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Data pubblicazione: 31 ottobre 2008

Delibera 29 ottobre 2008

ARG/elt 157/08

Aggiornamento per l'anno 2009 dei corrispettivi di conguaglio compensativo da applicarsi all'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo in bassa tensione non trattati per fasce e serviti nel mercato libero nelle aree con ridotta diffusione dei sistemi di telegestione

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 ottobre 2008

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
  • l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato;
  • l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007 n. 278/07, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TILP);
  • la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 7 agosto 2008 prot. Autorità 24687 del 12 agosto 2008 (di seguito: comunicazione 7 agosto 2008).

Considerato che:

  • l'Autorità, con il TILP, ha introdotto con decorrenza 1 aprile 2008 la profilazione convenzionale per fasce, al fine di trasmettere al mercato al dettaglio, anche per i punti senza misurazione oraria, il segnale relativo al diverso valore dell'energia elettrica nel mercato all'ingrosso, ove tale energia ha una valorizzazione oraria, modificando pertanto la struttura dei costi sostenuti per l'approvvigionamento dell'energia elettrica nel mercato all'ingrosso;
  • dato il diverso grado di diffusione dei sistemi di telegestione nelle diverse aree di riferimento e, conseguentemente, il diverso grado di effettiva applicazione della profilazione convenzionale per fasce, il trasferimento del segnale di prezzo è possibile inizialmente solo nelle aree delle imprese distributrici ove vi sia una alta percentuale di punti di prelievo telegestiti;
  • nelle aree in cui la telegestione è ancora in fase iniziale, ossia le aree dove la maggioranza dei punti di prelievo è trattata monoraria, il costo sostenuto nel mercato all'ingrosso dagli utenti del dispacciamento è indipendente dal fatto che i punti di prelievo che gli stessi servono hanno caratteristiche di prelievo tra di loro diversificate e altresì diverse dal profilo di prelievo complessivo dell'area (PRA);
  • allo scopo di garantire in tutte le aree del sistema nazionale il trasferimento agli utenti del dispacciamento del segnale di prezzo relativo al diverso valore dell'energia elettrica nel mercato all'ingrosso, almeno in fase di conguaglio, il TILP prevede un conguaglio compensativo, complementare ed aggiuntivo a quello di regime liquidato annualmente, agli utenti del dispacciamento relativamente alle aree di riferimento a limitata diffusione dei sistemi di telegestione.

Considerato, inoltre, che:

  • il TILP stabilisce che:
    • in data 10 agosto di ciascun anno, sulla base dei dati ricevuti dalle imprese distributrici di riferimento, Terna pubblichi e comunichi all'Autorità le aree di riferimento relativamente alle quali nell'anno successivo si applica il conguaglio compensativo;
    • il conguaglio compensativo sia determinato per ciascun utente del dispacciamento applicando due distinti corrispettivi unitari all'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo corrispondenti a clienti domestici e a quella prelevata dai clienti diversi dai clienti domestici rientrati nel contratto di dispacciamento dell'utente medesimo nell'anno rilevante;
    • i corrispettivi unitari PdPnd siano determinati dall'Autorità in base alla stima delle differenze fra il PRA attribuito con la normativa vigente e il profilo di prelievo domestico utilizzato per la definizione dei prezzi del servizio di maggior tutela dell'anno corrente, nonché la stima per l'anno seguente della ripartizione dei clienti domestici e non domestici in bassa tensione trattati monorari; e che tali corrispettivi unitari siano pubblicati il 31 ottobre di ciascun anno a valere per l'anno successivo;
  • ai fini della determinazione dei corrispettivi unitari PdPnd da applicare nelle 27 aree di riferimento, individuate da Terna ai sensi di quanto previsto dal TILP, sono state utilizzate le informazioni circa i valori orari del PRA trasmessi da Terna con comunicazione 7 agosto 2008 e i livelli del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso e dei corrispettivi di dispacciamento attualmente disponibili.

Ritenuto:

  • opportuno tenere conto, ai fini della determinazione dei corrispettivi unitari PdPnd,delle potenziali differenze che possono sussistere tra le informazioni attualmente disponibili e i valori del PRA e dei prezzi all'ingrosso che si realizzeranno nel corso dell'anno 2009, diminuendo conseguentemente i livelli dei corrispettivi risultanti utilizzando le informazioni attualmente disponibili;
  • necessario pubblicare, ai sensi del TILP, i valori dei corrispettivi unitari PdPnd in vigore nell'anno 2009 ai fini della determinazione e della conseguente regolazione delle partite economiche di conguaglio compensativo nelle aree di riferimento ove la telegestione è ancora in fase iniziale, come pubblicate da Terna e comunicate all'Autorità

DELIBERA

  1. di approvare l'articolazione dei corrispettivi unitari per il conguaglio compensativo come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, la quale sostituisce, con decorrenza 1 gennaio 2009, la Tabella 1 del TILP;
  2. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione e produce effetti dall'1 gennaio 2009.

29 ottobre 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis


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