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Data pubblicazione: 27 aprile 2009

Delibera 22 aprile 2009

ARG/elt 47/09

Determinazione dell'aliquota definitiva di integrazione tariffaria relativa all'anno 2007 per l'impresa elettrica minore non trasferita all'Enel S.p.A. S.E.P. S.p.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 aprile 2009

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
  • la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
  • la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91) ed in particolare l'articolo 7;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 20 gennaio 1987;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 26 luglio 2000, n. 132/00;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00 (di seguito: deliberazione n. 182/00);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2002, n. 63/02 (di seguito: deliberazione n. 63/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2005, n. 254/05 (di seguito: deliberazione n. 254/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05 (di seguito: deliberazione n. 288/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 208/06 (di seguito: deliberazione n. 208/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07), come successivamente modificata e integrata;
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con la deliberazione n. 348/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2008, VIS 6/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2008, ARG/elt 82/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 82/08);
  • il documento per la consultazione 2 agosto 2007 recante "Tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo 2008-2011" - Atto n. 34/07 (di seguito: documento per la consultazione 2 agosto 2007);
  • la deliberazione dell'Autorità 10 febbraio 2009, ARG/elt 15/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 15/09);
  • le comunicazioni della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: la Cassa) relative al procedimento istruttorio per la determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria per l'anno 2007 dell'impresa elettrica minore S.E.P. S.p.A., e in particolare le comunicazioni 1 dicembre 2008, prot. 2541 (prot. Autorità 38144 del 3 dicembre 2008), 4 febbraio 2009, prot. 151 (prot. Autorità 5837del 6 febbraio 2009) e 12 marzo 2009, prot. n. 491 (prot. Autorità 12080 del 13 marzo 2009).

Considerato che:

  • l'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91 prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP), su proposta della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa), stabilisca entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: imprese elettriche minori), l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese;
  • ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità vi è quello di determinare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel;
  • con le comunicazioni sopra richiamate la Cassa ha trasmesso all'Autorità i risultati dell'attività istruttoria per la determinazione delle integrazioni per l'anno 2007, spettante all'impresa elettrica minore S.E.P. S.p.A. (isola di Ponza).

Considerato che:

  • con deliberazione ARG/elt 15/09 l'Autorità ha, tra l'altro, determinato le aliquote definitive relative agli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 per l'impresa in oggetto;
  • ai sensi dell'articolo 7, l'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91, le aliquote di integrazione tariffaria corrisposte dalla Cassa a titolo di acconto alle suddette imprese a partire dal 1 gennaio 2007 sono state ricalcolate sulla base delle aliquote definitive approvate con la deliberazione ARG/elt 15/09 per il 2006;
  • l'articolo 7, comma 4, della legge n. 10/91, inoltre, prevede che "il CIP può modificare l'acconto per l'anno in corso rispetto al bilancio dell'anno precedente (&) qualora intervengano variazioni nei costi dei combustibili e o del personale che modifichino in modo significativo i costi di esercizio per l'anno in corso";
  • la deliberazione n. 288/05, dunque, ha riformato il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile, di cui alla deliberazione n. 182/00;
  • ai sensi del comma 3 della deliberazione n. 288/05, il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto prende come base di riferimento la componente di combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria definitiva relativa all'anno più recente.

Considerato che:

  • nei considerata della deliberazione ARG/elt 15/09 si osservava che la differenza tra la somma delle aliquote di integrazione tariffaria corrisposte in acconto dalla Cassa negli anni 1999-2006 e la somma delle aliquote di integrazione tariffaria approvate poteva anche risultare negativa. Di conseguenza, si sarebbe configurata la necessità di una restituzione alla Cassa da parte delle imprese elettriche minori interessate;
  • analoga situazione si configura per le eventuali differenze tra quanto percepito in acconto per gli anni successivi al 2006, dapprima calcolati sulla base dell'aliquota definitiva approvata per l'anno 1998, poi ricalcolati sulla base dell'aliquota definitiva approvata per l'anno 2006 con la deliberazione ARG/elt 15/09 e attualmente da rideterminare sulla base dell'aliquota definitiva approvata con la presente delibera;
  • in considerazione del fatto che gli importi oggetto di restituzione sarebbero potuti risultare piuttosto rilevanti, soprattutto se valutati alla luce della struttura finanziaria delle imprese interessate, il comma 3 della deliberazione ARG/elt 15/09 aveva disposto di sospendere la restituzione da parte delle imprese delle somme complessive eventualmente dovute per effetto del provvedimento, fino al termine del procedimento di riforma del regime delle integrazioni tariffarie per le imprese elettriche minori di cui alle deliberazioni n. 254/05 e n. 208/06, come integrata dalla deliberazione ARG/elt 82/08;
  • il medesimo comma subordinava tale sospensione alla condizione che il procedimento di riforma anzidetto fosse completato entro il 31 dicembre 2009.

Considerato che:

  • con deliberazione n. 254/05 l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato a far rientrare le imprese elettriche minori di cui alla legge n. 10/91, nell'ambito di applicazione dei criteri generali di riconoscimento dei costi previsti dal Testo integrato e che nell'ambito di tale procedimento è stato diffuso un documento per la consultazione in data 21 dicembre 2005;
  • con deliberazione n. 208/06 l'Autorità ha fatto confluire il procedimento di cui al precedente alinea nel procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011;
  • nell'ambito del suddetto procedimento, con il documento per la consultazione 2 agosto 2007, l'Autorità ha ribadito l'opportunità di estendere alle imprese elettriche minori di cui alla legge n. 10/91, i criteri di regolazione e riconoscimento dei costi dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica;
  • con la deliberazione n. 348/07, l'Autorità ha disposto di rinviare il completamento del procedimento di riforma dell'attuale regime delle integrazioni tariffarie per le imprese elettriche minori, in conformità a quanto previsto nel documento per la consultazione 2 agosto 2007, prevedendo una proroga dell'attuale regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie;
  • con la deliberazione ARG/elt 82/08, l'Autorità ha associato a quanto previsto dalla precedente deliberazione n. 208/06 una più generale revisione della regolazione dei sistemi elettrici integrati insulari, che preveda adeguati incentivi al recupero di efficienza e garantisca il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della direttiva 2003/54/CE".

Ritenuto opportuno:

  • determinare in via definitiva l'aliquota di integrazione tariffaria relativa all'anno 2007 per l'impresa elettrica minore S.E.P. S.p.A. (isola di Ponza) secondo quanto previsto nella tabella 1 allegata al presente provvedimento;
  • che l'aliquota definitiva relativa all'anno 2007 per l'impresa elettrica minore oggetto del presente provvedimento si applichi come nuova aliquota di integrazione provvisoria con decorrenza dall'1 gennaio 2008, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione n. 288/05;
  • ove la Cassa vanti nei confronti della S.E.P. S.p.A. un eventuale credito positivo a seguito della deliberazione ARG/elt 15/09, che eventuali conguagli, se positivi verso l'impresa, vadano a ridurre tale credito; e che, viceversa, eventuali conguagli di tipo negativo vadano a sommarsi al credito esistente;
  • invece, ove la Cassa vanti un eventuale debito pregresso verso la S.E.P. S.p.A. che eventuali conguagli positivi verso l'impresa si sommino al debito esistente; e che, viceversa, eventuali conguagli di tipo negativo riducano il debito esistente;
  • confermare la sospensione delle restituzioni eventualmente dovute da S.E.P. S.p.A. fino al termine del procedimento di riforma del regime delle integrazioni tariffarie per le imprese elettriche minori, a condizione che detto procedimento si concluda entro il 31 dicembre 2009;
  • nel caso in cui il procedimento di cui al precedente alinea non si concluda entro il 31 dicembre 2009, prevedere che le eventuali restituzioni abbiano luogo in modo graduale a scalare sulle aliquote di integrazione tariffaria corrisposta in acconto, a partire dal bimestre gennaio-febbraio 2010, fino alla concorrenza della somma dovuta

DELIBERA

  1. di determinare, ai fini della corresponsione da parte della Cassa dell'integrazione tariffaria spettante ad imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, nonché ai fini della quantificazione degli eventuali conguagli, l'aliquota definitiva relativa all'anno 2007 per ogni kWh venduto dall'impresa S.E.P. S.p.A., secondo quanto previsto nella tabella 1 allegata al presente provvedimento;
  2. di disporre che, per l'anno 2008 e seguenti, la Cassa corrisponda all'impresa elettrica minore oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota definitiva approvata, tenuto conto di quanto previsto della deliberazione n. 288/05 e ponendo la componente combustibile del primo bimestre dell'anno 2008 pari alla componente combustibile dell'aliquota definitiva per l'anno 2007 approvata con il presente provvedimento;
  3. di includere i conguagli derivati dalla determinazione dell'aliquota definitiva 2007 di cui al presente provvedimento nelle partite finanziarie eventualmente già aperte con S.E.P. S.p.A.;
  4. che le modalità di restituzione dell'eventuale debito residuo da parte della S.E.P. S.p.A. verso la Cassa, rimangono regolate come stabilito dalla deliberazione ARG/elt 15/09;
  5. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

22 aprile 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis

 

 

Tabella 1 - Aliquota di integrazione spettante all'impresa elettrica minore S.E.P. S.p.A. per l'anno 2007 (importi in centesimi di euro per kWh)

S.E.P. S.p.A. 28,64

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