Seguici su:






Comunicato stampa

Energia: su internet "1° Luglio – Istruzioni per l'uso”, una guida all'apertura del mercato elettrico

Milano, 29 giugno 2007

Un ‘pacchetto' di misure a tutela del cittadino consumatore e un vademecum

con le ‘Istruzioni per l'uso' per conoscere le novità in arrivo e capire ancor

meglio la liberalizzazione del mercato elettrico e le opportunità che essa

offre.


Dal 1° luglio scatta la completa apertura del mercato e anche le famiglie

italiane potranno scegliere liberamente il loro fornitore di energia elettrica:

in vista di questo appuntamento sul sito dell'Autorità per l'energia

www.autorita.energia.it arrivano le ‘F.A.Q. – Istruzioni per l'uso', una serie

di domande e riposte, aperte anche alle indicazioni di chi le consulterà.

Divise in cinque macro sezioni, sono dedicate rispettivamente alle informazioni

su "La liberalizzazione per i clienti domestici”, "Il servizio elettrico nel

mercato liberalizzato”, "Cambiare il venditore”, "Il Contratto” e "Confronto tra

offerte economiche”.


Le domande a cui si dà risposta vanno così dai temi più generali ("Quali servizi

vengono liberalizzati?”, " La liberalizzazione porterà vantaggi?”), a quelli più

tecnici ("Cosa cambia per il costo del servizio?”, "Chi legge il contatore?”,

"Come si fa a cambiare il venditore?”, "Bisogna sostituire il contatore?”) o

ancora più dettagliate ("Costa cambiare il venditore?”, "Cosa devo verificare in

un contratto?”, "Quanto tempo ho per ripensarci?”, "Come faccio a confrontare i

prezzi delle diverse offerte?”). In totale sono quasi 40 domande e risposte per

avvicinare il cittadino-consumatore al mercato liberalizzato dell'elettricità.



Il ‘pacchetto 1° luglio' con le misure dell'Autorità per l'energia elettrica

e il gas


Le ‘F.A.Q. - Istruzioni per l'uso' sono l'ultima delle iniziative per

promuovere una transizione positiva dal mercato "vincolato” a quello libero e ai

relativi sistemi di tutela. In vista della liberalizzazione, l'Autorità ha già

adottato un ‘pacchetto 1° luglio' con una serie di interventi: il codice di

condotta commerciale; le schede di confronto prezzi; l'elenco delle società di

vendita qualificate; gli standard qualitativi per i call center; il ‘prezzo di

tutela' per l'energia e la tariffa di transizione - per mantenere un sistema di

garanzie diffuse e, allo stesso tempo, assicurare una scelta libera, conveniente

e consapevole al cittadino consumatore.


Da lunedì 2 luglio sarà anche attivo un call center con un numero verde

800.166.654 promosso dall'Autorità per l'energia e gestito dall'Acquirente Unico

per informare i consumatori.

L'obiettivo della liberalizzazione, infatti, è di far sì che tutti i clienti

finali possano via via beneficiare dei vantaggi prodotti da un crescendo della

concorrenza, a favore di prezzi sempre più convenienti e di qualità dei servizi

migliore. Qui di seguito, ecco che cosa cambia e gli ultimi provvedimenti messi

in campo dall'Autorità per l'energia.


Che cosa succede dal 1° luglio


Dal 1° luglio 2007 in Italia, come nel resto d'Europa, scatta la completa

liberalizzazione della domanda di energia, in attuazione delle Direttive UE 54

(elettricità) e 55 (gas) del 2003. Si tratta di una ‘rivoluzione' che nel nostro

Paese riguarda quasi 30 milioni di famiglie che potranno rivolgersi a venditori

di energia elettrica anche diversi da quello da cui sono state rifornite sino ad

ora, scegliendo l'offerta ritenuta più interessante.


Attualmente poteva cambiare fornitore di elettricità solo chi aveva una partita

Iva. Per il gas, invece, tutti i consumatori possono scegliersi il venditore già

dal gennaio 2003, in quanto l'Italia ha anticipato le scadenze europee sulla

liberalizzazione.


Tariffe addio: che cosa cambia con il passaggio dal ‘vecchio' al ‘nuovo'

sistema


Fino al 30 giugno le famiglie italiane hanno pagato la bolletta dell'energia

elettrica in base a tariffe fissate dall'Autorità (D2 o D3). La più diffusa è la

D2, applicata a tutte le famiglie residenti con potenza impegnata fino a 3 kW (kilowatt);

vi è poi la tariffa D3 applicata ai non residenti (in pratica le seconde case),

e ai residenti con una potenza impegnata oltre i 3 kW. Queste tariffe, oltre

alle imposte, comprendevano sostanzialmente tre gruppi di voci: l'energia e la

sua commercializzazione, i costi di trasporto e misura, gli oneri generali del

sistema elettrico (contributi per la ricerca, le fonti rinnovabili, lo

smaltimento scorie nucleari, etc) previsti per legge.


Dal 1° luglio, si esce dal vecchio sistema delle tariffe e si passa a bollette

calcolate sommando prezzi e tariffe. Il prezzo dell'energia sarà

determinato liberamente dal mercato, tramite le offerte delle diverse società di

vendita. Restano invece soggetti a tariffe dell'Autorità le altre voci: i

servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia (che necessitano di

infrastrutture e non possono essere messi in concorrenza) e gli oneri generali

di sistema già citati. La nuova bolletta, dunque, sarà composta, oltre che dalle

imposte, da un prezzo (dell'energia) e una tariffa (per i servizi legati a

infrastrutture).


Come funzionerà il servizio: venditori e distributori


Nel mercato libero, le imprese di vendita al dettaglio acquistano l'energia

elettrica all'ingrosso per venderla ai propri clienti, inviano le bollette per

il pagamento del servizio e garantiscono ai clienti le prestazioni commerciali

indicate nel contratto.

Il distributore, da parte sua, continua ad assicurare che il trasporto

dell'energia sulla rete avvenga con continuità ed efficienza fino al contatore

incluso e interviene in caso di guasto sugli impianti che portano l'energia alle

case.


La tutela dei consumatori


L'Autorità per l'energia, anche sulla base del decreto legge n. 73 del 18 giugno

2007, ha predisposto una serie di iniziative e di strumenti, in modo da

assicurare un sistema di tutele, in particolare alle famiglie e ai piccoli

consumatori.


Per i clienti che non scelgono un venditore sul mercato libero, è comunque

garantito un servizio di buona qualità a un prezzo ragionevole da parte di

specifici venditori presenti nelle diverse aree del Paese. Si tratta di

‘condizioni standard' previste dal decreto del governo e fissate dall'Autorità.

Tali ‘condizioni standard' riguardano i prezzi dell'energia (che ogni venditore

dovrà obbligatoriamente includere fra le proprie offerte ai piccoli consumatori)

ed i livelli minimi di qualità commerciale.


Venditori e distributori dovranno continuare a rispettare gli standard minimi di

qualità (p. es. tempestività nel fornire le prestazioni maggiormente richieste

dai clienti, tempo massimo per un nuovo allacciamento, o per riparare un guasto

del contatore).


Nuova agevolazione sociale e sconti alle categorie più bisognose


La definizione di nuove agevolazioni sociali per i clienti domestici si rende

necessaria perché nell'attuale sistema, con la tariffa D2, se si consuma poco,

si paga l'energia elettrica meno del suo costo; invece, se si consuma molto, o

se si ha la tariffa, si paga molto di più per sussidiare gli altri. Il sussidio

attuale, quindi, non è legato ad alcun criterio di necessità o di condizione

sociale, bensì ai soli consumi.


La riforma di questo meccanismo di sussidi incrociati, è allo studio e sarà

possibile non appena il Governo avrà indicato i criteri necessari per definire

una nuova e migliore protezione sociale, individuando le categorie più bisognose

(bassi livelli di reddito, famiglie numerose, malati che necessitano di

apparecchiature energivore). Per motivi di gradualità di impatto sulla

clientela, i sussidi incrociati saranno ancora presenti dopo il 1° luglio,

trasferiti però sulle voci soggette a tariffa. Da parte sua l'Autorità ha

proposto un meccanismo di "sconti” da applicare a qualsiasi proposta commerciale

che anche i consumatori "bisognosi” vogliano liberamente scegliere per

soddisfare al meglio le proprie esigenze.


Altre iniziative dell'Autorità per il 1° luglio

  • Il Codice di condotta commerciale: nuove regole per gli operatori

    Dal 1°gennaio 2007 l'Autorità ha introdotto il Codice di condotta commerciale con le regole comportamentali e di correttezza e trasparenza che i venditori devono applicare per la promozione delle offerte, la conclusione o la modifica del contratto, in modo da garantire ai clienti tutte le informazioni necessarie e la possibilità di confrontare i prezzi delle offerte.

  • Bollette più semplici e trasparenti

    L'Autorità ha approvato una Direttiva sulla trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità. In sostanza, la bolletta dell'energia elettrica è stata modificata migliorandone la leggibilità, la comprensibilità, la chiarezza e la completezza, per consentire al cliente di verificare più agevolmente consumi e spese.
    La bolletta deve inoltre contenere alcune informazioni aggiuntive per agevolare il cliente nel rapporto con il fornitore (ad esempio come inoltrare un reclamo, le procedure in caso di mancato o tardivo pagamento della bolletta) e prevedere uno "spazio” per le comunicazioni dell'Autorità ai clienti; inoltre, deve contenere informazioni sulla tipologia di consumo (consumi medi giornalieri, annuali, se possibile ripartiti in fasce orarie) e, in prospettiva, sul mix di fonti per la produzione di elettricità e la tipologia degli impianti.

  • Una scheda per confrontare le offerte

    Per ridurre la possibilità di comportamenti poco trasparenti e agevolare le scelte, l'Autorità ha reso obbligatoria una scheda di confronto prezzi che i venditori devono presentare insieme alle nuove proposte commerciali per forniture a partire dal 1° luglio. La scheda evidenzia, per cinque diversi livelli di consumo, la spesa annua presunta se il cliente aderisce all'offerta commerciale proposta, la spesa annua presunta nel caso opti per le condizioni standard dell'Autorità, le differenze tra le due alternative sia in valori assoluti che in percentuale.

  • Su Internet un elenco di società di vendita per facilitare la scelta del consumatore

    Da luglio, sarà consultabile sul sito internet dell'Autorità un elenco delle società di vendita che soddisfano alcuni requisiti di affidabilità, per permettere ai consumatori di conoscere meglio i venditori sul mercato. L'iscrizione all'elenco è volontaria, ma per poter ottenerla i venditori devono possedere alcuni requisiti, definiti dall'Autorità, che riguardano ad esempio la solidità finanziaria e la diffusione della propria rete commerciale sul territorio.

  • Migliore qualità del servizio dai call center dei venditori

    L'Autorità ha fissato standard di qualità obbligatori anche per i call center delle aziende di vendita, per migliorare il loro livello di servizio (es: standard minimi sulla semplicità di accesso, chiamate gratis almeno da rete fissa, tempi di attesa massimi). Per le aziende che daranno ai clienti un'assistenza migliore rispetto ai requisiti minimi stabiliti è prevista una "graduatoria di merito” dei call center basata su un sistema di punteggio.

  • Regole più semplici di recesso per i clienti domestici

    L'Autorità ha armonizzato le regole sul diritto di recesso (l'azione unilaterale che estingue un rapporto contrattuale in corso) rendendole più semplici e quanto più favorevoli possibile per i consumatori. Ad esempio, sia per l'elettricità che per il gas, il tempo di preavviso, che il consumatore deve dare al proprio fornitore, non può essere superiore ad un mese; di contro, il preavviso del fornitore al consumatore non può essere inferiore a sei mesi, salvo diverso accordo fra le parti.

  • Il call center e il numero verde

    Un altro strumento a disposizione del cittadino consumatore, è il Servizio di informazione sulla liberalizzazione del mercato elettrico assicurato dal call center, promosso dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e attivato dall'Acquirente Unico. E' possibile contattare il call-center per:
    Telefono al n° verde 800.166.654
    Fax al n° verde 800.185.024
    e-mail all'indirizzo info@au-energia.it

  • Altre iniziative allo studio per agevolare i consumatori a confrontare le offerte

    L'Autorità intende inoltre individuare ulteriori strumenti per aiutare i clienti a confrontare i prezzi delle diverse offerte, quali, ad esempio, la definizione di indici sintetici; motori di calcolo della spesa annua del cliente; siti indipendenti di comparazione delle offerte, etc. Questi temi sono al centro di un "tavolo” di confronto già aperto con le Associazioni dei consumatori e delle imprese di vendita.

Documenti collegati

Atti: