Data pubblicazione: 26 maggio 2010
Delibera 18 maggio 2010
ARG/elt 71/10
Determinazione dell’aliquota definitiva di integrazione tariffaria relativa all’anno 2008 per l’impresa elettrica minore, non trasferita all’Enel S.p.A., S.E.P. S.p.A.
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 18 maggio 2010
Visti:
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91) ed in particolare l'articolo 7;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 20 gennaio 1987;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 26 luglio 2000, n. 132/00;
- la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00 (di seguito: deliberazione n. 182/00);
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2002, n. 63/02;
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2005, n. 254/05 (di seguito: deliberazione n. 254/05);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05 (di seguito: deliberazione n. 288/05);
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 208/06 (di seguito: deliberazione n. 208/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07), come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2008, VIS 6/08;
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2008, ARG/elt 82/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 82/08);
- la deliberazione dell'Autorità 10 febbraio 2009, ARG/elt 15/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 15/09);
- la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2009, ARG/elt 47/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 47/09);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2009, ARG/elt 73/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 73/09);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2009, ARG/elt 168/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 168/09);
- il documento per la consultazione 2 agosto 2007 recante "Tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo 2008-2011" - Atto n. 34/07 (di seguito: documento per la consultazione 2 agosto 2007);
- le comunicazioni della Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) relative al procedimento istruttorio per la determinazione dell'aliquota di integrazione tariffaria per l'anno 2008 dell'impresa elettrica minore S.E.P. S.p.A.,, e in particolare le comunicazioni 17 febbraio 2010 prot. 764 (prot. Autorità n. 7971 del 22 febbraio 2010), 24 marzo 2010 prot. 1218 (prot. Autorità n. 12780 del 26 marzo 2010), 4 maggio 2010 prot. 1698 (prot. Autorità n. 17542 del 4 maggio 2010).
Considerato che:
- l'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91 prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP), su proposta della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa), stabilisca entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: imprese elettriche minori), l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità vi è quello di determinare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel;
- con la comunicazione del 4 maggio u.s. sopra citata la Cassa ha trasmesso l'aliquota definitiva, calcolata a valle dell'attività istruttoria verificata dall'Autorità, per la determinazione dell'integrazione per l'anno 2008 spettante all'impresa elettrica minore S.E.P. S.p.A..
Considerato che:
- con deliberazione ARG/elt 15/09 l'Autorità ha, tra l'altro, determinato le aliquote definitive relative agli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 per S.E.P. S.p.A.;
- con deliberazione ARG/elt 47/09 l'Autorità ha determinato l'aliquota definitiva per l'anno 2007 per la medesima impresa;
- ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91, le aliquote di integrazione tariffaria corrisposte dalla Cassa a titolo di acconto alla suddetta impresa a partire dal 1 gennaio 2008 sono state ricalcolate sulla base delle aliquote definitive approvate con la deliberazione ARG/elt 47/09 per il 2007;
- l'articolo 7, comma 4, della legge n. 10/91, inoltre, prevede che "il CIP può modificare l'acconto per l'anno in corso rispetto al bilancio dell'anno precedente (...) qualora intervengano variazioni nei costi dei combustibili e o del personale che modifichino in modo significativo i costi di esercizio per l'anno in corso";
- la deliberazione n. 288/05 ha riformato il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile, di cui alla deliberazione n. 182/00;
- ai sensi del comma 3 della deliberazione n. 288/05, il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto prende come base di riferimento la componente di combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria definitiva relativa all'anno più recente;
Considerato che:
- con deliberazione n. 254/05 l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato a far rientrare le imprese elettriche minori di cui alla legge n. 10/91, nell'ambito di applicazione dei criteri generali di riconoscimento dei costi previsti dal Testo integrato e che nell'ambito di tale procedimento è stato diffuso un documento per la consultazione in data 21 dicembre 2005;
- con deliberazione n. 208/06 l'Autorità ha fatto confluire il procedimento di cui al precedente alinea nel procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011;
- nell'ambito del suddetto procedimento, con il documento per la consultazione 2 agosto 2007, l'Autorità ha ribadito l'opportunità di estendere alle imprese elettriche minori di cui alla legge n. 10/91, i criteri di regolazione e riconoscimento dei costi dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica;
- con la deliberazione n. 348/07, l'Autorità ha disposto di rinviare il completamento del procedimento di riforma dell'attuale regime delle integrazioni tariffarie per le imprese elettriche minori, in conformità a quanto previsto nel documento per la consultazione 2 agosto 2007, prevedendo una proroga dell'attuale regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie;
- con la deliberazione ARG/elt 82/08, l'Autorità ha associato a quanto previsto dalla precedente deliberazione n. 208/06 una più generale revisione della regolazione dei sistemi elettrici integrati insulari, che preveda adeguati incentivi al recupero di efficienza e garantisca il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della direttiva 2003/54/CE";
- la revisione di cui al precedente considerato non è stata ancora completata.
Considerato che:
- la differenza tra la somma delle integrazioni tariffarie corrisposte in acconto dalla Cassa negli anni 1999-2007 e la somma delle integrazioni tariffarie approvate con la deliberazione ARG/elt 15/09 e con la successiva deliberazione ARG/elt 47/09 può risultare sia positiva sia negativa; e che nel primo caso si configura la necessità di una restituzione alla Cassa da parte delle imprese elettriche minori interessate (di seguito: restituzioni);
- analoga situazione si configura per le eventuali differenze tra quanto percepito in acconto per gli anni seguenti al 2007, calcolato sulla base dell'aliquota definitiva approvata per l'anno 2007, e il valore degli acconti ricalcolati per i medesimi anni sulla base dell'aliquota definitiva approvata nel presente provvedimento per l'anno 2008;
- il trattamento delle eventuali restituzioni è già stato disciplinato dalla deliberazione ARG/elt 168/09.
Ritenuto opportuno:
- determinare in via definitiva l'aliquota di integrazione tariffaria relativa all'anno 2008 per l'impresa elettrica minore S.E.P. S.p.A. (isola di Ponza) secondo quanto previsto nella tabella 1 allegata al presente provvedimento;
- che l'aliquota definitiva relativa all'anno 2008 per l'impresa elettrica minore oggetto del presente provvedimento si applichi come nuova aliquota di integrazione provvisoria erogata a titolo di acconto, con decorrenza dall'1 gennaio 2009, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione n. 288/05;
- uniformare le scadenze per le eventuali restituzioni a carico dell'impresa interessata dal presente provvedimento a quanto previsto per le altre imprese elettriche minori nella deliberazione ARG/elt 168/09
DELIBERA
- di determinare, ai fini della corresponsione da parte della Cassa dell'integrazione tariffaria spettante ad imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, nonché ai fini della quantificazione degli eventuali conguagli, l'aliquota definitiva relativa all'anno 2008 per ogni kWh venduto dall'impresa S.E.P. S.p.A. secondo quanto previsto nella tabella 1 allegata al presente provvedimento;
- di disporre che, per l'anno 2009 e seguenti, la Cassa corrisponda all'impresa elettrica minore oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota definitiva approvata, tenuto conto di quanto previsto della deliberazione n. 288/05 e ponendo la componente combustibile del primo bimestre dell'anno 2009 pari alla componente combustibile dell'aliquota definitiva per l'anno 2008 approvata con il presente provvedimento;
- di disporre che la restituzione dell'eventuale debito residuo da parte dell'impresa di cui al comma 1 sia sospesa fino al 30 giugno 2010 e avvenga secondo le modalità previste dal comma 1 dell'art. 3 della deliberazione ARG/elt 168/09;
- di pubblicare sul sito internet dell'Autorità il presente provvedimento.
18 maggio 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis