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Data pubblicazione: 01 ottobre 2010

Delibera 28 settembre 2010

ARG/gas 159/10

Rettifica dei corrispettivi d’impresa per l’attività di stoccaggio di cui all’articolo 8, comma 8.9, della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 3 marzo 2006, n. 50/06, relativi all’anno termico 2009-2010, della società Edison Stoccaggio S.p.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 settembre 2010

Visti:

  • la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: deliberazione n. 50/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2009, ARG/gas 38/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 38/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 119/10).


Considerato che:

  • l'Autorità, con la deliberazione ARG/gas 38/09, ha approvato i corrispettivi specifici d'impresa per il servizio di stoccaggio, di cui all'articolo 8, comma 9, della deliberazione n. 50/06, relativi all'anno termico 2009-2010; e che, con comunicazione del 25 maggio 2009 (prot. Autorità P/28830 del 25 maggio 2009), l'Autorità ha trasmesso alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa) una copia conforme della suddetta deliberazione per gli aspetti di sua competenza relativi alla perequazione dei ricavi di cui all'articolo 9 della deliberazione n. 50/06;
  • la società Edison Stoccaggio S.p.A., con comunicazione del 5 agosto 2010 (prot. Autorità A/28572 del 10 agosto 2010), ha presentato un'istanza di rettifica dei corrispettivi specifici d'impresa per il servizio di stoccaggio relativi all'anno termico 2009-2010, evidenziando la presenza di un errore materiale nella proposta tariffaria relativa all'anno termico 2009-2010 approvata dall'Autorità;
  • la rettifica dell'errore materiale di cui al precedente alinea ha un'incidenza sui ricavi di capacità che confluiscono nella tariffa di stoccaggio (art. 6 della deliberazione n. 50/06) inferiore all'1% e che, al fine di evitare gli oneri amministrativi e gestionali conseguenti ad una rideterminazione di tali corrispettivi ed alla necessità di procedere ad una rifatturazione degli stessi, gli importi conseguenti alla rettifica dei corrispettivi specifici d'impresa della società Edison Stoccaggio Spa possono essere conguagliati attraverso il meccanismo di perequazione di cui all'articolo 6 della deliberazione ARG/gas 119/10.

Ritenuto opportuno:

  • al fine di recepire l'istanza per la correzione dell'errore materiale commesso dalla società Edison Stoccaggio Spa nella presentazione delle proposte tariffarie relative all'anno termico 2009-2010, rideterminare i corrispettivi specifici d'impresa della medesima società relativi all'anno termico 2009-2010, approvando i corrispettivi proposti dalla medesima società con comunicazione del 5 agosto 2010 (prot. Autorità A/28572 del 10 agosto 2010);
  • prevedere che la Cassa, al fine della liquidazione di quanto dovuto, compatibilmente con le tempistiche previste dall'articolo 6 della deliberazione ARG/gas 119/10, provveda a rideterminare l'ammontare di perequazione spettante alla società Edison Stoccaggio Spa ed a comunicare i relativi importi alla medesima società ed all'Autorità, tenendo conto dei corrispettivi d'impresa rideterminati ai sensi del presente provvedimento

DELIBERA

  1. di rettificare i corrispettivi d'impresa, di cui all'articolo 8, comma 8.9, della deliberazione n. 50/06, della società Edison Stoccaggio S.p.A. relativi all'anno termico 2009-2010, approvando i corrispettivi presentati dalla medesima società;
  2. di dare mandato alla Cassa affinché:
    1. ridetermini l'ammontare di perequazione di cui all'articolo 6 della deliberazione ARG/gas 119/10 spettante alla società Edison Stoccaggio S.p.A.;
    2. comunichi tale ammontare alla medesima società ed all'Autorità;
    3. liquidi gli importi dovuti entro le tempistiche di cui al medesimo articolo 6 della deliberazione ARG/gas 119/10;
  3. di notificare il presente provvedimento alle società Edison Stoccaggio S.p.A., con sede legale in Foro Buonaparte n. 31, 20121 Milano, in persona del legale rappresentanti pro tempore, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico unitamente al valore dei corrispettivi specifici d'impresa di cui al precedente punto 1;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).


28 settembre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis


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