Data pubblicazione: 18 gennaio 2011
Delibera 17 gennaio 2011
ARG/elt 3/11
Determinazione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria per le imprese elettriche minori non trasferite all’Enel S.p.A. e D’Anna e Bonaccorsi S.n.c. per gli anni 2008 e 2009, SEL Società Elettrica Liparese s.n.c. per l’anno 2008 e Germano Industrie Elettriche S.r.l., Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l. per l’anno 2009
Visti:
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91) ed in particolare l'articolo 7;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 20 gennaio 1987;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 26 luglio 2000, n. 132/00;
- la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00 (di seguito: deliberazione n. 182/00);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2004, n. 145/04 (di seguito: deliberazione n. 145/04);
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2005, n. 254/05 (di seguito: deliberazione n. 254/05);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05 (di seguito: deliberazione n. 288/05);
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 208/06 (di seguito: deliberazione n. 208/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07), come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2008, VIS 6/08;
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2010, ARG/elt 72/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 72/10);
- la deliberazione dell'Autorità 8 giugno 2010, ARG/elt 84/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 84/10);
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2010, ARG/elt 91/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 91/10);
- la deliberazione dell'Autorità 22 novembre 2010, ARG/elt 203/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 203/10);
- il parere del Consiglio di Stato del 7 dicembre 2010, n. 5388;
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2010, GOP 75/10;
- il documento per la consultazione 2 agosto 2007 recante "Tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo 2008-2011" - Atto n. 34/07 (di seguito: documento per la consultazione 2 agosto 2007);
- le comunicazioni della Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) relative al procedimento istruttorio per la determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria per gli anni 2008 e 2009 dell'impresa elettrica minore D'Anna e Bonaccorsi S.n.c., e in particolare le comunicazioni 16 agosto 2010 prot. 2834 (prot. Autorità n. 29059 del 20 agosto 2010), 16 agosto 2010 prot. 2835 (prot. Autorità n. 29060 del 20 agosto 2010), 13 settembre 2010 prot. 3298 (prot. Autorità n. 31468 del 20 settembre 2010), 11 ottobre 2010 prot. 4028 (prot. Autorità n. 34165 del 12 ottobre 2010), 18 ottobre 2010 prot. 4098 (prot. Autorità n. 34628 del 18 ottobre 2010), 26 novembre 2010 prot. 5193 (prot. Autorità n. 39093 del 26 novembre 2010);
- le comunicazioni della Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) relative al procedimento istruttorio per la determinazione dell'aliquota di integrazione tariffaria per l'anno 2008 dell'impresa elettrica minore SEL Società Elettrica Liparese s.n.c., e in particolare le comunicazioni 30 settembre 2010 prot. 3610 (prot. Autorità n. 32748 del 30 settembre 2010), 26 novembre 2010 prot. 5192 (prot. Autorità n. 39847 del 3 dicembre 2010), 23 dicembre 2010 prot. 5606 (prot. Autorità n. 41689 del 23 dicembre 2010);
- le comunicazioni della Cassa relative al procedimento istruttorio per la determinazione dell'aliquota di integrazione tariffaria per l'anno 2009 dell'impresa elettrica minore Germano Industrie Elettriche S.r.l., e in particolare le comunicazioni 13 dicembre 2010 prot. 5296 (prot. Autorità n. 41196 del 20 dicembre 2010), 23 dicembre 2010 prot. 5608 (prot. Autorità n. 22 del 3 gennaio 2011);
- le comunicazioni della Cassa relative al procedimento istruttorio per la determinazione dell'aliquota di integrazione tariffaria per l'anno 2009 dell'impresa elettrica minore Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l., e in particolare le comunicazioni 13 dicembre 2010 prot. 5297 (prot. Autorità n. 41109 del 17 dicembre 2010), 23 dicembre 2010 prot. 5609 (prot. Autorità n. 42301 del 29 dicembre 2010).
Considerato che:
- l'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91 prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP), su proposta della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa), stabilisca entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: imprese elettriche minori), l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità vi è quello di determinare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel;
- con le comunicazioni sopra citate, ed in particolare con le comunicazioni del 13 settembre 2010 prot. 3298 (prot. Autorità n. 31468 del 20 settembre 2010), del 26 novembre 2010 prot. 5193 (prot. Autorità n. 39093 del 26 novembre 2010), del 23 dicembre 2010 prot. 5606 (prot. Autorità n. 41689 del 23 dicembre 2010), del 23 dicembre 2010 prot. 5608 (prot. Autorità n. 22 del 3 gennaio 2011), del 23 dicembre 2010 prot. 5609 (prot. Autorità n. 42301 del 29 dicembre 2010), la Cassa ha trasmesso le proposte di aliquote definitive di integrazione tariffaria per l'anno 2008 spettanti alle imprese elettriche minori D'Anna e Bonaccorsi S.n.c. e SEL Società Elettrica Liparese s.n.c. e per l'anno 2009 spettanti alle imprese elettriche minori D'Anna e Bonaccorsi S.n.c., Germano Industrie Elettriche S.r.l. e Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l..
Considerato che:
- con deliberazione ARG/elt 84/10 l'Autorità ha, tra l'altro, determinato le aliquote definitive relative all'anno 2008 per le imprese Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l.;
- con deliberazione ARG/elt 91/10 l'Autorità ha determinato le aliquote definitive relative agli anni dal 1999 al 2007 per D'Anna e Bonaccorsi S.n.c. e l'aliquota definitiva relativa all'anno 2008 per Germano Industrie Elettriche S.r.l.;
- con deliberazione ARG/elt 203/10 l'Autorità ha determinato le aliquote definitive relative agli anni dal 2004 al 2007 per SEL Società Elettrica Liparese S.n.c.;
- ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91, le aliquote di integrazione tariffaria corrisposte dalla Cassa a titolo di acconto alle suddette imprese sono state ricalcolate sulla base delle aliquote definitive approvate per l'anno più recente, ovvero per Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l. l'aliquota di acconto a partire dal 1 gennaio 2009 è stata ricalcolata sulla base dell'aliquota definitiva approvata con la deliberazione ARG/elt 84/10 per il 2008, mentre per D'Anna e Bonaccorsi S.n.c. e Germano Industrie Elettriche S.r.l. le aliquote d'acconto sono state ricalcolate sulla base delle aliquote definitive approvate, rispettivamente, per il 2007, a partire dal 1 gennaio 2008, e per il 2008, a partire dal 1 gennaio 2009, con la deliberazione ARG/elt 91/10; relativamente all'impresa SEL Società Elettrica Liparese s.n.c., invece, l'aliquota di acconto a partire dal 1 gennaio 2008 è stata ricalcolata sulla base dell'aliquota definitiva approvata con la deliberazione ARG/elt 203/10 per il 2007;
- l'articolo 7, comma 4, della legge n. 10/91, inoltre, prevede che "il CIP può modificare l'acconto per l'anno in corso rispetto al bilancio dell'anno precedente (...) qualora intervengano variazioni nei costi dei combustibili e o del personale che modifichino in modo significativo i costi di esercizio per l'anno in corso";
- la deliberazione n. 288/05 ha riformato il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile, di cui alla deliberazione n. 182/00;
- ai sensi del comma 3 della deliberazione n. 288/05, il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto prende come base di riferimento la componente di combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria definitiva relativa all'anno più recente.
Considerato che:
- con deliberazione n. 254/05 l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato a far rientrare le imprese elettriche minori di cui alla legge n. 10/91, nell'ambito di applicazione dei criteri generali di riconoscimento dei costi previsti dal Testo integrato e che nell'ambito di tale procedimento è stato diffuso un documento per la consultazione in data 21 dicembre 2005;
- con deliberazione n. 208/06 l'Autorità ha fatto confluire il procedimento di cui al precedente alinea nel procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011;
- nell'ambito del suddetto procedimento, con il documento per la consultazione 2 agosto 2007, l'Autorità ha ribadito l'opportunità di estendere alle imprese elettriche minori di cui alla legge n. 10/91, i criteri di regolazione e riconoscimento dei costi dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica;
- con la deliberazione n. 348/07, l'Autorità ha disposto di rinviare il completamento del procedimento di riforma dell'attuale regime delle integrazioni tariffarie per le imprese elettriche minori, in conformità a quanto previsto nel documento per la consultazione 2 agosto 2007, prevedendo una proroga dell'attuale regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie;
- con la deliberazione ARG/elt 82/08, l'Autorità ha associato a quanto previsto dalla precedente deliberazione n. 208/06 una più generale revisione della regolazione dei sistemi elettrici integrati insulari, che preveda adeguati incentivi al recupero di efficienza e garantisca il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della direttiva 2003/54/CE";
- con la deliberazione ARG/elt 72/10, l'Autorità ha riaperto i termini per la presentazione dell'istanza di ammissione al regime di perequazione specifico aziendale per le imprese ammesse alle integrazioni tariffarie di cui all'articolo 7 della legge n. 10/91.
Considerato infine che:
- la determinazione in via definitiva delle aliquote di integrazione tariffaria rientra nelle attività indifferibili e urgenti dell'Autorità, in quanto risponde a specifiche scadenze normative la cui mancata ottemperanza potrebbe costituire motivo per l'apertura di procedure di ricorso.
Ritenuto opportuno:
- determinare in via definitiva le aliquote di integrazione tariffaria relative all'anno 2008 per le imprese elettriche minori D'Anna e Bonaccorsi S.n.c. (isola di Ustica) e SEL Società Elettrica Liparese s.n.c. (isola di Lipari), in conformità con le proposte della Cassa, come riportate nella tabella 1 allegata al presente provvedimento;
- determinare in via definitiva le aliquote di integrazione tariffaria relative all'anno 2009 per le imprese elettriche minori D'Anna e Bonaccorsi S.n.c. (isola di Ustica), Germano Industrie Elettriche S.r.l. (isole Tremiti) e Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l. (isola di Levanzo), in conformità con le proposte della Cassa, come riportate nella tabella 2 allegata al presente provvedimento;
- che l'aliquota definitiva relativa all'ultimo anno approvato per le imprese elettriche minori oggetto del presente provvedimento si applichi come nuova aliquota di integrazione provvisoria erogata a titolo di acconto, con decorrenza dall'1 gennaio dell'anno successivo, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione n. 288/05
DELIBERA
- di determinare, ai fini della corresponsione da parte della Cassa dell'integrazione tariffaria spettante alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, nonché ai fini della quantificazione degli eventuali conguagli, l'aliquota definitiva per ogni kWh venduto dalle imprese:
- D'Anna e Bonaccorsi S.n.c. e SEL Società Elettrica Liparese s.n.c. per l'anno 2008,
- D'Anna e Bonaccorsi S.n.c., Germano Industrie Elettriche S.r.l. e Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l. per l'anno 2009,
- di disporre che, per l'anno 2009 e seguenti per SEL Società Elettrica Liparese s.n.c., e per l'anno 2010 e seguenti per D'Anna e Bonaccorsi S.n.c., Germano Industrie Elettriche S.r.l. e Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l., la Cassa corrisponda alle imprese elettriche minori oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota definitiva approvata, tenuto conto di quanto previsto della deliberazione n. 288/05 e ponendo la componente combustibile del primo bimestre dell'anno 2009 per SEL Società Elettrica Liparese s.n.c. e dell'anno 2010 per D'Anna e Bonaccorsi S.n.c., Germano Industrie Elettriche S.r.l. e Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l., pari alla componente combustibile dell'aliquota definitiva per l'ultimo anno approvato con il presente provvedimento.
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
17 gennaio 2011
Il Presidente: Alessandro Ortis