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Data pubblicazione: 22 giugno 2010

Delibera 21 giugno 2010

ARG/elt 91/10

Determinazione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria per le imprese elettriche minori non trasferite all’Enel S.p.A.: D’Anna e Bonaccorsi S.n.c. per anni dal 1999 al 2007 e Germano Industrie Elettriche S.r.l. per l’anno 2008

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 giugno 2010

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
  • la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
  • la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91) ed in particolare l'articolo 7;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78;
  • il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 20 gennaio 1987;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 26 luglio 2000, n. 132/00;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00 (di seguito: deliberazione n. 182/00);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2002, n. 63/02;
  • la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2004, n. 145/04 (di seguito: deliberazione n. 145/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2005, n. 254/05 (di seguito: deliberazione n. 254/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05 (di seguito: deliberazione n. 288/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 208/06 (di seguito: deliberazione n. 208/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07), come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2008, VIS 6/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2008, ARG/elt 82/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 82/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 10 febbraio 2009, ARG/elt 15/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 15/09), come modificata dalla deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2009, ARG/elt 73/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 73/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 15 luglio 2009, ARG/elt 98/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 98/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2009, ARG/elt 168/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 168/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2010, ARG/elt 72/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 72/10);
  • il documento per la consultazione 2 agosto 2007 recante "Tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo 2008-2011" - Atto n. 34/07 (di seguito: documento per la consultazione 2 agosto 2007);
  • le comunicazioni della Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) relative al procedimento istruttorio per la determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria per gli anni dal 1999 al 2007 dell'impresa elettrica minore D'Anna e Bonaccorsi S.n.c., e in particolare le comunicazioni 30 aprile 2009 prot. 826 (prot. Autorità n. 24443 del 8 maggio 2009), 29 maggio 2009 prot. 1095 (prot. Autorità n. 30617 del 1 giugno 2010), 22 gennaio 2010 prot. 575 (prot. Autorità n. 3782 del 25 gennaio 2010), 19 marzo 2010 prot. 1154 (prot. Autorità n. 12097 del 22 marzo 2010), 7 giugno 2010 prot. 2127 (prot. Autorità 21559 del 8 giugno 2010);
  • le comunicazioni della Cassa relative al procedimento istruttorio per la determinazione dell'aliquota di integrazione tariffaria per l'anno 2008 dell'impresa elettrica minore Germano Industrie Elettriche S.r.l., e in particolare 7 giugno 2010 prot. 2127 (prot. Autorità 21559 del 8 giugno 2010).

Considerato che:

  • l'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91 prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP), su proposta della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa), stabilisca entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: imprese elettriche minori), l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese;
  • ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità vi è quello di determinare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel;
  • con le comunicazioni sopra citate, ed in particolare con le comunicazioni del 30 aprile 2009 prot. 826 (prot. Autorità n. 24443 del 8 maggio 2009), del 19 marzo 2010 prot. 1154 (prot. Autorità n. 12097 del 22 marzo 2010) e del 7 giugno 2010 prot. 2127 (prot. Autorità 21559 del 8 giugno 2010), la Cassa ha trasmesso le aliquote calcolate a valle dell'attività istruttoria, verificata dall'Autorità, per la determinazione dell'integrazione spettante alle imprese elettriche minori D'Anna e Bonaccorsi S.n.c. per gli anni dal 1999 al 2007 e Germano Industrie Elettriche S.r.l. per l'anno 2008.

Considerato che:

  • con la deliberazione n. 145/04 l'Autorità ha, tra l'altro, determinato le aliquote definitive relative agli anni 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 per D'Anna e Bonaccorsi S.n.c.;
  • con la deliberazione ARG/elt 15/09, come modificata dalla deliberazione ARG/elt 73/09, l'Autorità ha, tra l'altro, determinato le aliquote definitive relative agli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 per Germano Industrie Elettriche S.r.l.;
  • con la deliberazione ARG/elt  98/09, l'Autorità ha determinato l'aliquota definitiva per l'anno 2007 per Germano Industrie Elettriche S.r.l.;
  • ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91, le aliquote di integrazione tariffaria corrisposte dalla Cassa a titolo di acconto alle suddette imprese sono state ricalcolate sulla base delle aliquote definitive approvate per l'anno più recente, ovvero per D'Anna e Bonaccorsi S.n.c. le aliquote di acconto a partire dal 1 gennaio 1999 sono state ricalcolate sulla base delle aliquote definitive approvate con la deliberazione n. 145/04 per il 1998, mentre per Germano Industrie Elettriche S.r.l. le aliquote di acconto a partire dal 1 gennaio 2008 sono state ricalcolate sulla base delle aliquote definitive approvate con la deliberazione ARG/elt  98/09;
  • l'articolo 7, comma 4, della legge n. 10/91, inoltre, prevede che "il CIP può modificare l'acconto per l'anno in corso rispetto al bilancio dell'anno precedente (...) qualora intervengano variazioni nei costi dei combustibili e o del personale che modifichino in modo significativo i costi di esercizio per l'anno in corso";
  • la deliberazione n. 288/05 ha riformato il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile, di cui alla deliberazione n. 182/00;
  • ai sensi del comma 3 della deliberazione n. 288/05, il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto prende come base di riferimento la componente di combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria definitiva relativa all'anno più recente;

Considerato che:

  • con deliberazione n. 254/05 l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato a far rientrare le imprese elettriche minori di cui alla legge n. 10/91, nell'ambito di applicazione dei criteri generali di riconoscimento dei costi previsti dal Testo integrato e che nell'ambito di tale procedimento è stato diffuso un documento per la consultazione in data 21 dicembre 2005;
  • con deliberazione n. 208/06 l'Autorità ha fatto confluire il procedimento di cui al precedente alinea nel procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011;
  • nell'ambito del suddetto procedimento, con il documento per la consultazione 2 agosto 2007, l'Autorità ha ribadito l'opportunità di estendere alle imprese elettriche minori di cui alla legge n. 10/91, i criteri di regolazione e riconoscimento dei costi dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica;
  • con la deliberazione n. 348/07, l'Autorità ha disposto di rinviare il completamento del procedimento di riforma dell'attuale regime delle integrazioni tariffarie per le imprese elettriche minori, in conformità a quanto previsto nel documento per la consultazione 2 agosto 2007, prevedendo una proroga dell'attuale regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie;
  • con la deliberazione ARG/elt 82/08, l'Autorità ha associato a quanto previsto dalla precedente deliberazione n. 208/06 una più generale revisione della regolazione dei sistemi elettrici integrati insulari, che preveda adeguati incentivi al recupero di efficienza e garantisca il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della direttiva 2003/54/CE";
  • con la deliberazione ARG/elt 72/10, l'Autorità ha riaperto i termini per la presentazione dell'istanza di ammissione al regime di perequazione specifico aziendale per le imprese ammesse alle integrazioni tariffarie di cui all'articolo 7 della legge n. 10/91.

Considerato che:

  • la differenza tra la somma delle integrazioni tariffarie corrisposte in acconto dalla Cassa e la somma delle integrazioni tariffarie approvate con il presente provvedimento può risultare sia positiva sia negativa; e che nel primo caso si configura la necessità di una restituzione alla Cassa da parte delle imprese elettriche minori interessate (di seguito: restituzioni);
  • analoga situazione si configura per le eventuali differenze tra quanto percepito in acconto per gli anni successivi, calcolato sulla base dell'ultima aliquota definitiva approvata precedentemente, e il valore degli acconti ricalcolati per i medesimi anni sulla base dell'ultima aliquota definitiva approvata nel presente provvedimento;
  • il trattamento delle eventuali restituzioni è già stato disciplinato dalla deliberazione ARG/elt 168/09.

Ritenuto opportuno:

  • determinare in via definitiva le aliquote di integrazione tariffaria relative agli anni dal 1999 al 2007 per l'impresa elettrica minore D'Anna e Bonaccorsi S.n.c. (isola di Ustica) secondo quanto previsto nella tabella 1 allegata al presente provvedimento;
  • determinare in via definitiva l'aliquota di integrazione tariffaria relativa all'anno 2008 per l'impresa elettrica minore Germano Industrie Elettriche S.r.l. (isole Tremiti) secondo quanto previsto nella tabella 2 allegata al presente provvedimento;
  • che l'aliquota definitiva relativa all'anno 2007 per l'impresa elettrica minore D'Anna e Bonaccorsi S.n.c. si applichi come nuova aliquota di integrazione provvisoria erogata a titolo di acconto, con decorrenza dall'1 gennaio 2008, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione n. 288/05;
  • che l'aliquota definitiva relativa all'anno 2008 per l'impresa elettrica minore Germano Industrie Elettriche S.r.l. si applichi come nuova aliquota di integrazione provvisoria erogata a titolo di acconto, con decorrenza dall'1 gennaio 2009, sempre tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione n. 288/05;
  • uniformare le scadenze per le eventuali restituzioni a carico delle imprese interessate dal presente provvedimento a quanto previsto per le altre imprese elettriche minori nella deliberazione ARG/elt 168/09

DELIBERA

  1. di determinare, ai fini della corresponsione da parte della Cassa dell'integrazione tariffaria spettante alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, nonché ai fini della quantificazione degli eventuali conguagli, l'aliquota definitiva per ogni kWh venduto dalle imprese:
    • D'Anna e Bonaccorsi S.n.c. per gli anni dal 1999 al 2007,
    • Germano Industrie Elettriche S.r.l. per l'anno 2008,
  2. secondo quanto previsto, rispettivamente, nella tabella 1 e nella tabella 2 allegate al presente provvedimento.
  3. di disporre che, per l'anno 2008 e seguenti per D'Anna e Bonaccorsi S.n.c., e per l'anno 2009 e seguenti per Germano Industrie Elettriche S.r.l., la Cassa corrisponda alle imprese elettriche minori oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota definitiva approvata, tenuto conto di quanto previsto della deliberazione n. 288/05 e ponendo la componente combustibile del primo bimestre dell'anno 2008 per D'Anna e Bonaccorsi S.n.c. e dell'anno 2009 per Germano Industrie Elettriche S.r.l. pari alla componente combustibile dell'aliquota definitiva per l'ultimo anno approvato con il presente provvedimento;
  4. di disporre che la restituzione dell'eventuale debito residuo da parte dell'impresa di cui al comma 1 sia sospesa fino al 30 giugno 2010 e avvenga secondo le modalità previste dal comma 1 dell'art. 3 della deliberazione ARG/elt 168/09;
  5. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento.

21 giugno 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis


Allegati: