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Data pubblicazione: 16 juuli 2008

Delibera 07 juuli 2008

VIS 63/08

Controlli tecnici della qualità del gas per il periodo 1 ottobre 2008 - 30 settembre 2009

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 luglio 2008

Visti:

  • la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
  • il regio decreto 23 marzo 1940, n. 744;
  • la legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (di seguito: legge n. 1083/71);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00);
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01;
  • la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2002, n. 43/02 (di seguito: deliberazione n. 43/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 5 giugno 2002, n. 104/02 (di seguito: deliberazione n. 104/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03;
  • la deliberazione dell'Autorità, 22 luglio 2004, n 125/04 (di seguito: deliberazione n. 125/04);
  • la deliberazione dell'Autorità, 29 settembre 2004, n. 168/04 successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 168/04);
  • la deliberazione dell'Autorità, 27 luglio 2005, n 157/05 (di seguito: deliberazione n. 157/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05 (di seguito: deliberazione n. 273/05), recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
  • la deliberazione dell'Autorità, 26 luglio 2006, n. 164/06 (di seguito: deliberazione n. 164/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2007, n. 181/07;
  • la deliberazione del 27 dicembre 2007, n. 340/07 con cui l'Autorità ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 1° gennaio 2008- 31 dicembre 2008.
  • la determinazione del Direttore Generale dell'Autorità 14 ottobre 2004, n. 151/04 (di seguito: determina n. 151/04).

Considerato che:

  • l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95, prevede che l'Autorità promuova la tutela degli interessi di utenti e consumatori, armonizzando il sistema tariffario con obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera c), della legge n. 481/95, prevede che l'Autorità controlli le condizioni di svolgimento dei servizi, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, garantendo il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
  • l'articolo 2, comma 22, della legge n. 481/95, prevede che le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle loro funzioni;
  • con la deliberazione n. 168/04, l'Autorità ha imposto agli esercenti il servizio di distribuzione del gas l'obbligo di effettuare un numero minimo di misure del grado di odorizzazione del gas per ogni impianto di distribuzione da essi gestito;
  • una adeguata odorizzazione del gas consente di avvertire eventuali dispersioni e, conseguentemente, limitare i rischi derivanti dall'utilizzo del gas;
  • la deliberazione n. 237/00 ha disposto che le tariffe di distribuzione del gas siano adeguate al potere calorifico superiore del gas, individuato sulla base delle particolari modalità di calcolo di cui all'articolo 16 della medesima deliberazione;
  • la deliberazione n. 43/02 prevede che, nell'erogazione di tutti i servizi del mercato del gas naturale, l'esercente adegui la determinazione del corrispettivo per il servizio erogato al potere calorifico superiore effettivo;
  • il funzionamento in condizioni di sicurezza delle apparecchiature istallate presso i clienti finali dipende anche dai valori di pressione relativa del gas;
  • i controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa del gas devono essere effettuati secondo una procedura standardizzata e resa preventivamente nota agli esercenti;
  • la deliberazione n. 104/02 prevede la possibilità di affidare studi, ricerche, sperimentazioni, speciali analisi economiche, giuridiche e legali, tecniche e finanziarie, nonché controlli e ispezioni, a persone, ditte o istituzioni, aventi alta, comprovata e documentata esperienza;
  • la deliberazione n. 273/05 prevede la possibilità di avvalersi, per l'effettuazione di controlli tecnici, della collaborazione della Guardia di Finanza, nell'ambito e con le modalità previste dal Protocollo di Intesa;
  • le deliberazioni n. 125/04, n. 157/05, n. 164/06 e n. 181/07 hanno disposto di svolgere, rispettivamente nei periodi 1 novembre 2004 - 30 settembre 2005, 1 ottobre 2005 - 30 settembre 2006, 1 ottobre 2006 - 30 settembre 2007 e 1 ottobre 2007 - 30 settembre 2008, controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa del gas, nei confronti delle imprese di distribuzione;
  • nel corso della campagna di cui alla deliberazione n. 181/07, consistente in cinquanta controlli tecnici, sono stati riscontrati quattro impianti con grado di odorizzazione non conforme alla legislazione e normativa vigente in materia;
  • con lettere in data 12 novembre 2007 (prot. EA/M07/5396/ea), 13 novembre 2007 (prot. AG/M07/5456), 12 dicembre 2007 (prot. EA/M07/5870/ea), 14 dicembre 2007 (prot. AG/M07/5980), 18 febbraio 2008 (prot. n. 0004216), 28 febbraio 2008 (prot. 005810), 14 marzo 2008 (prot. n. 0007614) e 24 aprile 2008 (prot. 012191), il Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo e il Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità hanno inviato alle Procure della Repubblica competenti le denunce ai sensi della legge n. 1083/71 per i casi di non conformità alla legislazione e normativa vigente in materia;
  • con comunicazione interna in data 25 giugno 2008 (prot. DCQS/Int./01608) la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio ha trasmesso alla Direzione Vigilanza e Controllo l'elenco dei distributori e dei relativi impianti di distribuzione da sottoporre a controllo della qualità del gas per il periodo 1 ottobre 2008 - 30 settembre 2009;
  • le deliberazioni n. 125/04, n. 157/05, n. 164/06 e n. 181/07 hanno disposto di avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli tecnici, della Stazione Sperimentale per i Combustibili, con sede in S. Donato Milanese (di seguito: Stazione Sperimentale per i Combustibili);
  • l'effettuazione dei controlli tecnici ai sensi della deliberazione n. 181/07 ha confermato la validità della procedura approvata con determina n. 151/04 a meno di alcune modifiche da adottarsi in sede di revisione della procedura medesima.

Ritenuto opportuno:

  • effettuare, nel periodo 1 ottobre 2008 - 30 settembre 2009, una campagna di sessanta (60) controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa del gas nei confronti delle imprese di distribuzione;
  • dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità affinché:
    1. provveda all'aggiornamento della procedura per lo svolgimento dei controlli tecnici, approvata con determina n. 151/04, ai fini di:
      1. specificare, in fase di richiesta dell'ubicazione dei gruppi di riduzione finale, che questi siano in bassa pressione e che servano più di un cliente finale;
      2. garantire maggiore sicurezza nelle operazioni di misurazione della pressione, evitando di avere fiamme libere in prossimità del gruppo di riduzione finale;
      3. adeguare la terminologia utilizzata nella procedura alle indicazioni del SINAL;
    2. pubblichi la procedura modificata di cui alla precedente lettera a) nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) e la comunichi alle principali Associazioni di categoria dei distributori di gas, al fine di garantirne la conoscenza;
  • avvalersi, per lo svolgimento dei controlli tecnici previsti per il periodo 1 ottobre 2008 - 30 settembre 2009, della Stazione Sperimentale per i Combustibili, in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia e istituzionalmente preposta a tali fini;
  • avvalersi, per l'effettuazione dei medesimi controlli, della collaborazione della Guardia di Finanza, nell'ambito e con le modalità previste dal Protocollo di Intesa

DELIBERA

  1. di svolgere, nel periodo 1 ottobre 2008 - 30 settembre 2009, n. sessanta (60) controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa del gas, nei confronti delle imprese di distribuzione;
  2. di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità affinché:
    1. provveda all'aggiornamento della procedura per lo svolgimento dei controlli tecnici, approvata con determina n. 151/04, ai fini di:
      1. specificare, in fase di richiesta dell'ubicazione dei gruppi di riduzione finale, che questi siano in bassa pressione e che servano più di un cliente finale;
      2. garantire maggiore sicurezza nelle operazioni di misurazione della pressione, evitando di avere fiamme libere in prossimità del gruppo di riduzione finale;
      3. adeguare la terminologia utilizzata nella procedura alle indicazioni del SINAL;
    2. pubblichi la procedura di cui alla precedente lettera a) nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) e la comunichi alle principali associazioni di categoria dei distributori di gas;
  3. di avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli tecnici, della Stazione Sperimentale per i Combustibili, in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia e istituzionalmente preposta a tali fini;
  4. di avvalersi, per l'effettuazione dei medesimi controlli, della collaborazione della Guardia di Finanza, nell'ambito e con le modalità previste dal Protocollo di Intesa;
  5. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Tutela mercati della Guardia di Finanza;
  6. di trasmettere il presente provvedimento alla Stazione Sperimentale per i Combustibili;
  7. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva, riguardante le prestazioni della Stazione Sperimentale per i Combustibili per le attività relative ai predetti controlli tecnici, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 155, del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio 2008 - 31 dicembre 2008;
  8. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva, riguardante le prestazioni della Guardia di Finanza per le attività relative ai predetti controlli tecnici, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 154, del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio 2008 - 31 dicembre 2008;
  9. di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità per le azioni a seguire;
  10. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

7 luglio 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis