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Data pubblicazione: 30 settembre 2010

Delibera 28 settembre 2010

ARG/elt 157/10

Rettifica delle aliquote definitive di integrazione tariffaria relative agli anni dal 1999 al 2008 per le imprese elettriche minori non trasferita all’Enel S.p.A. SELIS Lampedusa S.p.A., SELIS Linosa S.p.A. e SMEDE Pantelleria S.p.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 settembre 2010

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
  • la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
  • la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91) ed in particolare l'articolo 7;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78;
  • il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 20 gennaio 1987;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 26 luglio 2000, n. 132/00;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 200/99 (di seguito: deliberazione n. 200/99);
  • la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00 (di seguito: deliberazione n. 182/00);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 (di seguito: deliberazione n. 156/07), come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07), come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2008, VIS 6/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2009, ARG/elt 73/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 73/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 15 luglio 2009, ARG/elt 97/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 97/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2009, ARG/elt 169/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 169/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 8 giugno 2010, ARG/elt 84/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 84/10);
  • il ricorso rubricato presso il registro generale n. 2663/09 e notificato il 14 novembre 2009 al TAR Lombardia da SELIS Lampedusa S.p.A., SELIS Linosa S.p.A., SELIS Marettimo S.p.A. e SMEDE Pantelleria S.p.A., avverso le deliberazioni ARG/elt 73/09 e 97/09 e, con motivi aggiunti notificati il 16 febbraio 2010, esteso alla deliberazione ARG/elt 169/09;
  • la comunicazione della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: la Cassa) del 16 luglio 2010 prot. n. 2570 (prot. Autorità n. 26032 del 19 luglio 2010);
  • la comunicazione della Direzione Tariffe dell'Autorità alla Cassa del 30 luglio u.s. prot. 27418;
  • la comunicazione della Cassa del 14 settembre 2010 prot. 3349 (prot. Autorità n. 31139 del 15 settembre 2010).

Considerato che:

  • l'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91 prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP), su proposta della Cassa, stabilisca entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: imprese elettriche minori), l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese;
  • ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità vi è quello di determinare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel.

Considerato che:

  • con la deliberazione ARG/elt 73/09 l'Autorità ha determinato le aliquote definitive relative agli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 per le imprese SELIS Linosa S.p.A. e SMEDE Pantelleria S.p.A.; con la deliberazione ARG/elt 97/09 l'Autorità ha determinato le aliquote definitive per i medesimi anni per l'impresa SELIS Lampedusa S.p.A.;
  • con la deliberazione ARG/elt 169/09 l'Autorità ha determinato le aliquote definitive per l'anno 2007  per le imprese SELIS Lampedusa S.p.A., SELIS Linosa S.p.A. e SMEDE Pantelleria S.p.A. e con la deliberazione ARG/elt 84/10 l'Autorità ha determinato l'aliquota definitiva per l'anno 2008 per le medesime società.

Considerato che:

  • la società SOFIP S.p.A., capogruppo delle imprese SELIS Lampedusa S.p.A., SELIS Linosa S.p.A., SELIS Marettimo S.p.A.e SMEDE Pantelleria S.p.A. ammesse al regime di integrazione tariffaria, gestisce sulle isole di Lampedusa, Linosa e Pantelleria gli impianti di dissalazione dell'acqua marina per la produzione di acqua potabile su concessione della Regione Sicilia;
  • detti impianti sono connessi con le reti elettriche delle isole in questione e sono caratterizzati da un rilevante impiego di energia elettrica. Di conseguenza SOFIP S.p.A. si configura anche come cliente per il servizio elettrico delle imprese da lei controllate;
  • in sede di istruttoria per il riconoscimento dell'integrazione tariffaria era stata riscontrato che esistevano partite economiche di entità notevole non pagate alle dette imprese elettriche minori da parte della capogruppo per le quali non erano stati applicati interessi di mora;
  • la normativa vigente prevede che l'esercente possa richiedere al cliente che non rispetta i termini di pagamento, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora;
  • l'applicazione degli interessi di mora si configura come una mera possibilità nel caso in cui il mancato ricavo vada ad incidere sui profitti dell'impresa, ma non è ammissibile nel caso delle imprese in regime di integrazione tariffaria, in quanto il mancato ricavo comporta un aggravio dei costi di sistema sostenuti da tutti i consumatori; nel caso di specie, peraltro, dato anche il legame societario con il debitore, si configurerebbe un sussidio incrociato a favore della capogruppo e a carico dei consumatori elettrici;
  • al fine di ovviare a tale distorsione, nella determinazione delle aliquote di integrazione definitiva era stata quantificata d'ufficio l'entità della perdita economica a danno del sistema di integrazione tariffaria derivante dalla mancata applicazione da parte degli esercenti degli interessi moratori sui crediti; dal momento che le imprese non avevano voluto fornire i dati puntuali su base cronologica, fino all'anno 2007 detta quantificazione era stata effettuata applicando, anno per anno, il tasso di mora previsto dalla regolamentazione vigente sui crediti verso la capogruppo SOFIP S.p.A. come risultanti a bilancio, con capitalizzazione annuale degli interessi già maturati; successivamente, in vista dell'approvazione della delibera seguente, per l'anno 2008 le imprese hanno provveduto a comunicare in maniera puntuale l'entità dei crediti corredata dalla loro distribuzione temporale;
  • le imprese SELIS Lampedusa S.p.A., SELIS Linosa S.p.A., SELIS Marettimo S.p.A. e SMEDE Pantelleria S.p.A. hanno presentato ricorso presso il TAR Lombardia avverso le deliberazioni ARG/elt 73/09, 97/09 e 169/09 con particolare riferimento alla quantificazione d'ufficio degli interessi di mora.

Considerato che:

  • con la comunicazione del 16 luglio u.s. la Cassa ha comunicato che le imprese SELIS Lampedusa S.p.A., SELIS Linosa S.p.A. e SMEDE Pantelleria S.p.A. avevano provveduto, in data 21 maggio u.s. e dunque successivamente all'approvazione della delibera relativa, a trasmettere la composizione dei suddetti crediti per gli anni dal 1999 al 2007;
  • la medesima comunicazione provvede alla rideterminazione delle aliquote di integrazione tariffaria conseguenti al ricalcolo effettuato con i nuovi dati pervenuti; si evidenzia come la correzione dei costi adottata ha come effetto secondario anche la modifica della remunerazione del patrimonio netto dell'impresa, a sua volta input del calcolo dell'aliquota di integrazione tariffaria.

Considerato che:

  • l'Autorità, con comunicazione del 30 luglio u.s., ha richiesto alla Cassa di effettuare i necessari controlli documentali che attestano la veridicità dei dati trasmessi dalle imprese del gruppo SOFIP, in ragione della differenza notevole tra gli importi degli interessi di mora comunicati dalle imprese e gli importi precedentemente calcolati a forfait;
  • la Cassa, con comunicazione del 14 settembre u.s., ha illustrato la metodologia di controllo adottata ed ha confermato di ritenere attendibili i dati trasmessi dalle imprese e impiegati per la rideterminazione delle aliquote di integrazione tariffaria proposte in approvazione con la comunicazione inviata il 16 luglio 2010.

Ritenuto opportuno:

  • rideterminare le aliquote di integrazione tariffaria definitive relative agli anni dal 1999 al 2008 per le imprese SELIS Lampedusa S.p.A., SELIS Linosa S.p.A. e SMEDE Pantelleria S.p.A., secondo quanto previsto nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
  • che le aliquote definitive relative all'anno 2008 per le imprese elettriche minori oggetto del presente provvedimento si applichino come nuove aliquote di integrazione provvisoria erogata a titolo di acconto, con decorrenza dall'1 gennaio 2009, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione n. 288/05;
  • dare mandato alla Cassa di ricalcolare i conguagli tra gli importi erogati in acconto e gli importi dovuti sulla base delle aliquote di integrazione tariffaria approvate in via definitiva, come corrette nel presente provvedimento

DELIBERA

  1. di rettificare quanto disposto con le deliberazioni ARG/elt 73/09, ARG/elt 97/09, ARG/elt 169/09 e ARG/elt 84/10, ai fini della corresponsione da parte della Cassa dell'integrazione tariffaria spettante ad imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, nonché ai fini della quantificazione degli eventuali conguagli, le aliquote definitive relative agli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, per ogni kWh venduto dalle imprese SELIS Lampedusa S.p.A., SELIS Linosa S.p.A. e SMEDE Pantelleria S.p.A., secondo quanto previsto nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
  2. di dare mandato alla Cassa di ricalcolare l'importo a conguaglio dell'impresa, utilizzando le aliquote corrette come previsto al precedente punto 1;
  3. di disporre che, per l'anno 2009 e seguenti, la Cassa corrisponda alle imprese elettriche minori oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'aliquota definitiva approvata per l'anno 2008, tenuto conto di quanto previsto della deliberazione n. 288/05 e ponendo la componente combustibile del primo bimestre dell'anno 2009 pari alla componente combustibile dell'aliquota definitiva per l'anno 2008 approvata con il presente provvedimento;
  4. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento.


28 settembre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis


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