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Data pubblicazione: 20 febbraio 2008

Delibera 20 febbraio 2008

ARG/elt 16/08

Disposizioni urgenti in merito alla pubblicazione dei dati relativi alla variazione del prelievo residuo di area conseguente alle modifiche del trattamento orario dei punti di prelievo (Modificazione dell'Allegato A alla deliberazione 31 ottobre 2007, n. 278/07 - TILP)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 febbraio 2008

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 16 ottobre 2003, n. 118/03, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: deliberazione n. 118/03);
  • l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06, come successivamente integrato e modificato;
  • l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07 (di seguito: TILP).

Considerato che:

  • con decorrenza 1 aprile 2008 la profilazione convenzionale monoraria dell'energia prelevata di cui alla deliberazione n. 118/03 viene sostituita dal load profiling per fasce di cui al TILP;
  • il TILP estende il trattamento orario a tutti i punti in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW, dotati di misuratore elettronico messo in servizio; ciò comporta una riduzione del valore del prelievo residuo di area (di seguito: PRA) secondo un transitorio definito nel TILP medesimo relativo alle tempistiche di installazione e messa in servizio dei misuratori elettronici da parte delle imprese distributrici.

Considerato, inoltre, che:

  • il PRA comprende in ciascuna ora l'energia complessivamente prelevata dai punti di prelievo non trattati su base oraria;
  • l'attivazione del trattamento orario di punti di prelievo comporta una riduzione del PRA per effetto della conseguente scomputo dal PRA dell'energia prelevata dai nuovi punti di prelievo trattati orari;
  • per effetto delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 118/03, al fine della determinazione dei coefficienti di ripartizione, le imprese distributrici di riferimento aggiornano su base mensile la somma dell'energia elettrica complessivamente prelevata l'anno solare precedente da tutti i clienti finali i cui punti di prelievo, nel mese successivo, non sono trattati su base oraria, tenendo conto dei punti:
    • per i quali è attivato il trattamento orario con decorrenza dal mese successivo;
    • che sono disattivati nel mese corrente;
    • che sono attivati nel mese corrente;
  • la variazione mensile del PRA determinata con l'aggiornamento di cui al precedente alinea è il cosiddetto "delta PRA";
  • il TILP, nell'ottica di addivenire ad una semplificazione procedurale per la determinazione dei coefficienti di ripartizione degli utenti del dispacciamento, ha previsto che l'aggiornamento mensile dei suddetti coefficienti tenga conto esclusivamente delle dinamiche di "switching" e non delle modifiche al PRA conseguenti l'attivazione del trattamento orario per un insieme di punti di prelievo, la cessazione o l'attivazione di nuovi punti di prelievo, eventi che vengono gestiti solamente in sede di revisione annuale dei coefficienti di ripartizione dei punti di prelievo.

Considerato, infine, che:

  • per effetto dei meccanismi di profilazione convenzionale adottati dall'Autorità con la deliberazione n. 118/03 e con il TILP, gli utenti del dispacciamento sono chiamati a prevedere il PRA e sono soggetti a corrispettivi di sbilanciamento proporzionali alla differenza fra il PRA effettivo e le loro previsioni;
  • una corretta previsione del PRA non può prescindere dalle informazioni circa le variazioni conseguenti l'attivazione del trattamento orario per un certo insieme di punti di prelievo e la cessazione e attivazione di punti di prelievo trattati orari;
  • la deliberazione n. 118/03, oltre a prevedere il calcolo delle variazioni occorrenti al PRA nell'ambito delle procedure di aggiornamento mensile dei coefficienti di ripartizione, implica che gli utenti del dispacciamento possano derivare l'informazione dall'aggiornamento mensile del CRP messo a loro disposizione;
  • le informazioni contenute nel delta PRA, il cui calcolo non è più previsto nelle disposizioni di cui al TILP a seguito delle nuove modalità di aggiornamento dei CRPU, costituiscono un dato significativo per la previsione del PRA da parte degli utenti del dispacciamento particolarmente nei primi mesi dell'avvio dell'applicazione del TILP.

Ritenuto opportuno:

  • prevedere che le imprese distributrici di riferimento continuino a determinare il delta PRA dell'area di riferimento, mettendone a disposizione il valore agli utenti del dispacciamento;
  • modificare la periodicità di calcolo del delta PRA da mensile a bimestrale per tenere conto della decorrenza dell'attivazione del trattamento orario introdotta dal TILP; e, conseguentemente, prevedere che il delta PRA sia basato sull'energia prelevata l'anno solare precedente, in analogia alle modalità di determinazione dei coefficienti di ripartizione dei punti di prelievo previste dal TILP;
  • rendere operativa la modificazione di cui al precedente linea, unitamente alla pubblicazione del valore del delta PRA, con carattere di urgenza ed in tempo utile in vista della prima applicazione del TILP all'1 aprile 2008;
  • prevedere che il valore del delta PRA sia inviato all'Autorità per esigenze connesse la verifica del corretto avvio della metodologia di load profiling per fasce di cui al TILP

DELIBERA

  1. di modificare il TILP come segue:
    1. all'articolo 6 dopo il comma 6.4 è inserito il comma:
      "6.5 In ciascun bimestre convenzionale il delta PRA è pari alla somma algebrica de:
      1. l'energia elettrica complessivamente prelevata l'anno solare precedente dai punti di prelievo non trattati su base oraria nel bimestre convenzionale corrente per i quali sarà attivato il trattamento orario dal primo giorno del bimestre convenzionale successivo, contabilizzata con il segno negativo;
      2. l'energia elettrica complessivamente prelevata l'anno solare precedente dai punti di prelievo non trattati su base oraria nel bimestre convenzionale corrente che non saranno più attivi nel bimestre convenzionale successivo, contabilizzata con il segno negativo;
      3. l'energia elettrica attribuita ai punti di prelievo non trattati su base oraria di nuova attivazione nel bimestre convenzionale corrente, determinata sulla base delle disposizioni di cui al comma 11.3, lettera b), contabilizzata con il segno positivo.";
    2. all'articolo 15 dopo il comma 15.3 è inserito il seguente comma:
      "15.4 Ogni impresa distributrice sottesa comunica, ai fini della determinazione del delta PRA, entro il giorno 16 di ciascun mese con numerario dispari, alla propria impresa distributrice di riferimento, la quota parte di delta PRA del bimestre convenzionale cui il mese appartiene, relativa ai punti di prelievo localizzati nel proprio ambito territoriale.";
    3. all' articolo 16, dopo il comma 16.3, è inserito il seguente comma:
      "16.4 Ogni impresa distributrice di riferimento, entro il sest'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese con numerario dispari, rende disponibile sul proprio sito internet ed invia all'Autorità il valore del delta PRA del bimestre convenzionale cui il mese appartiene, relativo a tutti i punti di prelievo localizzati nella propria area di riferimento, dando eventuale evidenza della mancata comunicazione dei dati relativi alle imprese distributrici inottemperanti.";
    4. all'articolo 19, al comma 19.2 dopo le parole "15.1 lettera b)" sono inserite le parole "e del comma 15.4" e dopo le parole "prelievo residuo d'area" sono inserite le parole "e del delta PRA";
    5. all'articolo 27, dopo il comma 27.4 è inserito il comma:
      "27.5 Ai fini della determinazione del delta PRA da effettuarsi a marzo 2008:
      1. i punti di prelievo di cui al comma 6.5, lettera a), sono tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria ai sensi della deliberazione n. 118/03 per i quali è prevista l'attivazione del trattamento orario con decorrenza 1 aprile 2008 ai sensi del TILP;
      2. i punti di prelievo di cui al comma 6.5, lettera b), sono tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria ai sensi della deliberazione n. 118/03 per i quali si verifica la cessazione nel mese di marzo 2008;
      3. i punti di prelievo di cui al comma 6.5, lettera c), sono tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria ai sensi della deliberazione n. 118/03 attivati nel mese di marzo 2008;";
  2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione;
  3. di ripubblicare, a seguire, il TILP sul sito internet dell'Autorità con le modifiche e le integrazioni risultanti dall'applicazione del presente provvedimento.

20 febbraio 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis