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Data pubblicazione: 30 marzo 2009

Delibera 30 marzo 2009

ARG/gas 39/09

Aggiornamento per il periodo 1 aprile 2009 - 31 marzo 2010 della componente dello stoccaggio (QS) delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 marzo 2009

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2002, n. 207/02;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 138/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: deliberazione n. 50/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2006, n. 134/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008, ARG/gas 192/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 192/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2009, ARG/gas 38/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 38/09).

Considerato che:

  • l'articolo 6, comma 8, della deliberazione n. 138/03 dispone che per il secondo periodo di regolazione dello stoccaggio la componente tariffaria dello stoccaggio QS (di seguito: componente QS) di cui all'articolo 6, comma 7, della medesima deliberazione sia definita dall'Autorità sulla base dei criteri di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 164/00;
  • con la deliberazione n. 50/06, l'Autorità ha definito, tra l'altro, i criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di stoccaggio per il secondo periodo di regolazione;
  • l'articolo 6, comma 2, della deliberazione n. 50/06 prevede che l'impresa di stoccaggio, nel solo caso di movimentazione fisica del gas dal sistema, attribuisca agli utenti del servizio, proporzionalmente ai quantitativi allocati, la quota percentuale degli oneri a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento;
  • con la deliberazione ARG/gas 192/08, l'Autorità ha determinato, tra l'altro, l'aggiornamento sino al 31 marzo 2008 del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'articolo 7 della deliberazione n. 138/03;
  • con la deliberazione ARG/gas 38/09, l'Autorità ha approvato i corrispettivi unici di stoccaggio per l'anno termico 1 aprile 2009 - 31 marzo 2010 di cui all'articolo 13, comma 2, della deliberazione n. 50/06.

Ritenuto che sia necessario:

  • aggiornare la componente tariffaria QS relativamente al periodo 1 aprile 2009 - 31 marzo 2010

DELIBERA

  1. di stabilire che, per il periodo 1 aprile 2009 - 31 marzo 2010, il valore della componente QS, di cui all'articolo 3 deliberazione n. 138/03, sia pari a 0,272617 euro/GJ;
  2. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dall'1 aprile 2009.

 

30 marzo 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis