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Data pubblicazione: 17 marzo 2008

Delibera 12 marzo 2008

ARG/elt 29/08

Determinazione convenzionale dei profili di prelievo dell'energia elettrica corrispondenti ad utenze di illuminazione pubblica non trattate su base oraria

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 marzo 2008

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07 recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia convertito in legge 3 agosto 2007 n. 125;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 16 ottobre 2003, n. 118/03 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 118/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2004, n. 52/04 (di seguito: deliberazione n. 52/04);
  • l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006 n. 111/06 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 111/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 21 novembre 2006 n. 256/06 (di seguito deliberazione n. 256/06);
  • l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007 n. 156/07 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito: TIV);
  • l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito: TILP);
  • l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: TIT);
  • il documento per la consultazione 18 giugno 2007, atto n. 24/07, "Determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica fornita ai clienti finali non trattati su base oraria" (di seguito: documento per la consultazione 18 giugno 2007).

Considerato che:

  • i profili convenzionali di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica sono stati definiti con la deliberazione n. 52/04 con riferimento ai soli clienti del mercato libero;
  • per effetto del TIV, i profili di cui al precedente alinea si applicano altresì ai punti di prelievo corrispondenti a impianti di illuminazione pubblica ricompresi nel servizio di salvaguardia;
  • i punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica di clienti finali ricompresi nel servizio di maggior tutela sono soggetti alla profilazione convenzionale per area di cui alla deliberazione n. 118/03 fino al 31 marzo 2008;
  • la profilazione convenzionale applicata ai clienti del mercato libero e in salvaguardia e la profilazione convenzionale applicata ai clienti in maggiore tutela sono differenti fra loro, generando una potenziale distorsione per la decisione del cliente finale di transitare dalla maggior tutela al mercato libero;
  • la deliberazione n. 52/04 ha altresì previsto l'applicazione di profili differenziati in caso di presenza di dispositivi di regolazione del flusso luminoso, al fine di evidenziare il risparmio di energia conseguibile con tale dispositivo;
  • l'applicazione del profilo associato alla presenza del regolatore di flusso luminoso porta, a pari energia prelevata, ad una valorizzazione dell'energia prelevata superiore rispetto a quella determinata dall'applicazione del profilo senza regolatore di flusso luminoso, tra l'altro presentando aspetti di criticità in merito alla verifica della presenza di tale regolatore di flusso;
  • la deliberazione n. 52/04 prevede l'utilizzo del dato di misura dell'energia elettrica prelevata su base mensile: tale previsione risulta sostanzialmente disattesa in carenza degli obblighi di installazione del misuratore e della raccolta e validazione dei dati di misura per tali punti di prelievo.

Considerato, inoltre, che:

  • l'Autorità con la deliberazione n. 256/06 ha avviato un procedimento di revisione delle modalità di determinazione convenzionale dei profili di prelievo dell'energia elettrica nell'ambito del servizio di dispacciamento riguardante tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria, ivi inclusi i punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica;
  • nell'ambito del procedimento di cui al precedente alinea, è stato emanato il documento per la consultazione 18 giugno 2007 recante le proposte dell'Autorità in materia di profilazione convenzionale per fasce orarie ed in materia di revisione dei profili di prelievo per gli impianti di illuminazione pubblica;
  • con riferimento agli impianti di illuminazione pubblica il documento per la consultazione 18 giugno 2007, nell'ottica di superare le criticità associate alla differenziazione dei profili fra mercato libero e maggior tutela e alla differenziazione dei profili con e senza regolatore di flusso luminoso, proponeva:
    • l'adozione di una definizione che identifichi univocamente i punti di prelievo corrispondenti alle diverse configurazioni degli impianti di illuminazione pubblica;
    • l'obbligo di installazione di un misuratore orario per i punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica connessi in media tensione;
    • la non opportunità di installazione del misuratore elettronico per i punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica connessi in bassa tensione non localizzati su una linea dedicata ad un impianto di illuminazione pubblica;
    • l'applicazione del trattamento orario per tutti i punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica connessi in media tensione;
    • l'applicazione per tutti i punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica connessi in bassa tensione non trattati orari di una metodologia di profilazione convenzionale basata sul profilo convenzionale per categoria senza regolatore di flusso luminoso di cui alla deliberazione n. 52/04, trasferendo il riconoscimento del risparmio energetico conseguibile con l'installazione di regolatori di flusso luminoso in termini di energia complessivamente prelevata e anziché tramite apposito profilo convenzionale;
  • le risposte degli operatori pervenute in esito alla consultazione hanno mostrato una generale condivisione delle proposte dell'Autorità;
  • le proposte in merito alla definizione di punto di prelievo e all'obbligo di installazione del misuratore orario per i punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica connessi in media tensione sono state recepite dal TIT;
  • l'Autorità, con l'approvazione del TILP, ha rinviato a successivo provvedimento la revisione dei profili di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica.

Ritenuto opportuno:

  • introdurre nuove modalità di profilazione convenzionale per i punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, sulla base di quanto proposto nel documento per la consultazione 18 giugno 2007;
  • prevedere l'avvio delle nuove modalità di profilazione convenzionale di cui al precedente alinea contestualmente con l'avvio della profilazione convenzionale per fasce orarie di cui al TILP

DELIBERA

  1. di approvare le modalità di profilazione convenzionale dell' energia elettrica prelevata da impianti di illuminazione pubblica nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);
  2. che il presente provvedimento si applichi con riferimento all'energia elettrica prelevata dagli impianti di illuminazione pubblica con decorrenza 1 aprile 2008;
  3. di abrogare la deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2004, n. 52/04, a decorrere dall'1 aprile 2008; le relative disposizioni continuano ad essere applicate per quanto necessario e limitatamente alla definizione delle partite di competenza del periodo anteriore all'1 aprile 2008;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

12 marzo 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis




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