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Data pubblicazione: 24 novembre 2006

Delibera 21 novembre 2006

Delibera/Provvedimento 256/06

Avvio di procedimento per la definizione delle modalità di determinazione convenzionale dell'energia elettrica prelevata nell'ambito del servizio di dispacciamento in relazione alle possibilità di estendere il trattamento orario o per raggruppamenti orari dei prelievi dei clienti finali in media e bassa tensione

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 novembre 2006

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 16 ottobre 2003, n. 118/03 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 118/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 168/03);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: Testo integrato);
  • la deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2004, n. 52/04 (di seguito: deliberazione n. 52/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 31 marzo 2005 n. 58/05 (di seguito: deliberazione n. 58/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2006, n. 181/06 (di seguito: deliberazione n. 181/06);
  • il documento di consultazione "Proposte per la diffusione dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione per l'utenza di bassa tensione", pubblicato dall'Autorità in data 26 luglio 2006 (di seguito: documento di consultazione per la diffusione dei misuratori elettronici).

Considerato che:

  • le modalità di determinazione convenzionale dei profili di prelievo dell'energia elettrica per tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria introdotte dalla deliberazione n. 118/03 (di seguito: load profiling) prevedono l'applicazione del medesimo profilo all'energia elettrica complessivamente prelevata da tutti i punti di prelievo appartenenti a tale categoria, con l'unica eccezione dei punti corrispondenti agli impianti di illuminazione pubblica;
  • ai fini dell'applicazione dei meccanismi di load profiling introdotti dalla deliberazione n. 118/03, tutti i punti di prelievo in media e bassa tensione appartenenti al mercato vincolato sono considerati punti di prelievo non trattati su base oraria, indipendentemente dalla presenza di un misuratore in grado di rilevare l'andamento orario dei prelievi di energia elettrica;
  • per effetto delle modalità di cui ai precedenti alinea, gli utenti del dispacciamento titolari di punti di prelievo non trattati su base oraria, sono soggetti ad oneri di dispacciamento indipendenti dall'andamento temporale dei prelievi effettivi corrispondenti a tali punti, anche nei casi in cui essi siano dotati di misuratore che consenta la rilevazione di tale andamento;
  • tale situazione non consente il trasferimento nei prezzi di vendita dell'energia elettrica ai clienti finali titolari dei punti di prelievo non trattati su base oraria del corretto segnale economico relativo al valore dell'energia nei diversi intervalli di tempo;
  • i profili convenzionali di prelievo dell'energia elettrica, stabiliti dalla deliberazione n. 52/04, per gli impianti di illuminazione pubblica i cui punti di prelievo non sono trattati su base oraria e corrispondenti a clienti del mercato libero sono differenti da quelli utilizzati per la determinazione delle componenti tariffarie da applicare alla medesima tipologia di clienti del mercato vincolato, e che tali differenze possono comportare distorsioni nella scelta di passaggio al mercato libero operata dai clienti finali;
  • alcuni operatori hanno lamentato la mancanza di trasparenza della procedura per la determinazione dei profili di cui al precedente alinea per il mercato libero;
  • il Testo integrato prevede l'obbligo di istallazione di misuratori in grado di rilevare i prelievi orari per tutti i clienti finali in alta e in media tensione entro il 31 dicembre 2006;
  • l'obbligo di cui al precedente alinea rende possibile l'estensione del trattamento su base oraria a tutti i clienti in media tensione indipendentemente dalla loro appartenenza al mercato vincolato o al mercato libero;
  • nel documento di consultazione per la diffusione dei misuratori elettronici l'Autorità ha proposto di dotare tutti i clienti finali in bassa tensione di misuratori elettronici in grado, tra l'altro, di registrare i prelievi orari;
  • la soluzione di cui al precedente alinea renderebbe possibile l'estensione anche a tutti i clienti in bassa tensione dell'applicazione del trattamento su base oraria oppure l'applicazione, ai fini della determinazione dell'energia prelevata nell'ambito del servizio di dispacciamento, di meccanismi di load profiling in grado di tenere conto dei consumi effettivi rilevati per raggruppamenti orari, ad esempio in ciascuna fascia oraria di cui alla deliberazione n. 181/06 (di seguito: load profling per fasce), applicando il profilo convenzionale ai consumi effettivi rilevati all'interno di ciascuna fascia;
  • le procedure previste dalla deliberazione n. 118/03 per la determinazione a conguaglio delle partite economiche connesse al load profiling hanno evidenziato alcune criticità legate ai ritardi con cui i valori definitivi delle misure sono stati resi disponibili;
  • la regolazione delle problematiche sopra riportate ha un impatto rilevante sui costi del servizio di dispacciamento per un numero elevato di clienti finali.

Ritenuto che sia opportuno:

  • procedere all'analisi dei costi e dei benefici per il sistema elettrico delle differenti modalità di determinazione convenzionale dell'energia elettrica prelevata nell'ambito del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica per i clienti finali in bassa tensione al fine di stabilire le modalità da applicare alle differenti tipologie di clienti confrontando, in particolare, l'applicazione dei meccanismi di load profiling per fasce, ovvero di meccanismi che consentano di tenere conto, ai fini del dispacciamento, dell'energia elettrica effettivamente prelevata in ciascuna fascia oraria come rilevata dal sistema di misura, con l'opportunità di estendere il trattamento su base oraria anche ai clienti finali in bassa tensione;
  • valutare l'opportunità di rivedere le procedure previste dalla deliberazione n. 118/03 per la determinazione a conguaglio delle partite economiche connesse al load profiling al fine di risolvere le criticità segnalate dagli operatori;
  • valutare l'opportunità di modificare i profili convenzionali di prelievo dell'energia elettrica, stabiliti dalla deliberazione n. 52/04, per gli impianti di illuminazione pubblica i cui punti di prelievo non sono trattati su base oraria al fine di garantire maggiore trasparenza e di eliminare le distorsioni nelle scelte dei clienti finali;
  • inserire il presente procedimento nell'ambito del test di Analisi di impatto della regolazione (Air) di cui alla deliberazione n. 58/05, dando mandato al Direttore della Direzione Energia Elettrica affinché svolga le valutazioni di cui ai precedenti alinea, e sviluppi le proposte all'Autorità di provvedimenti secondo le linee guida contenute nell'Allegato A alla medesima deliberazione

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti aventi ad oggetto la definizione delle modalità di determinazione convenzionale dell'energia elettrica prelevata nell'ambito del servizio di dispacciamento e conseguentemente di:
    1. convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, incontri con i soggetti interessati e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
    2. istituire, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, gruppi di lavoro con la partecipazione dei soggetti interessati;
    3. rendere disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione contenenti proposte di provvedimenti in materia;
  2. di tenere conto, nella formazione dei provvedimenti in esito al procedimento di cui al punto 1, delle esigenze generali di:
    1. consentire il trasferimento ai clienti finali del corretto segnale economico relativo al valore dell'energia elettrica nei diversi intervalli di tempo, indipendentemente dalla loro appartenenza al mercato vincolato o al mercato libero;
    2. garantire la trasparenza e la non discriminazione delle soluzioni di cui alla precedente lettera a), tenendo conto dei costi e dei benefici delle soluzioni proposte;
    3. garantire il coordinamento dell'intervento di cui al cui presente procedimento con l'evoluzione attesa del mercato vincolato e dei sistemi di tutela di alcune categorie di clienti finali posteriormente alla data di completa apertura del mercato elettrico alla domanda;
  3. di conferire mandato al Direttore responsabile della Direzione Energia Elettrica dell'Autorità per procedere:
    1. allo svolgimento delle attività conoscitive ed istruttorie per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1 e nel rispetto dei criteri di cui al punto 2;
    2. alle convocazioni e all'organizzazione degli incontri con gli operatori ritenuti necessari, fissandone le modalità in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo del procedimento;
    3. alla predisposizione di documenti per la consultazione e di proposte all'Autorità per gli interventi di competenza;
  4. di inserire il presente procedimento nell'ambito del test di Analisi di impatto della regolazione (Air) di cui alla deliberazione n. 58/05;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.