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Data pubblicazione: 17 novembre 2009

Delibera 10 novembre 2009

ARG/elt 168/09

Determinazione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria per gli anni dal 1999 al 2007 per l’impresa elettrica minore non trasferita all’Enel S.p.A.: SEA Società Elettrica di Favignana S.p.A. - Rettifica delle deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/elt 15/09, ARG/elt 47/09, ARG/elt 73/09, ARG/elt 95/09, ARG/elt 96/09, ARG/elt 97/09 e ARG/elt 98/09

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 10 novembre 2009

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
  • la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
  • la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91) ed in particolare l'articolo 7;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78;
  • il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 20 gennaio 1987;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 26 luglio 2000, n. 132/00;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00 (di seguito: deliberazione n. 182/00);
  • la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2006, n. 82/06 (di seguito: deliberazione n. 82/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2003, n. 63/03 (di seguito: deliberazione n. 63/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2005, n. 254/05 (di seguito: deliberazione n. 254/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05 (di seguito: deliberazione n. 288/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2006, n. 85/06 (di seguito: deliberazione n. 85/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 208/06 (di seguito: deliberazione n. 208/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07), come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2008, VIS 6/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2008, ARG/elt 82/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 82/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 10 febbraio 2009, ARG/elt 15/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 15/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2009, ARG/elt 47/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 47/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2009, ARG/elt 73/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 73/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 15 luglio 2009, ARG/elt 95/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 95/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 15 luglio 2009, ARG/elt 96/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 96/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 15 luglio 2009, ARG/elt 97/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 97/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 15 luglio 2009, ARG/elt 98/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 98/09);
  • il documento per la consultazione 2 agosto 2007 recante "Tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo 2008-2011" - Atto n. 34/07 (di seguito: documento per la consultazione 2 agosto 2007);
  • le comunicazioni della Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) relative ai procedimenti istruttori per la determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria dell'impresa elettrica minore SEA Società Elettrica di Favignana S.p.A., e in particolare le comunicazioni 14 aprile 2009, prot. 660 (prot. Autorità 17866 del 16 aprile 2009), 20 luglio 2009, prot. 1593 (prot. Autorità 41562 del 22 luglio 2009), 2 novembre 2009, prot. 2272 (prot. Autorità 64721 del 4 novembre 2009).

Considerato che:

  • l'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91 prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP), su proposta della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa), stabilisca entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: imprese elettriche minori), l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese;
  • ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità vi è quello di determinare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel;
  • con la comunicazione del 14 aprile u.s. sopra citata la Cassa ha trasmesso le aliquote, calcolate a valle dell'attività istruttoria, per la determinazione delle integrazioni per gli anni '99-'06 spettante all'impresa elettrica minore SEA Società Elettrica di Favignana S.p.A.;
  • con la comunicazione del 20 luglio u.s. la Cassa ha trasmesso l'aliquota per la determinazione dell'integrazione per la medesima società relativa all'anno 2007;
  • l'attività istruttoria dell'Autorità ha evidenziato la necessità di alcune correzioni ed approfondimenti, a seguito dei quali la Cassa ha comunicato, con lettera del 2 novembre u.s., le aliquote definitive corrette per gli anni '99-'07.

Considerato che:

  • con deliberazione n. 63/03 l'Autorità ha, tra l'altro, determinato le aliquote definitive relative agli anni 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 per l'impresa in oggetto;
  • con deliberazione n. 82/06 l'Autorità ha rideterminato le aliquote suddette in ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato n. 6203/2005;
  • ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91, le aliquote di integrazione tariffaria corrisposte dalla Cassa a titolo di acconto alla suddetta impresa a partire dal 1 gennaio 1999 erano state calcolate sulla base delle aliquote definitive approvate con la deliberazione n. 82/06 per il 1998;
  • l'articolo 7, comma 4, della legge n. 10/91, inoltre, prevede che "il CIP può modificare l'acconto per l'anno in corso rispetto al bilancio dell'anno precedente (...) qualora intervengano variazioni nei costi dei combustibili e o del personale che modifichino in modo significativo i costi di esercizio per l'anno in corso";
  • le deliberazioni n. 288/05 e n. 85/06 hanno riformato il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile, di cui alla deliberazione n. 182/00;
  • ai sensi del comma 3 della deliberazione n. 288/05, il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto prende come base di riferimento la componente di combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria definitiva relativa all'anno più recente;
  • gli effetti della deliberazione n. 85/06 con riferimento a ciascuna impresa elettrica minore interessata, cessano con l'approvazione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria relative all'anno 2005, come previsto dal punto 8 del medesimo provvedimento.

Considerato che:

  • con deliberazione n. 254/05 l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato a far rientrare le imprese elettriche minori di cui alla legge n. 10/91, nell'ambito di applicazione dei criteri generali di riconoscimento dei costi previsti dal Testo integrato; e che nell'ambito di tale procedimento è stato diffuso un documento per la consultazione in data 21 dicembre 2005;
  • con deliberazione n. 208/06 l'Autorità ha fatto confluire il procedimento di cui al precedente alinea nel procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011;
  • nell'ambito del suddetto procedimento, con il documento per la consultazione 2 agosto 2007, l'Autorità ha ribadito l'opportunità di estendere alle imprese elettriche minori di cui alla legge n. 10/91, i criteri di regolazione e riconoscimento dei costi dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica;
  • con la deliberazione n. 348/07, l'Autorità ha disposto di rinviare il completamento del procedimento di riforma dell'attuale regime delle integrazioni tariffarie per le imprese elettriche minori, in conformità a quanto previsto nel documento per la consultazione 2 agosto 2007, prevedendo una proroga dell'attuale regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie;
  • con la deliberazione ARG/elt 82/08, l'Autorità ha associato a quanto previsto dalla precedente deliberazione n. 208/06 una più generale revisione della regolazione dei sistemi elettrici integrati insulari, che preveda adeguati incentivi al recupero di efficienza e garantisca il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della direttiva 2003/54/CE;
  • la revisione di cui al precedente considerato non è stata ancora completata.

Considerato che:

  • la differenza tra la somma delle integrazioni tariffarie corrisposte in acconto dalla Cassa negli anni 1999-2007 e la somma delle integrazioni tariffarie approvate con il presente provvedimento può risultare sia positiva sia negativa; e che nel primo caso si configura la necessità di una restituzione alla Cassa da parte delle imprese elettriche minori interessate (di seguito: restituzioni);
  • analoga situazione si configura per le eventuali differenze tra quanto percepito in acconto per gli anni seguenti al 2007, calcolato sulla base dell'aliquota definitiva approvata per l'anno 1998, e il valore degli acconti ricalcolati per i medesimi anni sulla base dell'aliquota definitiva approvata nel presente provvedimento per l'anno 2007;
  • il trattamento delle eventuali restituzioni è già stato disciplinato dalla deliberazione ARG/elt 15/09 e ripreso dalle successive deliberazioni ARG/elt 47/09, ARG/elt 73/09, ARG/elt 95/09, ARG/elt 96/09, ARG/elt 97/09 e ARG/elt 98/09 e prevedeva che la revisione della regolazione dei sistemi elettrici integrati insulari fosse definita entro il 31 dicembre 2009.

Ritenuto opportuno:

  • determinare in via definitiva le aliquote di integrazione tariffaria per gli anni dal 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 per l'impresa elettrica minore SEA Società Elettrica di Favignana S.p.A.;
  • che l'aliquota definitiva relativa all'anno 2007 per l'impresa elettrica minore oggetto del presente provvedimento si applichi come nuova aliquota di integrazione provvisoria erogata a titolo di acconto, con decorrenza dall'1 gennaio 2008, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione n. 288/05.

Ritenuto inoltre opportuno:

  • prorogare il termine per di sospensione delle eventuali restituzioni previsto nella deliberazione ARG/elt 15/09 e rimandare a successivo provvedimento la definizione delle modalità di dettaglio per la restituzione graduale.

 

DELIBERA

Articolo 1
Determinazione aliquote definitive

1.1  Ai fini della corresponsione da parte della Cassa dell'integrazione tariffaria spettante ad imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, nonché ai fini della quantificazione degli eventuali conguagli, le aliquote definitive relative agli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 per ogni kWh venduto dall'impresa SEA Società Elettrica di Favignana S.p.A., sono determinate secondo quanto previsto nella tabella 1 allegata al presente provvedimento.

1.2  Per l'anno 2008 e seguenti, la Cassa corrisponde alle imprese elettriche minori oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota definitiva approvata, tenuto conto di quanto previsto della deliberazione n. 288/05 e ponendo la componente combustibile del primo bimestre dell'anno 2008 pari alla componente combustibile dell'aliquota definitiva per l'anno 2007 approvata con il presente provvedimento.

1.3  La restituzione dell'eventuale debito residuo da parte dell'impresa SEA Società Elettrica di Favignana S.p.A. verso la Cassa è sospesa fino al 30 giugno 2010.

Articolo 2
Rettifica delle deliberazioni ARG/elt 15/09, ARG/elt 73/09 e ARG/elt 97/09

2.1  I termini previsti al punto 5 della deliberazione ARG/elt 15/09, al punto 1.3 della delibera ARG/elt 73/09 e al punto 3 della delibera ARG/elt 97/09 sono prorogati al 30 giugno 2010.

Articolo 3
Disposizioni transitorie e finali

3.1  Con successivo provvedimento, l'Autorità definirà le modalità di recupero dell'eventuale debito residuo dovuto dalle imprese elettriche minori a partire dal 1° luglio 2010.

3.2  Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. punto 6 della deliberazione ARG/elt 15/09;
  2. comma 1.4 della deliberazione ARG/elt 73/09;
  3. punto 4 della deliberazione ARG/elt 97/09.


3.3  Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

10 novembre 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis


Allegati: