  3. che, decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; e che, in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81;
  4. di ordinare a Sorgea Srl di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
  6. di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a Sorgea Srl, con sede legale in Piazza Verdi 6, 41034 Finale Emilia (MO).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.


Allegati: