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Data pubblicazione: 22 marzo 2007

Delibera 19 marzo 2007

Delibera/Provvedimento 61/07

Avvio di procedimento per la definizione di direttive agli esercenti l'attività di vendita di energia elettrica al dettaglio ai clienti finali ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481/95

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 marzo 2007

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 25 maggio 1999, n. 78/99, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 1999, n. 158/99;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2005, n. 141/05.

Considerato che:

  • ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 è finalità dell'Autorità garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità, nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione sull'intero territorio nazionale, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera l), della legge n. 481/95 assegna all'Autorità la funzione di pubblicizzare e diffondere la conoscenza dello svolgimento dei servizi dalla stessa regolati al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi e finali;
  • l'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge n. 481/95, prevede che, per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'Autorità possa richiedere, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività;
  • l'articolo 2, comma 22, della legge n. 481/95, prevede che le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle loro funzioni;
  • l'articolo 5, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 79/99, come novellato dall'articolo 1, comma 30 della legge n. 239/04, stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 2007, è cliente idoneo ogni cliente finale;
  • lo status di cliente idoneo conferisce ai clienti finali il diritto potestativo di contrattare liberamente le condizioni di fornitura, fatti salvi i profili regolati;
  • la qualifica di cliente idoneo anche a clienti finali dotati di minore forza contrattuale pone l'esigenza di garantire, tra l'altro, massima conoscenza e affidabilità circa gli esercenti l'attività di vendita di energia elettrica al dettaglio;
  • tale esigenza può essere soddisfatta attraverso la definizione di direttive nei confronti degli esercenti aventi ad oggetto norme per l'individuazione degli esercenti l'attività di vendita di energia elettrica al dettaglio e la definizione di obblighi che garantiscano l'affidabilità di tali soggetti.

Ritenuto necessario:

  • avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto la definizione di direttive nei confronti degli esercenti l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali che preveda:
    1. regole che gli esercenti l'attività di vendita di energia elettrica al dettaglio sono tenuti ad osservare al fine di rendere disponibile ogni elemento conoscitivo utile per il cliente ad effettuare, quanto alla selezione del venditore, scelte consapevoli e ponderate, fornendo al contempo garanzia di affidabilità dei medesimi venditori;
    2. regole per definire modalità di iscrizione e di permanenza in specifici elenchi da parte degli esercenti l'attività di vendita di energia elettrica al dettaglio, dietro presentazione e dichiarazione del possesso di alcuni requisiti minimi definiti dall'Autorità;
    3. regole per garantire la più ampia conoscenza degli esercenti l'attività di vendita di energia elettrica al dettaglio, attraverso la pubblicazione degli elenchi di cui alla precedente lettera b) e l'aggiornamento continuo dei medesimi elenchi;
  • individuare alcune esigenze generali di cui tenere conto ai fini della formazione di tali provvedimenti

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto la definizione di direttive per gli esercenti l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali che preveda:
    1. regole che gli esercenti l'attività di vendita di energia elettrica al dettaglio sono tenuti ad osservare al fine di rendere disponibile ogni elemento conoscitivo utile per il cliente ad effettuare, quanto alla selezione del venditore, scelte consapevoli e ponderate, fornendo al contempo garanzia di affidabilità dei medesimi venditori;
    2. regole per definire modalità di iscrizione e di permanenza in specifici elenchi da parte degli esercenti l'attività di vendita di energia elettrica al dettaglio, dietro presentazione e dichiarazione del possesso di alcuni requisiti minimi definiti dall'Autorità ;
    3. regole per garantire la più ampia conoscenza degli esercenti l'attività di vendita di energia elettrica al dettaglio, attraverso la pubblicazione degli elenchi di cui alla precedente lettera b) e l'aggiornamento continuo dei medesimi elenchi;
  2. di tenere conto, nella formazione dei provvedimenti di cui al precedente alinea, delle esigenze generali di:
    1. promuovere la concorrenza, attraverso strumenti compatibili con l'attuale processo di liberalizzazione del mercato, garantendo al cliente finale la disponibilità di ogni elemento conoscitivo utile ad effettuare la selezione dei venditori;
    2. garantire un adeguato livello di tutela ai clienti idonei finali che si avvalgano del diritto di stipulare contratti con un venditore di propria scelta, con particolare riguardo ai clienti dotati di minore forza contrattuale;
  3. di conferire mandato al Direttore della Direzione Mercati affinché la medesima provveda:
    1. alla predisposizione di documenti per la consultazione e di proposte all'Autorità per gli interventi di competenza, in relazione allo sviluppo del procedimento;
       
    2. ad organizzare incontri con il coinvolgimento dei soggetti interessati, e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.