Data pubblicazione: 14 giugno 2010
Delibera 08 giugno 2010
ARG/elt 84/10
Determinazione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria relativa all'anno 2008 per le imprese elettriche minori non trasferite all'Enel S.p.A.: Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l., SEA Società Elettrica di Favignana S.p.A., S.EL.I.S. Lampedusa S.p.A., S.EL.I.S. Linosa S.p.A., S.EL.I.S. Marettimo S.p.A., SIE Società Impianti Elettrici S.r.l., S.MED.E. Pantelleria S.p.A.
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 8 giugno 2010
Visti:
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91) ed in particolare l'articolo 7;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 20 gennaio 1987;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 26 luglio 2000, n. 132/00;
- la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00 (di seguito: deliberazione n. 182/00);
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2002, n. 63/02;
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2005, n. 254/05 (di seguito: deliberazione n. 254/05);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05 (di seguito: deliberazione n. 288/05);
- la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2006, n. 82/06 (di seguito: deliberazione n. 82/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 208/06 (di seguito: deliberazione n. 208/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07), come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2008, VIS 6/08;
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2008, ARG/elt 82/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 82/08);
- la deliberazione dell'Autorità 10 febbraio 2009, ARG/elt 15/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 15/09);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2009, ARG/elt 73/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 73/09);
- la deliberazione dell'Autorità 15 luglio 2009, ARG/elt 95/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 95/09);
- la deliberazione dell'Autorità 15 luglio 2009, ARG/elt 96/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 96/09);
- la deliberazione dell'Autorità 15 luglio 2009, ARG/elt 97/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 97/09);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2009, ARG/elt 168/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 168/09);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2009, ARG/elt 169/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 169/09);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2010, ARG/elt 72/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 72/10);
- il documento per la consultazione 2 agosto 2007 recante "Tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo 2008-2011" - Atto n. 34/07 (di seguito: documento per la consultazione 2 agosto 2007);
- le comunicazioni della Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) relative ai procedimenti istruttori per la determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria per l'anno 2008 delle imprese elettriche minori Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l., SEA Società Elettrica di Favignana S.p.A., S.EL.I.S. Lampedusa S.p.A., S.EL.I.S. Linosa S.p.A., S.EL.I.S. Marettimo S.p.A., SIE Società Impianti Elettrici S.r.l., e S.MED.E. Pantelleria S.p.A., e in particolare la comunicazione del 24 maggio 2010 prot. n. 1954 (prot. Autorità n. 20116 del 26 maggio 2010).
Considerato che:
- l'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91 prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP), su proposta della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa), stabilisca entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: imprese elettriche minori), l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità vi è quello di determinare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel;
- con la comunicazione del 24 maggio u.s. sopra citata la Cassa ha trasmesso le aliquote calcolate a valle dell'attività istruttoria, verificata dall'Autorità, per la determinazione dell'integrazione per l'anno 2008 spettante alle imprese elettriche minori Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l., SEA Società Elettrica di Favignana S.p.A., S.EL.I.S. Lampedusa S.p.A., S.EL.I.S. Linosa S.p.A., S.EL.I.S. Marettimo S.p.A., SIE Società Impianti Elettrici S.r.l. eS.MED.E. Pantelleria S.p.A.;
Considerato che:
- con la deliberazione ARG/elt 15/09 l'Autorità ha determinato le aliquote definitive relative agli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 per Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l. e per SIE Società Impianti Elettrici S.r.l.;
- con la deliberazione ARG/elt 95/09 l'Autorità ha determinato l'aliquota definitiva per l'anno 2007 per Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l.;
- con la deliberazione ARG/elt 96/09 l'Autorità ha determinato l'aliquota definitiva per l'anno 2007 per SIE Società Impianti Elettrici S.r.l.;
- con la deliberazione ARG/elt 73/09 l'Autorità ha determinato le aliquote definitive relative agli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 per S.EL.I.S. Linosa S.p.A., S.EL.I.S. Marettimo S.p.A. e S.MED.E. Pantelleria S.p.A.;
- con la deliberazione ARG/elt 97/09 l'Autorità ha determinato le aliquote definitive relative agli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 per S.EL.I.S. Lampedusa S.p.A.;
- con deliberazione ARG/elt 169/09 l'Autorità ha determinato l'aliquota definitiva per l'anno 2007 per le imprese S.EL.I.S. Lampedusa S.p.A., S.EL.I.S. Linosa S.p.A., S.EL.I.S. Marettimo S.p.A. e S.MED.E. Pantelleria S.p.A. (di seguito anche: imprese del gruppo SOFIP);
- con la deliberazione ARG/elt 168/09 l'Autorità ha determinato le aliquote definitive per gli anni dal 1999 al 2007 per SEA Società Elettrica di Favignana S.p.A.;
- ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91, le aliquote di integrazione tariffaria corrisposte dalla Cassa a titolo di acconto alle suddette imprese a partire dal 1 gennaio 2008 sono state ricalcolate sulla base delle aliquote definitive approvate per l'anno 2007, rispettivamente, con la deliberazione ARG/elt 95/09 per Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l., con la deliberazione ARG/elt 96/09 per SIE Società Impianti Elettrici S.r.l., con la deliberazione ARG/elt 168/09 per SEA Società Elettrica di Favignana S.p.A. e con la deliberazione ARG/elt 169/09 per le imprese del gruppo SOFIP;
- l'articolo 7, comma 4, della legge n. 10/91, inoltre, prevede che "il CIP può modificare l'acconto per l'anno in corso rispetto al bilancio dell'anno precedente (...) qualora intervengano variazioni nei costi dei combustibili e o del personale che modifichino in modo significativo i costi di esercizio per l'anno in corso";
- la deliberazione n. 288/05 ha riformato il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile, di cui alla deliberazione n. 182/00;
- ai sensi del comma 3 della deliberazione n. 288/05, il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto prende come base di riferimento la componente di combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria definitiva relativa all'anno più recente;
Considerato che:
- con deliberazione n. 254/05 l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato a far rientrare le imprese elettriche minori di cui alla legge n. 10/91, nell'ambito di applicazione dei criteri generali di riconoscimento dei costi previsti dal Testo integrato e che nell'ambito di tale procedimento è stato diffuso un documento per la consultazione in data 21 dicembre 2005;
- con deliberazione n. 208/06 l'Autorità ha fatto confluire il procedimento di cui al precedente alinea nel procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011;
- nell'ambito del suddetto procedimento, con il documento per la consultazione 2 agosto 2007, l'Autorità ha ribadito l'opportunità di estendere alle imprese elettriche minori di cui alla legge n. 10/91, i criteri di regolazione e riconoscimento dei costi dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica;
- con la deliberazione n. 348/07, l'Autorità ha disposto di rinviare il completamento del procedimento di riforma dell'attuale regime delle integrazioni tariffarie per le imprese elettriche minori, in conformità a quanto previsto nel documento per la consultazione 2 agosto 2007, prevedendo una proroga dell'attuale regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie;
- con la deliberazione ARG/elt 82/08, l'Autorità ha associato a quanto previsto dalla precedente deliberazione n. 208/06 una più generale revisione della regolazione dei sistemi elettrici integrati insulari, che preveda adeguati incentivi al recupero di efficienza e garantisca il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della direttiva 2003/54/CE";
- con la deliberazione ARG/elt 72/10, l'Autorità ha riaperto i termini per la presentazione dell'istanza di ammissione al regime di perequazione specifico aziendale per le imprese ammesse alle integrazioni tariffarie di cui all'articolo 7 della legge n. 10/91.
Considerato che:
- la differenza tra la somma delle integrazioni tariffarie corrisposte in acconto dalla Cassa negli anni 1999-2007 e la somma delle integrazioni tariffarie approvate per i medesimi anni può risultare sia positiva sia negativa; e che nel primo caso si configura la necessità di una restituzione alla Cassa da parte delle imprese elettriche minori interessate (di seguito: restituzioni);
- analoga situazione si configura per le eventuali differenze tra quanto percepito in acconto per gli anni seguenti al 2007, calcolate sulla base dell'aliquota definitiva approvata per l'anno 2007 per ciascuna impresa, e il valore ricalcolato sulla base delle aliquote definitive approvate nel presente provvedimento per l'anno 2008;
- il trattamento delle eventuali restituzioni è già stato disciplinato dalla deliberazione ARG/elt 168/09.
Ritenuto opportuno:
- determinare in via definitiva le aliquote di integrazione tariffaria relative all'anno 2008 per le imprese elettriche minori Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l., SEA Società Elettrica di Favignana S.p.A., S.EL.I.S. Lampedusa S.p.A., S.EL.I.S. Linosa S.p.A., S.EL.I.S. Marettimo S.p.A., SIE Società Impianti Elettrici S.r.l. e S.MED.E. Pantelleria S.p.A., secondo quanto previsto nella tabella 1 allegata al presente provvedimento;
- che le aliquote definitive relative all'anno 2008 per le imprese elettriche minori oggetto del presente provvedimento si applichino come nuova aliquota di integrazione provvisoria erogata a titolo di acconto, con decorrenza dall'1 gennaio 2009, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione n. 288/05;
- uniformare le scadenze per le eventuali restituzioni a carico dell'impresa interessata dal presente provvedimento a quanto previsto per le altre imprese elettriche minori nella deliberazione ARG/elt 168/09
DELIBERA
- di determinare, ai fini della corresponsione da parte della Cassa dell'integrazione tariffaria spettante ad imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, nonché ai fini della quantificazione degli eventuali conguagli, le aliquote definitive relative all'anno 2008 per ogni kWh venduto dalle imprese:
- - Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l.,
- - SEA Società Elettrica di Favignana S.p.A.,
- - S.EL.I.S. Lampedusa S.p.A.,
- - S.EL.I.S. Linosa S.p.A.,
- - S.EL.I.S. Marettimo S.p.A.,
- - SIE Società Impianti Elettrici S.r.l.,
- - S.MED.E. Pantelleria S.p.A.,
- di disporre che, per l'anno 2009 e seguenti, la Cassa corrisponda alle imprese elettriche minori oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota definitiva approvata, tenuto conto di quanto previsto della deliberazione n. 288/05 e ponendo la componente combustibile del primo bimestre dell'anno 2009 pari alla componente combustibile dell'aliquota definitiva per l'anno 2008 approvata con il presente provvedimento;
- di disporre che la restituzione dell'eventuale debito residuo da parte delle imprese di cui al comma 1 sia sospesa fino al 30 giugno 2010 e avvenga secondo le modalità previste dal comma 1 dell'art. 3 della deliberazione ARG/elt 168/09;
- di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento.
8 giugno 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis
Allegati: