Data pubblicazione: 28 luglio 2005
Delibera 27 luglio 2005
Delibera/Provvedimento 155/05
Avvio di istruttorie formali nei confronti delle società Hera Spa e Valle Umbra Servizi Spa ai fini dell'adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 27-07-2005
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11bis della legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 28 dicembre 2000, n. 236/00, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 236/00);
- la deliberazione dell'Autorita 22 luglio 2004, n. 128/04 (di seguito: deliberazione n. 128/04).
Considerato che:
- l'articolo 9, comma 9.2, della deliberazione n. 236/00 impone agli esercenti il servizio di distribuzione del gas, per ciascuno dei propri impianti, nel caso di reti in alta e media pressione, di sottoporre ad ispezione, ogni anno, una porzione della rete pari almeno al 30% della lunghezza totale;
- dalle verifiche condotte sui dati che gli esercenti sono tenuti a trasmettere all'Autorita ai sensi dell'articolo 31 della deliberazione n. 236/00 entro il 31 marzo di ogni anno, e emerso, tra l'altro, che le societa Agea Spa (di seguito: Agea), che e stata incorporata dalla societa Hera Spa (di seguito: Hera) e Valle Umbra Servizi Spa (di seguito: Valle Umbra Servizi), per l'anno 2003, relativamente ai rispettivi impianti di Berra e Spello, avevano effettuato le ispezioni prescritte limitatamente a porzioni di rete in alta e me dia pressione pari a circa il 18% ed il 21% della relativa lunghezza;
- il mancato rispetto della percentuale minima sopra richiamata era tale per cui se le ispezioni prescritte fossero state completate in tempi brevi, la condotta delle predette societa, sebbene astrattamente illecita, non sarebbe stata idonea a ledere in concreto il bene giuridico della norma violata; e che, conseguentemente, l'Autorita, con deliberazione n. 128/04, ha, tra l'altro, diffidato Agea e Valle Umbra Servizi a completare, entro il 31 dicembre 2004, le ispezioni cui erano tenute per l'anno 2003, pena l'avvio di procedimenti sanzionatori;
- tuttavia, dai dati successivamente acquisiti, e emerso che, per i predetti impianti le prescritte ispezioni non sono state completate nei termini indicati.
Ritenuto che:
i comportamenti sopra descritti posti in essere costituiscano presupposto per l'avvio di istruttorie formali rispettivamente nei confronti di Hera, e di Valle Umbra Servizi, ai fini dell'eventuale adozione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95
DELIBERA
-
di avviare istruttorie formali nei confronti delle societa Hera Spa e Valle Umbra Servizi Spa per l'eventuale irrogazione di sanzioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 9.2, della deliberazione dell'Autorita per l'energia e il gas (di seguito: l'Autorita) 28 dicembre 2000, n. 236/00;
- di designare, quale responsabile dei procedimenti il Direttore della Direzione legislativo e legale;
- di fissare in 120 (centoventi) giorni la durata delle istruttorie, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del presente provvedimento;
- di prevedere che il provvedimento fina le sia adottato entro 60 (sessanta) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
- di stabilire che i soggetti che possono partecipare ai procedimenti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01), possono accedere agli atti dei procedimenti presso i locali della Direzione legislativo e legale;
- di prevedere che coloro che partecipano ai procedimenti producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie;
- di rendere noto che chi ne ha titolo puo chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorita entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire ai procedimenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR n. 244/01;
- di comunicare il presente provvedimento mediante raccomandata con avviso di ricevimento alle societa:
- Hera Spa, con sede legale in Viale Carlo Berti Pichat, 2/4, 40127 Bologna;
- Valle Umbra Servizi Spa, con sede legale in Via dei Filosofi, 87, 06049 Spoleto;
- di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it).