Data pubblicazione: 29 July 2009
Delibera 27 July 2009
VIS 80/09
Controlli tecnici della qualità del gas per il periodo 1 ottobre 2009 - 30 settembre 2010
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 27 luglio 2009
Visti:
- la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
- il regio decreto 23 marzo 1940, n. 744;
- la legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (di seguito: legge n. 1083/71);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni recante: "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" (di seguito: Codice dei contratti);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 recante: "Approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimico - fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2002, n. 43/02 (di seguito: deliberazione n. 43/02);
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03;
- la deliberazione dell'Autorità, 22 luglio 2004, n. 125/04 (di seguito: deliberazione n. 125/04);
- la deliberazione dell'Autorità, 27 luglio 2005, n. 157/05 (di seguito: deliberazione n. 157/05);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05 (di seguito: deliberazione n. 273/05), recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la deliberazione dell'Autorità, 26 luglio 2006, n. 164/06 (di seguito: deliberazione n. 164/06);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07;
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2007, n. 181/07 (di seguito: deliberazione n. 181/07);
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2008, VIS 63/08 (di seguito: deliberazione VIS 63/08);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, che ha approvato la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, relativa alla Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, che ha approvato il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 5 giugno 2009, ARG/gas 69/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 69/09);
- la determinazione del Direttore Generale dell'Autorità 14 ottobre 2004, n. 151/04 (di seguito: determina n. 151/04).
Viste altresì:
- la deliberazione del 18 dicembre 2008, GOP 61/08 con cui l'Autorità ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2009.
Considerato che:
- l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95, prevede che l'Autorità promuova la tutela degli interessi di utenti e consumatori, armonizzando il sistema tariffario con obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- l'articolo 2, comma 12, lettera c), della legge n. 481/95, prevede che l'Autorità controlli le condizioni di svolgimento dei servizi, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, garantendo il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
- l'articolo 2, comma 22, della legge n. 481/95, prevede che le pubbliche amministrazioni e le imprese siano tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle loro funzioni;
- con la deliberazione ARG/gas 120/08, l'Autorità ha imposto agli esercenti il servizio di distribuzione del gas l'obbligo di effettuare un numero minimo di misure del grado di odorizzazione del gas per ogni impianto di distribuzione da essi gestito;
- una adeguata odorizzazione del gas consente di avvertire eventuali dispersioni e, conseguentemente, limitare i rischi derivanti dall'utilizzo del gas;
- la deliberazione n. 43/02 prevede che, nell'erogazione di tutti i servizi del mercato del gas naturale, l'esercente adegui la determinazione del corrispettivo per il servizio erogato al potere calorifico superiore effettivo;
- il TIVG stabilisce che alcuni corrispettivi unitari delle condizioni economiche del servizio di tutela siano trasformati in euro/Smc attraverso l'applicazione del potere calorifico superiore convenzionale della località e che siano applicati ai volumi espressi in Smc, determinati ai sensi delle disposizioni contenute nella RTGD;
- la deliberazione ARG/gas 69/09 ha stabilito che i criteri per il calcolo del potere calorifico convenzionale siano mantenuti inalterati con riferimento all'intero anno termico 2008-2009, prevedendo conseguentemente che continuino ad applicarsi i valori attualmente utilizzati;
- il funzionamento in condizioni di sicurezza delle apparecchiature istallate presso i clienti finali dipende anche dai valori di pressione relativa del gas;
- i controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa del gas devono essere effettuati secondo una procedura standardizzata e resa preventivamente nota agli esercenti;
- la deliberazione n. 273/05 prevede la possibilità di avvalersi, per l'effettuazione di controlli tecnici, della collaborazione della Guardia di Finanza, nell'ambito e con le modalità previste dal Protocollo di Intesa;
- le deliberazioni n. 125/04, n. 157/05, n. 164/06, n. 181/07 e VIS 63/08 hanno disposto di svolgere, rispettivamente nei periodi 1 novembre 2004 - 30 settembre 2005, 1 ottobre 2005 - 30 settembre 2006, 1 ottobre 2006 - 30 settembre 2007, 1 ottobre 2007 - 30 settembre 2008 e 1 ottobre 2008 - 30 settembre 2009, controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa del gas, nei confronti delle imprese distributrici;
- nel corso della campagna di cui alla deliberazione VIS 63/08, consistente in sessanta controlli tecnici, sono stati riscontrati tre impianti con grado di odorizzazione non conforme alla legislazione e normativa vigente in materia;
- con lettere in data 28 novembre 2008 (prot. AU 0037323), 28 novembre 2008 (prot. AU 0037324), 3 dicembre 2008 (prot. AU 0038077), 3 dicembre 2008 (prot. AU 0038078), 13 febbraio 2009 (prot. AU 0006837) e 16 febbraio 2009 (prot. AU 0007207), il Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità e il Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità hanno inviato alle Procure della Repubblica competenti le denunce ai sensi della legge n. 1083/71 per i casi di non conformità alla legislazione e normativa vigente in materia;
- con comunicazione interna in data 25 giugno 2009 (prot. DCQS/Int./01609) la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio ha trasmesso alla Direzione Vigilanza e Controllo l'elenco dei distributori e dei relativi impianti di distribuzione da sottoporre a controllo della qualità del gas per il periodo 1 ottobre 2009 - 30 settembre 2010;
- le deliberazioni n. 125/04, n. 157/05, n. 164/06, n. 181/07 e VIS 63/08 hanno disposto di avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli tecnici, della Stazione Sperimentale per i Combustibili, con sede in S. Donato Milanese (di seguito: Stazione Sperimentale per i Combustibili);
- la mancata effettuazione delle operazioni di controllo tecnico comporta l'impossibilità di accertare eventuali situazioni di pericolo;
- l'effettuazione dei controlli tecnici ai sensi della deliberazione VIS 63/08 ha confermato la validità della procedura approvata con determina n. 151/04, a meno di alcune modifiche da adottarsi in sede di revisione della procedura medesima.
Considerato altresì che:
- la Stazione Sperimentale per i Combustibili è un istituto sperimentale fondato nel 1940 tramite il Regio Decreto n. 744 del 23 marzo 1940;
- la Stazione Sperimentale per i Combustibili - a seguito del riordino delle stazioni sperimentali per l'industria, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, avvenuto a seguito dell'emanazione del decreto legislativo n. 540 del 29 ottobre 1999 - ha assunto la natura giuridica di ente pubblico economico, sotto la vigilanza del Ministero Industria, ispirandosi a principi di autonomia statutaria e organizzativa, con specifiche competenze che comprendono i produttori di combustibili primari (gas naturale, petrolio grezzo, combustibili solidi), le industrie di trasformazione e grandi importatrici di combustibili, i combustibili alternativi (biocombustibili, combustibili da rifiuti, biomasse) attraverso analisi, studi, e ricerche su aspetti merceologici, energetici, motoristici, ambientali, di sicurezza e normativi;
- l'art. 57, commi 1 e 2 lettera b) del Codice dei contratti prevede espressamente la possibilità di affidare contratti pubblici unicamente ad un unico e predeterminato operatore economico che svolge la propria attività in virtù di diritti esclusivi.
Ritenuto opportuno:
- effettuare, nel periodo 1 ottobre 2009 - 30 settembre 2010, una campagna di sessanta (60) controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa del gas nei confronti delle imprese distributrici;
- in caso di mancata collaborazione o di comportamenti da parte della impresa distributrice che rendano impossibile l'effettuazione dei controlli, prevedere l'effettuazione di una ispezione, fatto salvo l'avvio di una istruttoria formale per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
- dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità affinché:
- provveda all'aggiornamento della procedura per lo svolgimento dei controlli tecnici, approvata con determina n. 151/04, ai fini di specificare in fase di chiamata al centralino di pronto intervento che, in caso di mancata collaborazione o di comportamenti da parte della impresa distributrice che rendano impossibile l'effettuazione dei controlli, l'Autorità potrà disporre l'effettuazione di una ispezione, fatto salvo l'avvio di una istruttoria formale per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria;
- pubblichi la procedura di cui alla precedente lettera a) sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it e la comunichi alle principali Associazioni di categoria dei distributori di gas, al fine di garantirne la conoscenza;
- avvalersi, per lo svolgimento dei controlli tecnici previsti per il periodo 1 ottobre 2009 - 30 settembre 2010, della Stazione Sperimentale per i Combustibili, in quanto Ente pubblico economico che si pone in una posizione di indipendenza rispetto ai soggetti regolati in ambito nazionale tale da rispettare e garantire il carattere di terzietà dell'azione;
- avvalersi, per l'effettuazione dei medesimi controlli, della collaborazione della Guardia di Finanza, nell'ambito e con le modalità previste dal Protocollo di Intesa
DELIBERA
- di svolgere, nel periodo 1 ottobre 2009 - 30 settembre 2010, n. sessanta (60) controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa del gas, nei confronti delle imprese distributrici;
- di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità affinché:
- provveda all'aggiornamento della procedura per lo svolgimento dei controlli tecnici, approvata con determina n. 151/04, ai fini di specificare in fase di chiamata al centralino di pronto intervento che, in caso di mancata collaborazione o di comportamenti da parte della impresa distributrice che rendano impossibile l'effettuazione dei controlli, l'Autorità potrà disporre l'effettuazione di una ispezione, fatto salvo l'avvio di una istruttoria formale per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria;
- pubblichi la procedura di cui alla precedente lettera a) sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it e la comunichi alle principali Associazioni di categoria dei distributori di gas;
- di avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli tecnici, della Stazione Sperimentale per i Combustibili, in quanto Ente pubblico economico che si pone in una posizione di indipendenza rispetto ai soggetti regolati in ambito nazionale tale da rispettare e garantire il carattere di terzietà dell'azione;
- di avvalersi, per l'effettuazione dei medesimi controlli, della collaborazione della Guardia di Finanza, nell'ambito e con le modalità previste dal Protocollo di Intesa;
- di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Stazione Sperimentale per i Combustibili;
- di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva, riguardante le prestazioni della Stazione Sperimentale per i Combustibili per le attività relative ai predetti controlli tecnici, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 155, del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio 2009 - 31 dicembre 2009;
- di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva, riguardante le prestazioni della Guardia di Finanza per le attività relative ai predetti controlli tecnici, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 154, del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio 2009 - 31 dicembre 2009;
- di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità per le azioni a seguire;
- di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.
27 luglio 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis
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