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Data pubblicazione: 12 giugno 2007

Delibera 11 giugno 2007

Delibera/Provvedimento 134/07

Istituzione di un elenco dei venditori di energia elettrica ai clienti finali in bassa tensione e modalità per l'iscrizione e la permanenza nel medesimo elenco

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 11 giugno 2007

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: la Direttiva);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 19 marzo 2007, n. 61/07 (di seguito: deliberazione n. 61/07);
  • il documento per la consultazione "Definizione di direttive agli esercenti l'attività di vendita di energia elettrica al dettaglio ai clienti finali in prospettiva della completa liberalizzazione della domanda", del 9 maggio 2007 (di seguito: documento per la consultazione 9 maggio 2007).

Considerato che:

  • l'articolo 21 della Direttiva prevede che, a partire dall'1 luglio 2007 sono idonei tutti i clienti finali e tale previsione è stata recepita con l'articolo 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 79/99, come novellato dall'articolo 1, comma 30 della legge n. 239/04;
  • l'articolo 3, comma 5, della Direttiva prevede, tra l'altro, che gli Stati membri garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera l), della legge n. 481/95 assegna all'Autorità la funzione di pubblicizzare e diffondere la conoscenza dello svolgimento dei servizi dalla stessa regolati al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi e finali;
  • con la deliberazione n. 61/07 l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione di direttive agli esercenti l'attività di vendita di energia elettrica al dettaglio (di seguito: i venditori) ai clienti finali al fine di definire:
    1. regole generali che i venditori sono ottenuti ad osservare per rendere disponibile ogni elemento conoscitivo utile per il cliente finale ad effettuare scelte consapevoli e ponderate per la selezione del venditore;
    2. regole per definire modalità di iscrizione a specifici elenchi da parte dei venditori, dietro presentazione e dichiarazione del possesso di alcuni requisiti minimi definiti dall'Autorità;
    3. regole per garantire la più ampia conoscenza dei venditori, attraverso la pubblicazione degli elenchi di cui alla precedente lettera e l'aggiornamento continuo dei medesimi elenchi;
  • l'iscrizione a specifici elenchi pubblicati dall'Autorità non costituisce alcun limite all'esercizio dell'attività di vendita in quanto, come previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 79/99, l'attività di vendita è libera; di converso consente di definire strumenti di tutela ai clienti finali in termini di garanzia di maggiore trasparenza, e possibilità di migliori scelte da parte dei clienti medesimi, in particolare quelli dotati di minore forza contrattuale;
  • l'Autorità, con il documento per la consultazione 9 maggio 2007, ha previsto l'istituzione di un elenco dei venditori che presentano particolari caratteristiche, proponendo:
    1. la definizione dell'ambito di applicazione, prevedendo che possano richiedere l'iscrizione all'elenco i venditori che servono o intendono servire i clienti finali connessi a reti con obbligo di connessione di terzi in bassa tensione;
    2. la definizione dei requisiti che i venditori devono dimostrare di possedere per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco;
    3. l'evidenziazione delle principali modalità di iscrizione nell'elenco;
    4. la definizione delle modalità per l'iscrizione all'elenco durante il primo periodo di applicazione;
  • i soggetti che hanno inviato osservazioni e proposte in risposta al documento per la consultazione 9 maggio 2007 hanno manifestato un generale consenso all'istituzione di un elenco dei venditori che servono o intendono servire i clienti finali dotati di minor forza contrattuale;
  • in merito all'ambito di applicazione dell'elenco:
    1. alcuni soggetti ritengono corretto limitare l'ambito di applicazione dell'elenco ai venditori che servono o intendono servire i clienti finali connessi a reti con obbligo di connessione di terzi in bassa tensione e tra questi un soggetto propone di limitare l'ambito di applicazione ai venditori che servono o intendono servire i clienti finali connessi a reti con obbligo di connessione di terzi in bassa tensione con potenza uguale o inferiore ai 30 (trenta) kW;
    2. alcuni soggetti ritengono opportuno limitare l'ambito di applicazione dell'elenco ai venditori che servono o intendono servire i clienti finali domestici;
    3. un soggetto propone di non limitare l'ambito di applicazione dell'elenco, essendo l'iscrizione di carattere facoltativo;
  • in merito ai requisiti che i venditori devono dimostrare di possedere per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco sono emerse, tra l'altro, le seguenti proposte:
    1. alcuni soggetti ritengono opportuno che i venditori debbano dimostrare, quale requisito tecnico, la titolarità di un contratto di dispacciamento in prelievo e che tale titolarità possa dispensare i venditori dalla dimostrazione del possesso di altri requisiti generali e specifici di capacità finanziaria e patrimoniale;
    2. alcuni soggetti propongono di individuare possibilità alternative alla presentazione di un giudizio di rischiosità futura del venditore per la dimostrazione del possesso dei requisiti specifici di capacità finanziaria e patrimoniale, quali, tra le altre, la presentazione di un giudizio di rischiosità futura relativo alle società controllanti, la presentazione di una dichiarazione di affidamento da parte di società controllanti o la presentazione di una dichiarazione di affidabilità da parte di una primaria banca.

Ritenuto opportuno:

  • prevedere che l'Autorità istituisca e pubblichi sul proprio sito internet un elenco dei venditori che servono o che intendono servire i clienti finali dotati di minore forza contrattuale e che presentano particolari requisiti;
  • definire l'ambito di applicazione dell'elenco con riferimento ai venditori che servono o che intendono servire i clienti finali connessi a reti con obbligo di connessione di terzi in bassa tensione, ritenendo che il criterio di connessione in bassa tensione permetta ragionevolmente di identificare per le finalità del presente provvedimento i clienti finali dotati di minore forza contrattuale;
  • prevedere che il venditore che presenta istanza per l'iscrizione all'elenco sia tenuto all'invio di informazioni che dimostrino il possesso dei requisiti e che, al fine della permanenza nell'elenco, il venditore iscritto debba provvedere ad aggiornare le informazioni inviate al momento dell'istanza, nonché sia tenuto all'adempimento di particolari obblighi;
  • definire le procedure per la presentazione dell'istanza per l'iscrizione nell'elenco, nonché delle procedure per l'aggiornamento e per l'integrazione delle informazioni da inviare all'Autorità ai fini di permanenza nell'elenco stesso;
  • definire il contenuto delle informazioni da inserire nell'elenco e da pubblicare sul sito internet dell'Autorità;
  • definire le procedure da adottare al fine dell'iscrizione nell'elenco durante il primo periodo di applicazione, vale a dire dall'1 luglio 2007 al 31 dicembre 2007

DELIBERA

  1. di approvare le disposizioni di cui all'Allegato A alla presente deliberazione
  2. di prevedere che, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, i venditori che intendono iscriversi all'elenco pubblicato sul sito internet dell'Autorità possono presentare istanza secondo quanto disposto nell'Allegato A;
  3. di conferire mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità affinché provveda a seguire la costituzione degli elenchi;
  4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico;
  5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Allegati: