Data pubblicazione: 24 febbraio 2010
Delibera 23 febbraio 2010
ARG/gas 21/10
Proroga della validità delle tariffe di stoccaggio del gas naturale
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 23 febbraio 2010
Visti:
- La Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, come modificato dalla legge di conversione (di seguito: decreto legge n. 78/09);
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2006, n. 50/06 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 50/06);
- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2008, ARG/gas 94/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 94/08);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 di approvazione della Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012;
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2009, ARG/gas 38/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 38/09);
- la deliberazione dell'Autorità 2 novembre 2009 ARG/gas 165/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 165/09);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 di approvazione della Regolazione tariffaria del servizio di trasporto e dispacciamento (RTTG) e del servizio di misura del gas naturale (RTMG) per il periodo di regolazione 2010-2013;
- la deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2009, ARG/gas 72/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 72/09).
Considerato che:
- con il 31 marzo 2010 è prevista la conclusione del secondo periodo di regolazione per il servizio di stoccaggio del gas naturale, attualmente disciplinato dalla deliberazione n. 50/06;
- con la deliberazione ARG/gas 72/09, l'Autorità ha avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attività di stoccaggio del gas naturale per il periodo 2010-2014;
- con deliberazione ARG/gas 165/09 sono stati disposti interventi urgenti di adeguamento della disciplina del bilanciamento e della regolazione dei servizi di stoccaggio del gas naturale ai sensi del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, che prevedono l'offerta di un servizio di bilanciamento utenti del servizio di trasporto e l'allocazione delle relative capacità di stoccaggio mediante l'espletamento di procedure concorsuali; e che il completamento di detta disciplina debba avvenire in coerenza con i criteri tariffari dello stoccaggio per il nuovo periodo di regolazione;
- sono in fase di definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico i decreti relativi alle procedure per il rilascio dell'esenzione del diritto di accesso dei terzi a nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale e delle relative modalità di accesso alla rete nazionale dei gasdotti;
- gli approfondimenti necessari relativi al completamento della disciplina di cui al terzo alinea e al raccordo con i decreti in fase di emanazione di cui al quarto alinea, comportano un'attività di definizione dei nuovi criteri tariffari per il nuovo periodo di regolazione non esauribile entro i termini di avvio del primo anno termico del terzo periodo regolazione (1 aprile 2010); e che tuttavia tale attività può essere completata entro il mese di dicembre 2010;
- peraltro, nell'ambito del procedimento di cui al precedente alinea, l'Autorità diffonderà a breve un documento per la consultazione nel quale intende proporre, in alternativa al mantenimento dell'attuale riferimento rappresentato dall'anno termico aprile-marzo, l'adozione del riferimento all'anno solare a fini tariffari in modo da allineare la regolazione tariffaria dello stoccaggio con quella del trasporto e dispacciamento e della distribuzione di gas naturale;
- l'articolo 9 della deliberazione n. 50/06 disciplina il meccanismo di perequazione che garantisce il recupero dei ricavi spettanti ad ogni impresa di stoccaggio;
- l'articolo 10, comma 10.7 della deliberazione n. 50/06 prevede che entro l'1 marzo di ciascun anno l'impresa di stoccaggio versi sul Conto squilibri perequazione stoccaggi l'eccedenza di cui al comma 10.5 della medesima deliberazione;
- con deliberazione ARG/gas 94/08, l'Autorità ha disciplinato le modalità di esazione, gestione ed erogazione del contributo compensativo a carico dei soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio introdotto dall'articolo 1, comma 558 della Legge Finanziaria 2008 da destinare alle Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio.
Ritenuto che sia necessario:
- prorogare per il periodo 1 aprile 2010-31 dicembre 2010 le proposte tariffarie approvate dall'Autorità per l'anno termico 2009-2010 con deliberazione ARG/gas 38/09, prevedendo l'estensione dei criteri per la garanzia dei ricavi di riferimento di cui all'articolo 10 della deliberazione n. 50/06, nonché il regime di perequazione di cui all'articolo 9, relativamente al suddetto periodo;
- prevedere che l'Autorità sottoponga a consultazione le modalità di gestione del periodo transitorio sia nel caso in cui si adotti l'anno solare quale riferimento per il calcolo delle tariffe di stoccaggio sia nel caso in cui si mantenga quale riferimento il periodo intercorrente tra aprile e marzo di ciascun anno;
- prevedere che le modalità di trattamento e le tempistiche delle somme di cui al comma 10.5 e di cui all'articolo 9 della deliberazione n. 50/06, relativamente all'anno termico 2008-2009 siano definite in esito al procedimento di cui alla deliberazione ARG/gas 72/09;
- prevedere che le modalità di trattamento e le tempistiche delle somme di cui alla deliberazione ARG/gas 94/08, relativamente all'anno 2010 siano definite in esito al procedimento di cui alla deliberazione ARG/gas 72/09
DELIBERA
- di prorogare per il periodo 1 aprile 2010-31 dicembre 2010 la validità delle proposte tariffarie per il servizio di stoccaggio del gas naturale approvate con deliberazione ARG/gas 38/09, prevedendo per il medesimo periodo l'estensione dei criteri di garanzia dei ricavi di cui all'articolo 10 della deliberazione n. 50/06, nonché il regime di perequazione di cui all'articolo 9 della medesima deliberazione;
- di prevedere che le modalità di trattamento e le tempistiche delle somme di cui al comma 10.5 e di cui all'articolo 9 della deliberazione n. 50/06 relativamente all'anno termico 2008-2009 siano definite in esito al procedimento di cui alla deliberazione ARG/gas 72/09;
- di prevedere che le modalità di trattamento e le tempistiche delle somme di cui alla deliberazione ARG/gas 94/08, relativamente all'anno 2010 siano definite in esito al procedimento di cui alla deliberazione ARG/gas 72/09;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità.
23 febbraio 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis