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Data pubblicazione: 28 marzo 2011

Delibera 23 marzo 2011

ARG/elt 22/11

Determinazione dell'aliquota definitiva di integrazione tariffaria per l'impresa elettrica minore non trasferita all'Enel S.p.A. SEA Società Elettrica di Favignana S.p.A. per l'anno 2009. Modificazioni della deliberazione dell'Autorità per lenergia elettrica e il gas 8 giugno 2010 ARG/elt 84/10

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
  • la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
  • la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
  • la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91) ed in particolare l'articolo 7;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78;
  • il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 20 gennaio 1987;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 26 luglio 2000, n. 132/00;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00 (di seguito: deliberazione n. 182/00);
  • la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2004, n. 145/04 (di seguito: deliberazione n. 145/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2005, n. 254/05 (di seguito: deliberazione n. 254/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05 (di seguito: deliberazione n. 288/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 208/06, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 208/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07), come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2008, VIS 6/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2010, ARG/elt 72/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 72/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 8 giugno 2010, ARG/elt 84/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 84/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2011, ARG/elt 6/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 6/11);
  • il parere del Consiglio di Stato del 7 dicembre 2010, n. 5388;
  • il documento per la consultazione 2 agosto 2007 recante "Tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo 2008-2011" - Atto n. 34/07 (di seguito: documento per la consultazione);
  • le comunicazioni della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) relative al procedimento istruttorio per la determinazione dell'aliquota di integrazione tariffaria per l'anno 2009 dell'impresa elettrica minore SEA Società Elettrica di Favignana S.p.A., e in particolare le comunicazioni 17 dicembre 2010 prot. 5299 (prot. Autorità n. 41083 del 17 dicembre 2010), 5 gennaio 2011 prot. 112 (prot. Autorità n. 447 del 10 gennaio 2011), 11 gennaio 2011 prot. 167 (prot. Autorità n. 607 del 11 gennaio 2011), 8 febbraio 2011 prot. 722 (prot. Autorità n. 3966 del 9 febbraio 2011), 16 marzo 2011 prot. 1143 (prot. Autorità n. 7700 del 16 marzo 2011).

Considerato che:

  • l'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91 prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP), su proposta della Cassa, stabilisca entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente, l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: imprese elettriche minori);
  • ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità vi è quello di determinare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori;
  • la deliberazione n. 288/05 ha riformato il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile, di cui alla deliberazione n. 182/00;
  • ai sensi del comma 3 della deliberazione n. 288/05, il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto prende come base di riferimento la componente di combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria definitiva relativa all'anno più recente.

Considerato che:

  • con deliberazione ARG/elt 84/10 l'Autorità ha, tra l'altro, determinato l'aliquota definitiva relativa all'anno 2008 per l'impresa elettrica minore SEA Società Elettrica di Favignana S.p.A.;
  • ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91, le aliquote di integrazione tariffaria corrisposte dalla Cassa a titolo di acconto alle suddette imprese a partire dal 1 gennaio 2009 sono state ricalcolate sulla base delle aliquote definitive approvate per l'anno 2008;
  • con la comunicazione del 11 gennaio 2011 prot. 167 (prot. Autorità n. 607 del 11 gennaio 2011), successivamente corretta per un errore materiale con la comunicazione del 16 marzo 2011 prot. prot. 1143 (prot. Autorità n. 7700 del 16 marzo 2011), la Cassa ha trasmesso la proposta di aliquota definitiva di integrazione tariffaria per l'anno 2009 spettante all'impresa elettrica minore SEA Società Elettrica di Favignana S.p.A.;
  • con la comunicazione del 8 febbraio 2011 prot. 722 (prot. Autorità n. 3966 del 9 febbraio 2011) la Cassa ha rilevato che:
    • l'impresa ha fornito ulteriore documentazione giustificativa delle poste inserite a bilancio come sopravvenienze attive, e che tale documentazione appare idonea a giustificare l'aliquota di integrazione tariffaria  per l'anno 2009 precedentemente comunicata;
    • inoltre, esclusivamente per l'anno 2008, l'aliquota di integrazione tariffaria approvata con la deliberazione ARG/elt 84/10 è stata calcolata sulla base di un quantitativo di energia elettrica venduta, comunicato dall'impresa, che risulta errato, dal momento che include i consumi propri dell'impresa.

Considerato inoltre che:

  • con deliberazione n. 254/05 l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato a ricomprendere le imprese elettriche minori di cui alla legge n. 10/91, nell'ambito di applicazione dei criteri generali di riconoscimento dei costi previsti dal Testo integrato e che nell'ambito di tale procedimento è stato diffuso un documento per la consultazione in data 21 dicembre 2005;
  • con deliberazione n. 208/06 l'Autorità ha fatto confluire il procedimento di cui al precedente alinea nel procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 ed ha associato tale provvedimento ad una più generale revisione della regolazione dei sistemi elettrici integrati insulari, che preveda adeguati incentivi al recupero di efficienza e garantisca il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della direttiva 2003/54/CE";
  • nell'ambito del suddetto procedimento, con il documento per la consultazione, l'Autorità ha ribadito l'opportunità di estendere alle imprese elettriche minori di cui alla legge n. 10/91, i criteri di regolazione e riconoscimento dei costi dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica;
  • con la deliberazione n. 348/07, l'Autorità ha disposto di rinviare il completamento del procedimento di riforma dell'attuale regime delle integrazioni tariffarie per le imprese elettriche minori, in conformità a quanto previsto nel documento per la consultazione 2 agosto 2007, prevedendo una proroga dell'attuale regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie;
  • con la deliberazione ARG/elt 72/10, l'Autorità ha riaperto i termini per la presentazione dell'istanza di ammissione al regime di perequazione specifico aziendale per le imprese ammesse alle integrazioni tariffarie di cui all'articolo 7 della legge n. 10/91;
  • con la deliberazione ARG/elt 6/11, l'Autorità ha incluso la riforma del regime delle integrazioni tariffarie per le imprese elettriche minori nel procedimento per la formazione di provvedimenti per il periodo di regolazione 2012 -2015.

Ritenuto opportuno:

  • determinare in via definitiva l'aliquota di integrazione tariffaria relativa all'anno 2009 per l'impresa elettrica minore SEA Società Elettrica di Favignana S.p.A. (isola di Favignana), in conformità con le proposte della Cassa;
  • che l'aliquota definitiva oggetto del presente provvedimento si applichi dal 1 gennaio 2010 come nuova aliquota di integrazione provvisoria erogata a titolo di acconto, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione n. 288/05;
  • rettificare l'aliquota di integrazione tariffaria definitiva precedentemente approvata con la deliberazione ARG/elt 84/10, ricalcolando l'aliquota sulla base del quantitativo di energia elettrica venduta al netto dei consumi propri dell'impresa.

DELIBERA

  1. di determinare, ai fini della corresponsione da parte della Cassa dell'integrazione tariffaria spettante alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, nonché ai fini della quantificazione degli eventuali conguagli, l'aliquota definitiva relativa all'anno 2009 per ogni kWh venduto dall'impresa SEA Società Elettrica di Favignana S.p.A. secondo quanto previsto nella tabella 1 allegata al presente provvedimento;
  2. di disporre che, per l'anno 2010 e seguenti, la Cassa corrisponda all'impresa oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota definitiva approvata, tenuto conto di quanto previsto della deliberazione n. 288/05 e ponendo la componente combustibile del primo bimestre dell'anno 2010 pari alla componente combustibile dell'aliquota definitiva per l'anno 2009 approvata con il presente provvedimento;
  3. di modificare la tabella 1 allegata alla deliberazione ARG/elt 84/10 sostituendo l'aliquota definitiva approvata per l'impresa SEA Società Elettrica di Favignana S.p.A. con il valore indicato nella tabella 2 allegata al presente provvedimento;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

23 marzo 2011
Il Presidente: Guido Bortoni


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