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Data pubblicazione: 29 marzo 2007

Delibera 29 marzo 2007

Delibera/Provvedimento 76/07

Aggiornamento per il trimestre aprile - giugno 2007 di componenti e parametri della tariffa elettrica. Modificazioni dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, in materia di esazione della componente tariffaria A6

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 marzo 2007

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
  • la legge 28 ottobre 2002, n. 238, di conversione in legge del decreto legge 4 settembre 2002, n. 193;
  • la legge 17 aprile 2003, n. 83, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
  • lalegge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239;
  • la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314;
  • il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
  • il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge Finanziaria 2005);
  • la legge 14 maggio 2005 n. 80, di conversione con modifiche del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35;
  • la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge Finanziaria 2006);
  • la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;
  • il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6;
  • il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 19 dicembre 1995, recante disposizioni relative ai prezzi dell'energia elettrica per i settori industriali;
  • il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000, come modificato con il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 17 aprile 2001 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, recante criteri generali integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricità e del gas;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico e direttive alla medesima società;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 6 agosto 2004, recante determinazione dei costi non recuperabili del settore dell'energia elettrica;
  • la decisione della Commissione Europea C(2004) 4333 fin, del 1 dicembre 2004;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 giugno 2005, recante modalità di rimborso e di copertura di costi non recuperabili, relativi al settore dell'energia elettrica, a seguito dell'attuazione della direttiva europea 96/92/CE (di seguito: decreto 22 giugno 2005);
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 28 luglio 2005, recante Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, come integrato e modificato con il decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 6 febbraio 2006;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 24 ottobre 2005, recante aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 24 ottobre 2005, recante direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 6 febbraio 2006;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 8 marzo 2006, recante Nuove modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e abrogazione del decreto del Ministro delle Attività Produttive 28 febbraio 2003;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 23 marzo 2006, recante norme per l'erogazione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e di sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale per l'anno 2006;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 3 aprile 2006, recante modifica dell'articolo 9 del decreto 26 gennaio 2000;
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 14 dicembre 2006, recante Determinazione delle modalità per la vendita sul mercato, per l'anno 2007, dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del D.lgs. 16 marzo 1999,n.79, da parte del gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A.;
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 15 dicembre 2006, recante modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2007e direttive all'Acquirente Unico SpA in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2007;
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007, recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Viste:

  • le deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), 30 marzo 2005, n. 54/05, 28 giugno 2005, n. 133/05, 28 settembre 2005, n. 201/05, 29 dicembre 2005, n. 299/05 (di seguito: deliberazione n. 299/05), 28 giugno 2006, n. 132/06, 28 dicembre 2006, n. 321/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, e in particolare l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04);
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 48/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 24 dicembre 2004, n. 237/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2004, n. 252/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, n. 34/05 come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2005, n. 144/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2005, n. 163/05 (di seguito: deliberazione n. 163/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 14 settembre 2005, n. 188/05 come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 13 ottobre 2005, n. 217/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05 come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 24 febbraio 2006, n. 40/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2006, n. 61/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 24 maggio 2006, n. 99/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2006, n. 123/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2006, n. 145/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2006, n. 165/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, n. 174/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2006, n. 190/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2006, n. 203/06 (di seguito: deliberazione n. 203/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2006, 249/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 16 novembre 2006, 255/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2006, n. 275/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2006, n. 288/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2006, n. 289/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2006, n. 290/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2006, n. 314/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2006, n. 318/06 (di seguito: deliberazione n. 318/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2006, n. 319/06;
  • il documento per la consultazione 2 agosto 2006, atto n. 24/06, recante Riforma della modalità di esazione della componente tariffaria A6 di cui al comma 52.2, lettera e), dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04;
  • il documento per la consultazione 27 febbraio 2007, Atto n. 12/07, recante Ipotesi per la revisione dei meccanismi di deroga previsti dal comma 72.1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 come successivamente modificato e integrato.

Visti:

  • la comunicazione congiunta del Gestore dei servizi elettrici S.p.A. e della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) del 15 marzo 2007, prot. Autorità n. 007120del 22 marzo 2007;
  • la comunicazione della Cassa del 15 marzo 2007, prot. Autorità n. 006993 del 21 marzo 2007;
  • la comunicazione dell'Acquirente unico S.p.A (di seguito: Acquirente unico) del 12 marzo 2007, prot. Autorità n. 006303, del 13 marzo 2007;
  • la comunicazione dell'Acquirente unico del 12 marzo 2007, prot. Autorità n. 006484, del 14 marzo 2007;
  • la comunicazione dell'Acquirente unico del 12 marzo 2007, prot. Autorità n. 006483, del 14 marzo 2007;
  • la comunicazione dell'Acquirente unico del 21 marzo 2007, prot. Autorità n. 007168, del 22 marzo 2007;
  • la comunicazione dell'Autorità all'Acquirente unico del 21 marzo 2007, prot. GB/M07/1238/cm;
  • la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna) del 21 marzo 2007, prot. Autorità n. 007189, del 23 marzo 2007;
  • la comunicazione di Terna del 21 marzo 2007, prot. Autorità n. 007188, del 23 marzo 2007;
  • la comunicazione dell'Acquirente unico del 22 marzo 2007, prot. Autorità n. 007218, del 23 marzo 2007;
  • la comunicazione dell'Acquirente unico del 23 marzo 2007, prot. Autorità n. 007478, del 26 marzo 2007;
  • la comunicazione di Terna del 26 marzo 2007, prot. Autorità n. 007515, del 27 marzo 2007 (di seguito: comunicazione 26 marzo 2007).

Considerato che:

  • gli elementi PC e OD della componente CCA a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi stimati per l'approvvigionamento dell'energia elettrica da parte dell'Acquirente unico;
  • l'articolo 33, comma 33.3, lettera a) del Testo integrato prevede che, ai fini delle determinazioni di cui al precedente alinea, l'Acquirente unico invii all'Autorità entro 20 giorni dall'inizio di ciascun trimestre la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento relativi a ciascuno dei quattro trimestri successivi, articolata per fascia oraria;
  • ai sensi dell'articolo 33, comma 33.3, lettera b) del Testo integrato, entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre, l'Acquirente unico è tenuto ad inviare all'Autorità, la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico nel medesimo periodo;
  • secondo quanto riportato nella relazione tecnica relativa all'aggiornamento tariffario per il primo trimestre (gennaio - marzo) 2007, l'aliquota di recupero da cumulare con gli elementi PC e OD della componente CCA viene determinata ogni trimestre in modo da consentire il recupero degli errori residui noti o ragionevolmente certi al momento dell'aggiornamento, nei successivi sei mesi;
  • relativamente ai mesi di gennaio e febbraio 2007, sulla base dei valori pubblicati dall'Acquirente unico, si evidenzia come i costi effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente unico per l'acquisto di energia elettrica, incluso per il solo mese di gennaio lo sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 168/03 valorizzato al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, siano complessivamente inferiori ai costi stimati dall'Autorità, a partire dai dati a suo tempo comunicati dall'Acquirente unico, nella determinazione dell'elemento PC per il primo trimestre 2007 per un importo pari a circa 45 milioni di euro;
  • relativamente ai mesi di gennaio e febbraio 2007, sulla base dei valori pubblicati dall'Acquirente unico e da Terna, si evidenzia come i costi effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento, inclusa per il solo mese di gennaio la quota di sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 168/03 ulteriore rispetto a quella valorizzata al prezzo del mercato del giorno prima, siano complessivamente superiori ai costi stimati dall'Autorità, a partire dai dati a suo tempo comunicati dall'Acquirente unico, nella determinazione dell'elemento OD per il primo trimestre 2007 per un importo pari a circa 23 milioni di euro;
  • relativamente al periodo gennaio-dicembre 2006, sulla base delle informazioni rese disponibili dall'Acquirente unico, si evidenziano scostamenti residui tra i costi effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente unico ed i costi stimati dall'Autorità nella determinazione della componente CCA per il primo, secondo, terzo e quarto trimestre 2006, pari a circa 302 milioni di euro;
  • il differenziale residuo emerso dal confronto della valorizzazione ex ante (effettuata dall'Autorità nei trimestri precedenti) ed ex post dei costi di acquisto e di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico nel periodo gennaio - dicembre 2006 deve essere recuperato tramite la componente UC1, di cui al comma 1.1 del Testo integrato, destinata a coprire gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato;
  • la medesima componente UC1 deve essere dimensionata al fine di raccogliere anche il gettito necessario a coprire gli squilibri residui del sistema di perequazione dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato relativi agli anni 2004 e 2005, quantificabili in circa 96 milioni di euro;
  • l'Acquirente unico, rispetto alle previsioni comunicate in occasione dell'aggiornamento per il primo trimestre 2007, ha effettuato una sostanziale revisione al ribasso dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato per l'anno 2007;
  • la revisione di cui al punto precedente sembra potersi collegare con gli anomali sbilanciamenti fatti registrare dall'Acquirente unico negli ultimi mesi per i quali sono disponibili i dati a consuntivo;
  • tenuto conto di quanto segnalato da Terna con la comunicazione 26 marzo 2007, emergono elementi di incertezza circa i quantitativi di energia elettrica destinata al mercato vincolato nel mese di gennaio 2007;
  • quanto indicato nei due precedenti punti introduce margini di incertezza che potranno essere, in tutto o in parte, superati solo nel corso del secondo trimestre dell'anno e che incidono in maniera non trascurabile sul dimensionamento delle componenti tariffarie applicate ai soli clienti del mercato vincolato, inclusa la componente UC1;
  • con deliberazione n. 321/06, relativa all'aggiornamento per il primo trimestre 2007, la componente UC1 era stata dimensionata con l'obbiettivo di coprire su base semestrale gli oneri residui relativi al biennio 2004-2005 in capo al Conto per la perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato ed entro la fine dell'anno 2007 gli oneri in capo al medesimo conto stimati per l'anno 2006;
  • la deliberazione n. 318/06 ha modificato, nelle more della definizione del giudizio avverso il decreto ministeriale 24 ottobre 2005, le condizioni economiche di ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03 in conformità a quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, del citato decreto ministeriale;
  • le condizioni di ritiro dell'energia elettrica di cui al precedente alinea comportano un incremento del costo di approvvigionamento dell'Acquirente Unico e conseguentemente un incremento dell'elemento PC, che potrebbe, successivamente al giudizio del Consiglio di Stato, essere modificato in ribasso;
  • l'Autorità intende modificare, con successivo provvedimento, le modalità di copertura delle differenze tra le condizioni economiche di ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03 e la valorizzazione della medesima energia elettrica, prevedendo che eventuali differenze positive o negative vengano imputate al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, finanziato dalla componente A3;
  • l'articolo 2, comma 2, del decreto 22 giugno 2005, richiede che l'Autorità, con propri provvedimenti, riformi il sistema di copertura per il rimborso dei costi non recuperabili, individuando una componente tariffaria basata su parametri tecnici rappresentativi dei punti di interconnessione alle reti anziché al consumo dell'energia elettrica;
  • l'Autorità con la deliberazione n. 163/05 ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di riforma della copertura dei costi non recuperabili nel settore dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto di cui al precedente alinea;
  • la deliberazione n. 163/05 prevede che nella formazione dei provvedimenti di cui al punto precedente l'Autorità persegua l'obbiettivo di tendenziale continuità nella ripartizione tra le diverse tipologie contrattuali degli oneri relativi ai costi non recuperabili nel settore dell'energia elettrica;
  • la componente tariffaria A6, di cui al comma 52.2, lettera e) del Testo integrato, è destinata alla reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi sostenuti per l'attività di produzione di energia elettrica nella transizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000;
  • l'Autorità con il documento per la consultazione 2 agosto 2006, ha indicato i propri orientamenti in materia di riforma delle modalità di esazione della componente tariffaria A6 di cui al comma 52.2, lettera e), del Testo integrato;
  • i punti di interconnessione alle reti relativi a impieghi dell'energia elettrica destinati alla pubblica illuminazione presentano specificità impiantistiche e di consumo, tali per cui l'applicazione in termini energetici o di potenza risultano equivalenti;
  • l'articolo 72 del Testo integrato prevede deroghe all'applicazione delle componenti tariffarie A e UC;
  • nell'ambito della consultazione è stata segnalata l'opportunità di prevedere che nel caso di utilizzo del parametro "potenza", la componente tariffaria A6 sia commisurata alla potenza prelevata massima mensile, in particolare per i punti di interconnessione in media, alta e altissima tensione;
  • nell'ambito della consultazione sono state segnalate criticità circa i tempi di necessari per l'adeguamento dei sistemi di fatturazione a nuovi criteri di applicazione di componenti tariffarie A;
  • in relazione alle ipotesi di revisione dei meccanismi di deroga all'applicazione delle componenti A di cui comma 72.1 del Testo integrato, oggetto della richiamata consultazione del 27 febbraio 2007, sono state avanzate richieste di prolungamento del processo di consultazione e di un adeguato differimento dell'efficacia degli eventuali nuovi meccanismi rispetto al momento della loro definizione.

Ritenuto opportuno:

  • ai fini del presente provvedimento e tenuto conto di quanto indicato in precedenza, non considerare l'incremento dell'elemento PC dovuto alla variazione delle condizioni di ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03;
  • modificare la stima del costo medio annuo di approvvigionamento dell'Acquirente unico rispetto al primo trimestre dell'anno 2007, adeguando conseguentemente in diminuzione il valore dell'elemento PC e in aumento il valore dell'elemento OD;
  • adeguare prudenzialmente in aumento il livello della componente UC1 con l'obbiettivo di coprire entro la fine dell'anno 2007 gli oneri in capo al Conto UC1 relativi agli anni 2004, 2005 e 2006;
  • individuare la potenza prelevata, il livello di tensione nonché il punto fisico di connessione come parametri tecnici rappresentativi dei punti di prelievo, ai fini dell'applicazione della componente tariffaria A6;
  • in relazione al precedente punto, mantenere alcune eccezioni applicative, in particolare per l'illuminazione pubblica, in ragione delle specificità impiantistiche e di consumo, e per quanto disposto dal comma 72.2, del Testo integrato;
  • dare continuità alle esenzioni previste dai commi 72.4 e 72.6 del Testo integrato;
  • definire con un anticipo di tre mesi rispetto al momento applicativo la struttura di addebito della componente tariffaria A6 adottata in ottemperanza a quanto disposto dal decreto 22 giugno 2005;
  • rinviare l'eventuale modifica dei meccanismi di deroga all'applicazione delle componenti A, di cui comma 72.1 del Testo integrato al 1 gennaio 2008

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni
  1. Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del Testo integrato, allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04 e sue successive modificazioni e integrazioni (di seguito richiamato come il Testo integrato).
Articolo 2
Modificazioni del Testo integrato
  1. Con decorrenza 1 luglio 2007, dopo il comma 52.5 del Testo integrato sono aggiunti i seguenti:

    "52.6Ai clienti finali parti di contratti di cui al comma 2.2, lettere a), c), e) ed f), la componente tariffaria A6 è applicata con aliquote espresse in centesimi di euro/punto di prelievo per mese e con aliquote espresse in centesimi di euro/kW per mese, differenziate per un massimo di quattro scaglioni di potenza.

    52.7 Ai fini di quanto disposto al comma 52.6, la nozione di potenza rilevante è:

    1. la potenza contrattualmente impegnata per i clienti finali con potenza disponibile fino a 37,5 kW, per i quali alla data del 1 gennaio 2000 non erano installati misuratori in grado di registrare la potenza massima prelevata;
    2. la potenza massima prelevata nel mese per tutti gli altri clienti finali."
Articolo 3
Aggiornamento di elementi e componenti tariffarie
  1. I valori dell'elemento PC e dell'elemento OD, per il secondo trimestre (aprile - giugno) 2007 sono fissati nelle tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 e 2.2 allegate al presente provvedimento.
  2. Per il secondo trimestre (aprile - giugno) 2007, sono confermati i valori degli elementi CD e INT, come fissati con deliberazione n. 299/05.
  3. I valori della componente CCA per il secondo trimestre (aprile - giugno) 2007 sono fissati nelle tabelle 3.1, 3.2, e 3.3 allegate al presente provvedimento.
  4. I valori dell'elemento PV e della componente CAD per il secondo trimestre (aprile - giugno) 2007 sono fissati nelle tabelle 4 e 5 allegate al presente provvedimento.
  5. I valori delle componenti tariffarie AUC ed MCT, per il secondo trimestre (aprile - giugno) 2007, sono fissati come indicato nelle tabelle 6.1 6.2 e 7 allegate al presente provvedimento.
Articolo 4
Disposizioni finali
  1. Il Direttore della Direzione Tariffe e il Direttore della Direzione Mercati provvedono, entro 60 giorni dalla data della presente deliberazione, a raccogliere e fornire all'Autorità maggiori elementi informativi circa:
    1. la revisione delle previsioni da parte dell'Acquirente unico della quantità di energia elettrica destinata al mercato vincolato nell'anno 2007;
    2. le incertezze relative alle misure dell'energia elettrica rilevanti ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento per il mese di gennaio dell'anno 2007, tenuto conto di quanto segnalato da Terna con la comunicazione 26 marzo 2007.
  2. Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dall'1 aprile 2007.
  3. L'Allegato A alla deliberazione n. 5/04, con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento è pubblicato, successivamente all'1 luglio 2007, sul sito internet dell'Autorità.

Allegati:

Altri documenti: