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Data pubblicazione: 30 dicembre 2008

Delibera 29 dicembre 2008

VIS 115/08

Approvazione del programma annuale di controlli e verifiche ispettive nei confronti di società iscritte all'elenco venditori di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 giugno 2007, n. 134/07

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 dicembre 2008

Visti:

  • l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • gli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito: dPR n. 445/00);
  • l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 15 dicembre 2005, n. 273/05 (di seguito: deliberazione n. 273/05), recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2006, n. 105/06 (di seguito: deliberazione n. 105/06), con la quale è stato approvato il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali (di seguito: Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica) e sono state apportate modifiche al Codice di condotta commerciale per la vendita di gas;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2006, n. 152/06 (di seguito: deliberazione n. 152/06);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07 (di seguito: deliberazione n. 11/07), Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione;
  • la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2007, n. 110/07 (di seguito: deliberazione n. 110/07);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2007, n. 134/07 (di seguito: deliberazione n. 134/07);
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007 n. 156/07, come successivamente modificato e integrato;
  • il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008 - 2011, approvato con deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007 n. 333/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 gennaio 2008, ARG/elt 4/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 4/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 42/08).

Considerato che:

  • con la deliberazione n. 134/07 l'Autorità ha istituito un elenco di società qualificate per la vendita di energia elettrica ai clienti finali domestici e agli altri clienti finali connessi in bassa tensione (di seguito: elenco), definendo le modalità per l'iscrizione e la permanenza nel medesimo elenco;
  • l'articolo 5, commi 5.1 e 5.2, dell'Allegato A alla deliberazione n. 134/07 prevede che i venditori che presentano istanza di iscrizione all'elenco devono possedere determinati requisiti di forma societaria nonché requisiti generali e specifici di capacità finanziaria e patrimoniale;
  • l'articolo 5, comma 5.3, dell'Allegato A alla deliberazione n. 134/07 prevede, inoltre, alcune cause che risultano espressamente ostative ai fini dell'iscrizione all'elenco;
  • l'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione n. 134/07 prevede che i venditori che presentano istanza di iscrizione all'elenco attestino l'esistenza di un contratto di dispacciamento relativo ai punti di prelievo nella titolarità di clienti finali serviti e connessi in bassa tensione e che qualora il venditore, al momento della presentazione dell'istanza all'elenco, non serva clienti finali in bassa tensione sia tenuto ad attestare la conclusione, propria o da parte di un soggetto terzo, di un contratto di dispacciamento in prelievo entro 12 (dodici) mesi dalla data di iscrizione all'elenco;
  • l'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione n. 134/07 prevede altresì che i venditori iscritti all'elenco aggiornino, qualora si verifichino variazioni, le informazioni e la documentazione inviata all'Autorità all'atto dell'istanza secondo le modalità e le tempistiche previste dall'articolo 9 dell'Allegato A alla medesima deliberazione;
  • l'articolo 7 e l'articolo 5, comma 5.4 dell'Allegato A alla deliberazione n. 134/07 prevedono che il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 5.1, 5.2 e 5.3, fatta eccezione per quelli specifici di capacità finanziaria di cui al comma 5.2, lettera c, nonché gli obblighi relativi all'attestazione dell'esistenza di un contratto di dispacciamento, siano comunicati da ciascuna società che presenta istanza di iscrizione con dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, secondo gli allegati C, D ed E e le modalità riportate all'articolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione 134/07;
  • l'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione n. 134/07, prevede, tra l'altro, che i venditori iscritti all'elenco aggiornino le variazioni relative ai requisiti richiesti ai sensi del Titolo II della medesima deliberazione e le variazioni relative alle informazioni contenute nell'elenco ai sensi dell'articolo 3 secondo le modalità di cui all'articolo 7 non oltre trenta giorni dal verificarsi delle medesime variazioni;
  • la deliberazione n. 134/07 prevede che eventuali deroghe alle modalità di presentazione dell'istanza di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 7 dell'Allegato A alla medesima deliberazione siano concesse:
    1. con riferimento ai requisiti generali di capacità finanziaria e patrimoniale di cui al comma 5.1, lettera b) dell'Allegato A alla medesima deliberazione, per le società di recente costituzione che non svolgevano alcuna attività nell'anno precedente e che, pertanto, non dispongono di bilanci di esercizio approvati da sottoporre a controllo contabile;
    2. con riferimento all'attestazione dell'esistenza di un contratto di dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo serviti relativi ai clienti finali in bassa tensione di cui al comma 6.1, lettera a), dell'Allegato A alla medesima deliberazione, da presentare entro 12 mesi dalla data di iscrizione all'elenco, alle società che non svolgono l'attività di vendita a clienti finali in bassa tensione;
  • l'articolo 10 dell'Allegato della deliberazione n. 134/07 stabilisce infine le cause di cancellazione automatica dall'elenco e che ai sensi del medesimo articolo è previsto, in caso di violazioni delle disposizioni dell'Autorità in materia di vendita di energia elettrica, che l'Autorità si riservi di procedere alla cancellazione del venditore dall'elenco e che nel caso di dichiarazioni difformi, oltre alla cancellazione dall'elenco, vi possano essere anche seguiti di carattere penale ai sensi dell'articolo 76 del DPR n. 445/00.

Considerato inoltre che:

  • il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica approvato dall'Autorità con la deliberazione n. 105/06 fissa tra l'altro le regole generali di correttezza da osservare nella promozione delle offerte commerciali ed individua gli elementi minimi essenziali delle comunicazioni a scopo commerciale, nonché i principi generali per evitare comportamenti scorretti nelle attività di promozione presso i clienti finali;
  • l'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica prevede che, prima della conclusione del contratto o comunque entro dieci giorni dalla conclusione, se questa è avvenuta mediante tecniche di comunicazione a distanza che non consentono la trasmissione immediata del documento, debbano essere consegnati o trasmessi al cliente una copia del contratto, una nota informativa che riporta in calce gli elementi identificativi dell'esercente e dell'incaricato che ha proposto o concluso il contratto e una scheda riepilogativa dei corrispettivi, conforme allo schema predisposto dall'Autorità;
  • l'Autorità ha definito, con la deliberazione n. 152/06, disposizioni in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione che si applicano ai clienti serviti in maggior tutela (clienti domestici e piccole imprese connesse in bassa tensione) ed ai clienti del mercato libero connessi in bassa tensione;
  • l'Autorità ha previsto, con deliberazione n. 110/07, che i venditori sul mercato libero elettrico debbano consegnare al cliente finale una scheda di riepilogo dei corrispettivi per il confronto dei prezzi, la quale riassume il prezzo del servizio e gli eventuali sconti o bonus previsti dal contratto, secondo un modello che ricalca lo schema e le denominazioni dei quadri di dettaglio allegati alla delibera n. 152/06;
  • con la deliberazione n. 11/07 l'Autorità ha approvato il Testo integrato delle disposizioni in materia di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione;
  • con comunicazione interna del 23 dicembre 2008 la Direzione Mercati ha trasmesso alla Direzione Vigilanza e Controllo il programma annuale di controlli e verifiche ispettive da eseguire nei confronti di società iscritte all'elenco venditori di cui alla deliberazione 134/07.

Considerato infine che attualmente risultano iscritte all'elenco 85 società di vendita, di cui 71 iscritte nel corso del 2007 e 14 nel corso del 2008, e che delle 85 società 17 hanno iniziato l'attività di vendita a partire dal 2007 e quattro di queste sono state costituite successivamente al 2006.

Ritenuto che sia opportuno l'avvio del programma annuale di controlli e di verifiche ispettive nei confronti di società iscritte all'elenco venditori di cui alla deliberazione n. 134/07 ai fini di accertare il possesso effettivo dei requisiti ed il rispetto degli obblighi previsti dalla medesima deliberazione

DELIBERA

  1. di approvare il programma annuale di controlli e di verifiche ispettive nei confronti di società iscritte all'elenco venditori di cui alla deliberazione n. 134/07, sulla base del documento allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
  2. di disporre che le singole operazioni di controllo e di verifica ispettiva di cui al programma precedente siano effettuate congiuntamente, o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, da eseguire - nel caso di verifiche ispettive - entro il terzo giorno antecedente l'avvio delle attività ispettive di un avviso, per ciascun operatore interessato, recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
  3. di notificare il presente provvedimento mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento agli operatori interessati dalle verifiche ispettive;
  4. di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di incarico di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 2;
  5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 154, del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2009;
  6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

29 dicembre 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis


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