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Data pubblicazione: 30 marzo 2009

Delibera 30 marzo 2009

ARG/gas 38/09

Approvazione dei corrispettivi d'impresa e determinazione dei corrispettivi unici per l'attività di stoccaggio, relativi all'anno termico 2009-2010, in attuazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 3 marzo 2006, n. 50/06

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 marzo 2009

Visti:

  • la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge finanziaria 2008);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Direttore generale della Direzione Generale per il Coordinamento Incentivi alle Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico n. B3/CD/9/156805 del 16 aprile 2007 (di seguito: decreto del Direttore Generale 16 aprile 2007);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: deliberazione n. 50/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2008, ARG/gas 35/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 35/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2008, ARG/gas 94/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 94/08).

Considerato che:

  • la società Edison Stoccaggio S.p.A., con lettera in data 10 febbraio 2009 (prot. Autorità A/006570 dell'11 febbraio 2009) ha trasmesso le informazioni di cui all'articolo 11 della deliberazione n. 50/06 relative all'anno termico 2009-2010, la proposta di riduzione dei corrispettivi unitari di iniezione fPI e di erogazione fPE per l'offerta di capacità di stoccaggio interrompibile ai sensi dell'articolo 7, comma 7.2 e i valori di ss di cui all'articolo 6, comma 6.3;
  • e che, nella suddetta lettera, la società Edison Stoccaggio S.p.A ha comunicato che il decreto del Direttore Generale 16 aprile 2007 ha disposto il recupero di una quota dei contributi in conto capitale percepiti dalla società negli anni 1998, 2000 e 2002;
  • in data 9 marzo 2009 (prot. Autorità P/010849 del 9 marzo 2009) gli uffici dell'Autorità hanno richiesto alla società Edison Stoccaggio S.p.A. di trattare la restituzione di detti contributi come partita straordinaria nel calcolo del fattore correttivo relativo all'anno termico 2007-2008, prevedendo il riconoscimento dello scostamento tra i ricavi riconosciuti nei precedenti anni termici e i ricavi che si sarebbero ottenuti nei medesimi anni, in assenza dei contributi restituiti;
  • con lettera in data 16 marzo 2009 (prot. Autorità A/12631 del 17 marzo 2009), la società Edison Stoccaggio S.p.A. ha presentato una nuova proposta tariffaria conforme ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 50/06;
  • la società Stoccaggi Gas Italia S.p.A: (di seguito: Stogit S.p.A.) con lettera in data 10 febbraio 2009 (prot. Autorità A/006935 del 13 febbraio 2009), ha trasmesso le informazioni di cui all'articolo 11 della deliberazione n. 50/06 relative all'anno termico 2009-2010, la proposta di riduzione dei corrispettivi unitari di iniezione fPI e di erogazione fPE per l'offerta di capacità di stoccaggio interrompibile ai sensi dell'articolo 7, comma 7.2 e i valori di ss di cui all'articolo 6, comma 6.3;
  • in data 9 marzo 2009 (prot. Autorità P/010845 del 9 marzo 2009) gli uffici dell'Autorità hanno richiesto alla società Stogit S.p.A. che la quota di ricavo addizionale riconosciuta ai nuovi investimenti relativi alle immobilizzazioni in corso dell'anno 2008, venisse ripartita nelle differenti categorie di cespiti con i medesimi criteri di cui all'articolo 3, comma 3.8, della citata delibera n. 50/06;
  • con lettera in data 16 marzo 2009 (prot. Autorità A/12928 del 19 marzo 2009), la società Stogit S.p.A. ha presentato una nuova proposta tariffaria conforme ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 50/06.

Considerato inoltre che:

  • l'articolo 9, comma 9.11, della deliberazione n. 50/06 ha previsto l'istituzione di una componente tariffaria π a copertura degli eventuali squilibri di perequazione;
  • sulla base delle informazioni rese disponibili dalla Cassa il "Conto squilibri perequazione stoccaggio", istituito con deliberazione n. 50/06, presenta, relativamente all'anno termico 2007-2008, delle eccedenze derivanti dall'applicazione del meccanismo di perequazione e dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 10.7 della medesima deliberazione;
  • l'articolo 10, comma 10.3, della deliberazione n. 50/06 prevede la definizione del parametro Yrelativo all'aggiornamento del corrispettivo unitario variabile CVS di cui all'articolo 10, comma 10.9, della deliberazione n. 50/06, allo scopo di tenere conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili e eccezionali e a mutamenti del quadro normativo;
  • la deliberazione ARG/gas 94/08, in applicazione dell'articolo 1, comma 558 della legge finanziaria 2008, ha definito i criteri per la quantificazione del contributo compensativo da corrispondere alle Regioni per il mancato uso alternativo del territorio, le tempistiche per l'erogazione di detto contributo, nonché le modalità di ripartizione del contributo alle Regioni interessate;
  • ai sensi della deliberazione ARG/gas 35/08, punto 4, il valore del parametro Y per l'anno termico 2008-2009 era stato fissato pari a 1,5% e che tale valore era stato determinato in relazione alla necessità di recuperare il gettito corrispondente alla stima del contributo compensativo relativo al periodo 1 gennaio 2008 - 31 marzo 2009.

Ritenuto opportuno:

  • approvare i corrispettivi d'impresa in coerenza con le informazioni sopra richiamate e i coefficienti ss di cui all'articolo 6, comma 6.3, della deliberazione n. 50/06, presentati dalle imprese di stoccaggio per l'anno termico 2009-2010;
  • determinare il valore complessivo del contributo compensativo di cui all'articolo 1, comma 558, della legge finanziaria 2008, per l'anno solare 2009, in coerenza con i criteri di cui alla deliberazione ARG/gas 94/08, prevedendo che la ripartizione dell'importo complessivo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio in esercizio sia determinato secondo le modalità fissate al punto 2 della medesima deliberazione;
  • prevedere che, per l'anno termico 2009-2010, il valore del parametro Y relativo al corrispettivo unitario variabile CVS di cui all'articolo 10, comma 10.3, che assicura la copertura degli oneri introdotti dalla legge finanziaria 2008 in capo alle imprese di stoccaggio, sia dimensionato in modo da recuperare il gettito corrispondente all'onere del contributo compensativo alle Regioni di cui all'articolo 1, comma 558, della legge finanziaria 2008;
  • prevedere che, per l'anno termico 2009-2010, la componente p sia dimensionata in modo da trasferire agli utenti del servizio una quota parte delle eccedenze presenti sul "Conto squilibri perequazione stoccaggio" relative all'anno termico 2007-2008, in modo tale da mantenere una giacenza sufficiente a garantire sia la copertura di eventuali squilibri futuri sia l'eventuale disallineamento temporale dei flussi finanziari di cui al precedente alinea; e che ai fini del dimensionamento della suddetta componente, che assume per l'anno termico 2009-2010 un valore negativo, si tenga conto dell'energia movimentata nell'anno termico 2007-2008;
  • determinare, in coerenza con le disposizioni della deliberazione n. 50/06, i corrispettivi unici nazionali per l'anno termico 2009-2010;
  • procedere all'approvazione delle proposte di riduzione dei corrispettivi unitari di iniezione fPI e di erogazione fPE per l'offerta di capacità di stoccaggio interrompibile per il servizio di stoccaggio di modulazione

DELIBERA

  1. di approvare i corrispettivi d'impresa di cui all'articolo 8, comma 8.9, della deliberazione n. 50/06 presentati dalle imprese di stoccaggio per l'anno termico 2009-2010;
  2. di approvare i coefficienti ss d'impresa di cui all'articolo 6, comma 6.3, della medesima deliberazione, riportati nella tabella n.1 allegata al presente provvedimento, presentati dalle imprese di stoccaggio per l'anno termico 2009-2010;
  3. di fissare il valore della componente tariffaria p, per l'anno termico 2009-2010, pari a - 0,019711 euro/gigajoule;
  4. di fissare per l'anno termico 2009-2010 il valore del parametro Y relativo all'aggiornamento del corrispettivo unitario variabile CVS di cui all'articolo 10, comma 10.9, della deliberazione n. 50/06, pari a 0,29%;
  5. di fissare, per l'anno solare 2009, il valore complessivo del contributo compensativo da corrispondere alle Regioni pari a 1.376.150 euro;
  6. di determinare i corrispettivi uniciper l'attività di stoccaggio per l'anno termico 2009-2010, ai sensi degli articoli 6 e 8 della deliberazione n. 50/06, nei valori definiti nella tabella n. 2, allegata al presente provvedimento;
  7. di approvare le proposte di riduzione dei corrispettivi unitari di iniezione fPI e di erogazione fPE per l'offerta di capacità di stoccaggio interrompibile, di cui all'articolo 7, comma 7.2 della deliberazione dell'Autorità n. 50/06, presentate dalle società Stogit Spa ed Edison Stoccaggio S.p.A. per l'anno termico 2009-2010, come riportate nella tabella n. 3 allegata al presente provvedimento;
  8. di notificare alle società Stogit S.p.A., con sede legale in Via dell'Unione Europea, n. 3, 20097 San Donato Milanese (Milano), e Edison Stoccaggio Spa, con sede legale in Foro Buonaparte n. 31, 20121 Milano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
  9. di trasmettere alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico nella persona del legale rappresentante pro tempore, il presente provvedimento unitamente alle informazioni di cui all'articolo 11, comma 11.1, della deliberazione n. 50/06;
  10. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore alla data di pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento.

30 marzo 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis


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