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Data pubblicazione: 02 novembre 2007

Delibera 31 ottobre 2007

Delibera/Provvedimento 278/07

Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica corrispondenti ai clienti finali con prelievi non trattati su base oraria (load profiling per fasce) - TILP

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 ottobre 2007

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07 (di seguito: decreto-legge 18 giugno 2007) recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia convertito in legge 3 agosto 2007 n. 125.

Visti:

  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 16 ottobre 2003, n. 118/03 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 118/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 203/05;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 111/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2006, n. 181/06 (di seguito: deliberazione n. 181/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 21 novembre 2006, n. 256/06 (di seguito: deliberazione n. 256/06);
  • l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06, come successivamente integrato e modificato;
  • l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007 n. 156/07 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito: TIV);
  • il documento per la consultazione 12 marzo 2007, atto n. 14/07, "Orientamenti per la definizione o la revisione della disciplina vigente dei rapporti tra i diversi attori che operano in un mercato elettrico liberalizzato" (di seguito: documento per la consultazione 12 marzo);
  • il documento per la consultazione 18 giugno 2007, atto n. 24/07, "Determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica fornita ai clienti finali non trattati su base oraria" (di seguito: primo documento di consultazione);
  • il documento per la consultazione 1 agosto 2007, atto n. 33/07, recante gli orientamenti finali dell'Autorità sulla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica fornita ai clienti finali non trattati su base oraria (di seguito: secondo documento per la consultazione).

Considerato che:

  • con la deliberazione n. 118/03, l'Autorità ha adottato, per la prima volta, disposizioni relativamente alla determinazione convenzionale dei profili di prelievo dell'energia elettrica per i clienti finali il cui prelievo non è trattato su base oraria, mediante la metodologia del load profiling per area entrato in vigore l'1 luglio 2004 (di seguito: metodologia di load profiling 2004);
  • la metodologia di load profiling 2004 prevede l'applicazione del medesimo profilo convenzionale per tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria, con l'unica eccezione dei punti corrispondenti agli impianti di illuminazione pubblica;
  • per effetto delle modalità di cui al precedente alinea, tutti gli utenti del dispacciamento nella cui competenza vi sono punti di prelievo non trattati su base oraria, sono soggetti ad oneri di dispacciamento indipendenti dall'effettivo andamento temporale dei prelievi corrispondenti a tali punti;
  • tale situazione non consente il trasferimento ai clienti finali titolari dei punti di prelievo non trattati su base oraria del corretto segnale economico relativo al valore che l'energia elettrica assume nei diversi intervalli di tempo;
  • la deliberazione n. 256/06 ha avviato un procedimento avente ad oggetto la definizione delle modalità di determinazione convenzionale, nell'ambito del servizio di dispacciamento, dell'energia elettrica prelevata, in relazione alla possibilità di estendere il trattamento orario o di introdurre un trattamento per raggruppamenti orari dell'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo di media e bassa tensione;
  • in tale ambito procedimentale, in esito all'attività istruttoria condotta negli anni 2005 e 2006 dalla allora Direzione Energia Elettrica dell'Autorità, ai sensi della deliberazione n. 256/06 e in conformità alle previsioni dell'Analisi di impatto regolatorio (di seguito:Air), cui il procedimento è stato sottoposto, sono stati emanati due documenti per la consultazione rispettivamente del 18 giugno 2007 e del 1 agosto 2007 ed è stato organizzato un incontro tematico (focus group) il 9 luglio 2007 con gli operatori del settore, in cui si prefigurava l'adozione di una rinnovata metodologia di load profiling articolato per fasce orarie (di seguito: load profiling per fasce).

Considerato, inoltre, che:

  • nel primo documento per la consultazione l'Autorità ha presentato, nei suoi principi metodologici generali, la metodologia di load profiling per fasce, con diverse opzioni applicative, rimandando nel successivo documento per la consultazione l'analisi e le proposte di piano di applicazione della metodologia medesima;
  • la metodologia di load profiling per fasce è stata studiata dall'Autorità in modo tale da permettere il trasferimento agli utenti del dispacciamento del segnale di prezzo dell'energia elettrica nei diversi intervalli di tempo; e che la revisione, in particolare, tiene conto, ai fini del dispacciamento, dell'energia elettrica effettivamente prelevata in ciascuna fascia oraria dai punti di prelievo non trattati su base oraria;
  • sono state individuate e poste in consultazione diverse opzioni applicative della metodologia di load profiling per fasce, riguardanti in particolare:
    • l'estensione del trattamento orario oggi vigente per tutti i punti di prelievo in altissima, alta e media tensione, anche ai punti di prelievo in bassa tensione, con diverse opzioni quanto a profondità ed ampiezza di applicazione;
    • la periodicità di determinazione delle partite fisiche ed economiche di conguaglio verso gli utenti del dispacciamento;
    • la definizione di un termine valido per le rettifiche da parte delle imprese distributrici degli errori dei dati di misura, ai fini della determinazione delle partite fisiche di conguaglio verso gli utenti del dispacciamento;
  • è stato, fra l'altro, richiesto agli operatori di esprimersi rispetto al trade-off da individuarsi fra sincronizzazione dei dati di misura all'istante di conclusione del periodo di conguaglio e messa a disposizione dei dati agli esercenti la vendita in tempi brevi rispetto al termine del periodo cui i medesimi dati si riferiscono;
  • il primo documento per la consultazione proponeva altresì modifiche all'applicazione del profilo convenzionale stabilito per i prelievi dei punti corrispondenti agli impianti di illuminazione pubblica, introducendo, tra l'altro, la definizione del punto di prelievo per tali impianti e il relativo obbligo di installazione di misuratori, nonché una determinazione della tempistica per la rilevazione delle misure dei prelievi per tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria di tale categoria e della messa a disposizione agli utenti del dispacciamento dei relativi dati di misura;
  • le risposte al primo documento per la consultazione da parte degli operatori hanno:
    • manifestato generale consenso sull'opportunità di revisione della metodologia del load profiling 2004 e sui concetti fondamentali della proposta metodologia di load profiling per fasce, ritenuta applicabile a regime nelle sue linee generali, ivi incluse le proposte operative per il trattamento convenzionale dell'energia prelevata dagl'impianti di illuminazione pubblica;
    • evidenziato che, per la maggioranza degli operatori:
      1. l'opzione di applicazione del trattamento orario, che realizzi il miglior trade-off fra trasferimento puntuale del segnale di prezzo e semplicità di implementazione, sia l'estensione del medesimo trattamento ai punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW;
      2. è auspicabile l'adozione della periodicità bimestrale della fase di conguaglio, vista la valorizzazione più precisa delle relative partite che ne deriverebbe;
      3. la preferenza a disporre dei dati di misura sincronizzati al termine del periodo di conguaglio e la segnalazione che, oltre alla tempestività della messa a disposizione dei dati ai fini della fatturazione, anche la messa a disposizione non continua, ma per lotti è un aspetto che potrebbe contribuire al contenimento dei costi commerciali;
    • suggerito la necessità dell'individuazione di regole transitorie, attuabili in tempi brevi, al fine di trasferire il segnale economico relativo all'andamento reale dei prelievi il più corretto possibile anche in mancanza dei dati di misura storici e correnti, necessari per il corretto e completo funzionamento della metodologia di load profiling per fasce.

Considerato, inoltre, che:

  • in esito all'esame delle osservazioni al primo documento per la consultazione, ed in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione n. 203/05 in tema di Air, è stato predisposto dall'Autorità un secondo documento per la consultazione caratterizzato dall'individuazione delle opzioni preferite dall'Autorità per la metodologia a regime e dalla proposta di criteri di gradualità di applicazione della metodologia di load profiling per fasce descritta nelle sue linee fondamentali nel primo documento per la consultazione, in modo tale da poterne dare avvio alla relativa applicazione, pur con modalità transitorie, in tutte le aree di riferimento, a decorrere dall'1 gennaio 2008;
  • la proposta dell'Autorità per un periodo transitorio introduceva una soluzione semplificata e alternativa alla soluzione di regime, da applicarsi, per l'energia prelevata da punti di prelievo in bassa tensione di quelle aree di riferimento in cui la diffusione dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione non raggiungesse ancora livelli elevati, la quale, nonostante i vincoli tecnologici presenti, potesse comunque trasferire un segnale di prezzo agli utenti del dispacciamento almeno in fase di conguaglio e contemporaneamente risolvesse le potenziali distorsioni fra mercato libero e servizio di maggior tutela che la normativa vigente può ingenerare;
  • le opzioni individuate dall'Autorità tramite l'Air e proposte nel secondo documento per la consultazione sono state:
    • l'applicazione del trattamento orario per i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore ai 55 kW, rimandando un ulteriore abbassamento della soglia di potenza disponibile per l'applicazione del trattamento orario ai punti di prelievo in bassa tensione alle successive fasi dell'implementazione del load profiling per fasce;
    • il bimestre come periodicità di conguaglio, in attesa di una fase in cui l'applicazione della metodologia per fasce possa essere considerata sufficientemente stabile così da permettere al sistema, senza introdurre criticità, un passaggio alla periodicità mensile, che permetterà la miglior valorizzazione possibile delle partite di conguaglio;
  • il secondo documento per la consultazione ha richiesto opinioni ai soggetti anche in merito a proposte di:
    • messa a disposizione agli operatori dei dati di misura, proponendo la messa a disposizione dei dati di misura rilevati al termine di ogni bimestre, in lotti, con rilasci successivi previsti ogni decina di giorni;
    • l'introduzione dei coefficienti di ripartizione per fascia fra i contenuti informativi minimi obbligatori nell'anagrafica dei punti di prelievo di cui all'articolo 37 della deliberazione n. 111/06;
    • il mantenimento del ruolo di operatore residuale per l'Acquirente Unico in linea con quanto previsto dalla deliberazione n. 118/03;
  • il secondo documento per la consultazione proponeva altresì l'introduzione di regole in merito alla validità delle revisioni e delle rettifiche dei dati di misura incidenti sulla fase di conguaglio, allo scopo di permettere un processo di regolazione delle partite economiche connesse più ordinato e certo;
  • dall'esame delle risposte al secondo documento per la consultazione è emerso:
    • generale consenso all'applicazione del trattamento orario ai punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore ai 55 kW;
    • generale consenso alla periodicità bimestrale di conguaglio e, per contro, numerose riserve sulla fattibilità e opportunità in ordine alla periodicità mensile;
    • generale consenso a mantenere anche nell'ambito della metodologia del load profiling per fasce l'Acquirente Unico come operatore residuale;
    • che la maggioranza degli operatori considera preferibile la proposta di rilascio a lotti su base decadale dei dati di misura sincronizzati alle ore 24 dell'ultimo giorno del secondo mese del bimestre di conguaglio, nonché l'introduzione dei 18 coefficienti di ripartizione dei punti di prelievo nell'anagrafica e nel flusso informativo ai sensi dell'articolo 37 della deliberazione n. 111/06.

Considerato, inoltre, che:

  • per poter avviare la determinazione convenzionale dell'energia elettrica secondo la nuova metodologia anche per la regolazione dei corrispettivi di sbilanciamento di cui all'articolo 40 della deliberazione n. 111/06, tramite la definizione dei coefficienti di ripartizione per punto di prelievo, si deve disporre dei dati di misura dei bimestri dell'anno solare precedente e che, con riferimento all'anno 2007, questi dati non saranno ancora disponibili;
  • il criterio per l'applicazione alternativa della soluzione transitoria o della soluzione definitiva individuato nel secondo documento per la consultazione dall'Autorità era teso a garantire un prelievo residuo di area determinato dal prelievo di punti con caratteristiche di consumo quanto più simili possibile, al fine di poter trasferire agli utenti del dispacciamento un corretto segnale di prezzo, anche in assenza di una rilevazione per fasce dei prelievi;
  • il corretto trasferimento del segnale di prezzo è comunque ottenibile, in alternativa al criterio del precedente alinea, qualora il prelievo residuo di area sia riconducibile principalmente ai prelievi dei clienti del servizio della maggior tutela;
  • alcune imprese distributrici hanno dichiarato all'Autorità di poter attuare, nelle loro aree di riferimento, il trattamento per fasce per la sostanziale totalità dell'energia elettrica prelevata da punti di prelievo in bassa tensione del mercato libero a partire dall'1 aprile 2008;
  • la soluzione transitoria semplificata proposta nel secondo documento per la consultazione prevedeva la determinazione di partite economiche di conguaglio sulla base di un profilo standard per categoria attribuito ai clienti domestici, con assegnazione ai punti di prelievo non domestici del profilo residuale; inoltre tale soluzione comportava una certa onerosità implementativa a carico dei soggetti coinvolti nelle operazioni finalizzate al conguaglio.

Ritenuto che sia necessario:

  • procedere alla revisione della metodologia di profilazione convenzionale vigente introducendo la metodologia di load profiling per fasce al fine di garantire il miglior trasferimento possibile del segnale di prezzo in tutte le aree di riferimento del sistema nazionale compatibilmente con le caratteristiche tecnologiche dei misuratori e degli eventuali sistemi di telegestione presenti nelle diverse aree di riferimento;
  • garantire il perseguimento dei medesimi obiettivi della soluzione transitoria proposta dall'Autorità nel secondo documento per la consultazione e prevedere, nelle aree di riferimento dove non possa essere assicurato che una significativa quota dell'energia energia elettrica prelevata non trattata su base oraria sia trattata per fasce, una soluzione di conguaglio compensativo, complementare a quello di regime, al fine di fornire un segnale di prezzo più corretto rispetto a quanto indotto dai profili delle categorie nei prezzi determinati per il servizio di maggior tutela andando a correggere la potenziale distorsione indotta fra mercato libero e servizio di maggior tutela;
  • semplificare le modalità di determinazione delle partite economiche di conguaglio nella soluzione transitoria semplificata proposta nel secondo documento per la consultazione, introducendo una soluzione di conguaglio compensativo al fine di compensare l'errore di profilo dovuto alla mancanza di dati di misura differenziati per fasce;
  • aggiornare e pubblicare entro il 31 ottobre di ogni anno i corrispettivi unitari, rispettivamente per i clienti domestici e per i clienti non domestici di bassa tensione, previsti per tale soluzione di conguaglio compensativo, a valere per l'anno solare successivo, e che tale aggiornamento sia effettuato in base alla stima delle differenze fra il prelievo residuo di area attribuito con la normativa vigente e il profilo di prelievo domestico attribuito per la definizione dei prezzi del servizio di maggior tutela dell'anno corrente, nonché la stima per l'anno seguente della ripartizione dei clienti domestici e non domestici in bassa tensione trattati monorari.

Ritenuto che sia opportuno:

  • confermare le opzioni avanzate dall'Autorità espresse nel secondo documento per la consultazione ovvero:
    • l'applicazione del trattamento orario a tutti i punti con potenza disponibile superiore ai 55 kW;
    • una cadenza bimestrale per la fase di conguaglio del metodologia di load profiling per fasce, con liquidazione su base annua delle partite economiche connesse;
  • allo scopo di garantire un più puntuale segnale di prezzo in fase di conguaglio, che i bimestri inizino il primo giorno dei mesi con numerario pari e terminino l'ultimo giorno dei mesi con numerario dispari cosicché il prezzo bimestrale risulti dalla media di due prezzi medi mensili simili fra loro.

Ritenuto che sia inoltre opportuno:

  • prevedere l'avvio dell'applicazione della nuova metodologia di load profiling per fasce a partire dall'1 aprile 2008 e che la soluzione di conguaglio compensativo trovi applicazione a partire dal 2009, anche in considerazione della possibilità per alcune imprese distributrici di attuare, nelle loro aree di riferimento, il trattamento per fasce per la sostanziale totalità dell'energia elettrica prelevata da punti di prelievo in bassa tensione del mercato libero a partire dall'1 aprile 2008, al fine di garantire agli operatori un congruo tempo in ordine al necessario adeguamento delle proprie politiche operative e commerciali al rinnovato assetto normativo e pertanto permettere l'ordinato svolgimento delle attività dei diversi operatori in tale contesto;
  • stabilire la soglia di energia prelevata dai clienti non domestici o dai clienti del mercato libero per il criterio di applicazione della soluzione di conguaglio compensativo possa essere posta all'80% ai fini di accelerare il pervenire all'applicazione della metodologia di regime in tutte le aree di riferimento;
  • prevedere che per il 2008 la fase di determinazione convenzionale del metodologia load profiling per fasce sia basata su coefficienti di ripartizione per punto di prelievo determinati in modo semplificato sulla base dei dati di misura disponibili per l'anno 2007.

Ritenuto che sia inoltre opportuno:

  • adottare con successivi provvedimenti:
    • la revisione del trattamento convenzionale dell'energia elettrica prelevata da punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica;
    • l'introduzione di alcuni contenuti informativi minimi obbligatori nell'anagrafica dei punti di prelievo di cui all'articolo 37 della deliberazione n. 111/06;
    • le modalità di gestione di eventuali rettifiche dei dati ai fini del conguaglio annuale posteriori al 10 maggio di ciascun anno;
    • la definizione delle tempistiche e modalità di messa disposizione dei dati di misura di energia elettrica prelevata dai punti trattati per fasce agli esercenti la vendita, nonché i criteri per la determinazione dei dati di misura dell'energia prelevata in assenza di disponibilità di dati rilevati effettivamente, anche in coerenza con gli esiti del documento per la consultazione 12 marzo

DELIBERA

  1. di approvare il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica corrispondenti a i clienti finali con prelievi non trattati su base oraria (load profiling per fasce) o TILP, allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);
  2. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità affinché provveda con proprie determinazioni a dare completamento al TILP con eventuali disposizioni tecniche di funzionamento ai fini del corretto svolgimento delle attività collegate al load profiling per fasce, previa informativa all'Autorità;
  3. che il presente provvedimento si applichi con riferimento all'energia elettrica immessa e prelevata relativa al periodo che decorre dall'1 aprile 2008;
  4. di abrogare la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2003, n. 118/03, come successivamente modificata e integrata, a decorrere dall'1 aprile 2008; le relative disposizioni continuano ad essere applicate per quanto necessario e limitatamente alla definizione delle partite di competenza del periodo anteriore all'1 aprile 2008;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.


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