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Data pubblicazione: 20 luglio 2005

Delibera 19 luglio 2005

Delibera/Provvedimento 152/05

Diffida ad adempiere all'articolo 9, comma 2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 236/00 nonché all'articolo 11, commi 2 e 3, del Testo integrato in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas approvato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 168/04

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19-07-2005

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d);
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 28 dicembre 2000, n. 236/00 (di seguito: deliberazione n. 236/00) e sue successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'articolo 9, comma 2;
  • la deliberazione dell'Autorita 22 luglio 2004, n. 128/04;
  • la deliberazione dell'Autorita 29 settembre 2004, n. 168/04 ed in particolare l'articolo 11, commi 2 e 3, del Testo integrato in materia di qualita dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas (di seguito: Testo integrato della qualita dei servizi gas) approvato con la deliberazione medesima.

Considerato che:

  • l'articolo 9, comma 2, della deliberazione n. 236/00 impone agli esercenti il servizio di distribuzione del gas, con riferimento a ciascun impianto di distribuzione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, commi 3 e 4, della medesima deliberazione:
    1. di sottoporre ogni anno ad ispezione almeno il 30% della lunghezza totale della rete in alta e media pressione al 31 dicembre dell'anno precedente;
    2. di sottoporre ogni anno ad ispezione almeno il 20% della lunghezza totale della rete in bassa pressione al 31 dicembre dell'anno precedente;
  • l'articolo 9, comma 5, della deliberazione n. 236/00, prevede che gli esercenti il servizio di distribuzione del gas completino l'ispezione delle reti in alta e media pressione e in bassa pressione, rispettivamente entro 3 e 4 anni;
  • le disposizioni di cui ai precedenti alinea non si applicano:
    1. ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della deliberazione n. 236/00, ai Comuni nei quali sia in corso il periodo di avviamento del medesimo servizio, limitatamente a tale periodo;
    2. ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della deliberazione n. 236/00, ai distributori che, alla data del 31 dicembre 1999, fornivano un numero di clienti finali minore o uguale a 5000, e agli impianti di distribuzione che, alla data del 31 dicembre 1999, fornivano un numero di clienti finali minore o uguale a 1000.

Considerato altresi che a partire dall'1 gennaio 2005 le disposizioni introdotte dalla deliberazione n. 236/00, in vigore fino al 31 dicembre 2004, sono state sostituite dalle disposizioni introdotte dal Testo integrato della qualita dei servizi gas ed in particolare:

  • l'articolo 11, comma 2, Tabella C, del Testo integrato della qualita dei servizi gas impone agli esercenti il servizio di distribuzione del gas, con riferimento a ciascun impianto di distribuzione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, commi 3 e 4, l'obbligo:
    1. di sottoporre ogni anno ad ispezione almeno il 30% della lunghezza totale della rete in alta e media pressione al 31 dicembre dell'anno precedente;
    2. di sottoporre ogni anno ad ispezione almeno il 20% della lunghezza totale della rete in bassa pressione al 31 dicembre dell'anno precedente;
  • l'articolo 11, comma 3, del Testo integrato della qualita dei servizi gas prevede che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, Tabella C, e fatto salvo quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo, il distributore, con riferimento alla lunghezza totale del rete al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ottemperi agli obblighi di servizio di cui alla Tabella C:
    1. purche nel biennio costituito dall'anno di riferimento e da quello ad esso precedente abbia eseguito l'ispezione su una percentuale della rete maggiore di almeno il 10% del doppio della percentuale annua richiesta;
    2. purche nel triennio costituito dall'anno di riferimento e dal biennio ad esso precedente abbia eseguito l'ispezione su almeno il 95% della rete;
  • l'articolo 11, comma 4, del Testo integrato della qualita dei servizi gas prevede che nel caso in cui il distributore non gestisca l'impianto di distribuzione per l'intero anno di riferimento gli obblighi di servizio indicati all'articolo 11, comma 2, Tabella C, vengano ridotti di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi nei quali il distributore non ha gestito l'impianto di distribuzione;
  • l'articolo 11, comma 6, Tabella D, del Testo integrato della qualita dei servizi gas prevede che l'esercente il servizio di distribuzione di gas naturale sia tenuto a completare l'ispezione delle reti, sia in alta e media pressione sia in bassa pressione, entro 4 anni; cio implica che gli esercenti il servizio di distribuzione di gas naturale sono tenuti a completare l'ispezione di tutte le reti in esercizio al 31 dicembre 2001 entro il 31 dicembre 2005;
  • le disposizioni di cui ai precedenti alinea non si applicano:
    1. ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del Testo integrato della qualita dei servizi gas ai Comuni nei quali sia in corso il periodo di avviamento del medesimo servizio, limitatamente a tale periodo;
    2. ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera c), del Testo integrato della qualita dei servizi gas per i distributori di gas naturale che forniscono un numero di clienti finali inferiore o uguale a 5.000, con riferimento al 31 dicembre 1999, fat ta salva l'attuazione obbligatoria di quanto disposto dalla Parte II del Testo integrato per il pronto intervento, limitatamente al periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2005;
  • i dati comunicati all'Autorita dalle societa riportate nell'Allegato A evidenziano, per l'anno 2004, il mancato rispetto delle percentuali minime di cui all'articolo 9, comma 2, della deliberazione n. 236/00 per gli impianti di distribuzione riportati nello stesso Allegato A.

Ritenuto che:

  • sia necessario assicurare il rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 9, comma 2, della deliberazione n. 236/00 nonche dall'articolo 11, commi 2 e 3, del Testo integrato della qualita dei servizi gas;
  • il mancato adempimento da parte delle societa riportate in Allegato A a quanto indicato al precedente alinea costituisca presupposto per l'avvio di istruttoria formale, volta all'adozione di un provvedimento di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per la violazione dell'articolo 9, comma 2, della deliberazione n. 236/00

 

DELIBERA

  1. di diffidare le societa riportate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ad adempiere agli obblighi previsti dall'articolo 9, comma 2, della deliberazione n. 236/00 nonche dall'articolo 11, commi 2 e 3, del Testo integrato della qualita dei servizi gas approvato con la deliberazione 29 settembre 2004, n. 168/04, anche per quanto di competenza dell'anno 2004, entro il 31 dicembre 2005, pena l'avvio, in caso di inottemperanza, di istruttoria formale volta all'adozione di un provvedimento di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
  2. di comunicare alle societa riportate in Allegato A il presente provvedimento mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
  3. < li>di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).

 

 


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