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Delibera 22 July 2004

Delibera/Provvedimento 125/04

Controlli tecnici della qualità del gas per il periodo 1 novembre 2004 - 30 settembre 2005 

Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 23 luglio 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
GU n. 203 del 30.8.04

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 luglio 2004

Visti:

  • il regio decreto 23 marzo 1940, n. 744;
  • la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68/01;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;
  • la delibera dell'Autorità 18 dicembre 1998, n. 154/98;
  • la deliberazione dell'Autorità 2 marzo 2000, n. 47/00;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 236/00 come modificata dalla deliberazione dell'Autorità 24 gennaio 2001, n. 5/01 (di seguito: deliberazione n. 236/00);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00);
  • la deliberazione dell'Autorità 14 settembre 2001, n. 199/01 (di seguito: deliberazione n. 199/01);
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01;
  • la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2002, n. 43/02 (di seguito: deliberazione n. 43/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 5 giugno 2002, n. 104/02 (di seguito: deliberazione n. 104/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2002, n. 221/02;
  • la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03;
  • la deliberazione dell'Autorità, 12 dicembre 2003, n. 152/03;
  • la deliberazione dell'Autorità, 30 gennaio 2004, n. 4/04;
  • la deliberazione dell'Autorità, 18 marzo 2004, n. 40/04.

Considerato che:

  • l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95, prevede che l'Autorità promuova la tutela degli interessi di utenti e consumatori, armonizzando il sistema tariffario con obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera c), della legge n. 481/95, prevede che l'Autorità controlli le condizioni di svolgimento dei servizi, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, garantendo il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
  • l'articolo 2, comma 22, della legge n. 481/95, prevede che le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle loro funzioni;
  • con la deliberazione n. 236/00, l'Autorità ha imposto agli esercenti il servizio di distribuzione del gas l'obbligo di effettuare un numero minimo di misure del grado di odorizzazione del gas per ogni impianto di distribuzione da essi gestito;
  • una adeguata odorizzazione del gas consente di avvertire eventuali dispersioni e, conseguentemente, limitare i rischi derivanti dall'utilizzo del gas;
  • la deliberazione n. 237/00 ha disposto che le tariffe di distribuzione del gas siano adeguate al potere calorifico superiore del gas, individuato sulla base delle particolari modalità di calcolo di cui all'articolo 16 della medesima deliberazione;
  • la deliberazione n. 43/02 prevede che, nell'erogazione di tutti i servizi del mercato del gas naturale, l'esercente adegui la determinazione del corrispettivo per il servizio erogato al potere calorifico superiore effettivo;
  • il funzionamento in condizioni di sicurezza delle apparecchiature istallate presso i clienti finali dipende dai valori di pressione relativa del gas;
  • i controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa del gas devono essere effettuati secondo una procedura standardizzata e resa preventivamente nota agli esercenti;
  • la deliberazione n. 104/02 prevede la possibilità di affidare studi, ricerche, sperimentazioni, speciali analisi economiche, giuridiche e legali, tecniche e finanziarie, nonché controlli e ispezioni, a persone, ditte o istituzioni, aventi alta, comprovata e documentata esperienza;
  • la deliberazione n. 199/01 prevede la possibilità di avvalersi, per l'effettuazione di controlli tecnici, della collaborazione della Guardia di Finanza, nell'ambito e con le modalità previste dal Protocollo d'Intesa con la medesima.

Ritenuto opportuno:

  • svolgere, nel periodo 1 novembre 2004 - 30 settembre 2005, controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa del gas, nei confronti delle imprese di distribuzione;
  • dare mandato al Direttore generale dell'Autorità affinché:
    1. definisca la procedura per lo svolgimento dei controlli tecnici di cui al precedente alinea;
    2. pubblichi la procedura di cui alla precedente lettera a) nel sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it. e la comunichi alle principali associazioni di categoria dei distributori di gas, al fine di garantirne la conoscenza e l'ordinato svolgimento;
  • avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli tecnici, della Stazione Sperimentale per i Combustibili, con sede in S. Donato Milanese (di seguito: Stazione Sperimentale per i Combustibili), in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia e istituzionalmente preposta a tali fini;
  • avvalersi, per l'effettuazione dei medesimi controlli, della collaborazione della Guardia di Finanza, nell'ambito e con le modalità previste dal Protocollo d'Intesa con la medesima

DELIBERA

  • di svolgere, nel periodo 1 novembre 2004 - 30 settembre 2005, controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa del gas, nei confronti delle imprese di distribuzione;
  • di dare mandato al Direttore generale dell'Autorità affinché:
    1. definisca la procedura per lo svolgimento dei controlli tecnici di cui al punto precedente;
    2. pubblichi la procedura di cui alla precedente lettera a) nel sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it. e la comunichi alle principali associazioni di categoria dei distributori di gas;
  • di avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli tecnici, della Stazione Sperimentale per i Combustibili, in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia e istituzionalmente preposta a tali fini;
  • di avvalersi, per l'effettuazione dei medesimi controlli, della collaborazione della Guardia di Finanza, nell'ambito e con le modalità previste dal Protocollo d'Intesa con la medesima;
  • di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it;
  • di dare mandato al Direttore generale per le azioni a seguire.