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Data pubblicazione: 29 luglio 2005

Delibera 28 luglio 2005

Delibera/Provvedimento 163/05

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di copertura dei costi non recuperabili nel settore dell'energia elettrica, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 giugno 2005

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28-07-2005

Visti:

  • la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 (di seguito: direttiva 96/92/CE) concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ed in particolare l'art. 24, che prevede un regime transitorio per il riconoscimento di impegni o garanzie di gestione, definiti dalle imprese del settore dell'energia elettrica prima dell'entrata in vigore della direttiva, che possono non essere onorati a causa delle disposizioni della direttiva medesima;
  • la decisione della Commissione Europea C(2004) 4333 fin, del 1 dicembre 2004;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente gli oneri generali afferenti al sistema elettrico;
  • il decreto 26 gennaio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2000;
  • il decreto 17 aprile 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 97 del 27 aprile 2001;
  • il decreto-legge 18 febbraio 2003, n.25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico, convertito in legge 17 aprile 2003, n. 83;
  • il decreto 10 settem bre 2003 del Ministro delle attivita produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 222 del 24 settembre 2003;
  • il decreto 6 agosto 2004 del Ministro delle attivita produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 189 del 13 agosto 2004 (di seguito: decreto 6 agosto 2004);
  • il decreto 10 marzo 2005 del Ministro delle attivita produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 69 del 24 marzo 2005;
  • il decreto 22 giugno 2005 del Ministro delle attivita produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 2005 (di seguito: decreto 22 giugno 2005);
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 28 dicembre 2000, n. 238/00;
  • il Testo integrato di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato (di seguito: il Testo integrato);
  • la deliberazione dell'Autorita 9 maggio 2005, n. 86/05.

Considerato che:

  • ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e) della legge n. 481/95, l'Autorita stabilisce ed aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19 del medesimo articolo, nonche le modalita per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualita, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonche la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1 della medesima legge, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio;
  • l'articolo 2, comma 2, del decreto 22 giugno 2005, richiede che l'Autorita, con propri provvedimenti, riformi il sistema di copertura per il rimborso dei costi non recuperabili, individuando una componente tariffaria basata su parametri tecnici rappresentativi dei punti di interconnessione alle reti anziche al consumo dell'energia elettrica;
  • l'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto 22 giugno 2005 prevedono che l'Autorita adotti i provvedimenti necessari affinche, a valere sul conto A6, importi pari al gettito derivante dal prelievo effettuato sull'energia elettrica importata dai Paesi del mercato interno, per il periodo antecedente l'entrata in vigore di quanto previsto al precedente alinea, non siano utilizzati per la reintegrazione dei costi non recuperabili ma vengano destinati al potenziamento della rete interconnessa con i Paesi confinanti dell'Unione europea e dei servizi ausiliari funzionali all'incremento della capacita di importazione con i Paesi medesimi;
  • l'articolo 2, comma 5, del decreto del decreto 22 giugno 2005 prevede che l'Autorita definisca i criteri e le modalita di verifica affinche il volume di gas naturale oggetto di rimborso per costi non recuperabili di cui all'articolo 3 del decreto 6 agosto 2004 non sia superiore al volume del gas naturale della societa titolare del contratto di importazione dalla Nigeria destinato alla generazione di energia elettrica;
  • qualora il limite di destinazione del gas importato dalla Nigeria di cui al precedente alinea non foss e rispettato, il decreto 22 giugno 2005 prevede che l'importo da rimborsare sia ridotto proporzionalmente.

Ritenuto:

  • necessario avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di copertura dei costi non recuperabili nel settore dell'energia elettrica ai sensi del decreto 22 giugno 2005;
  • opportuno valutare, nell'ambio del medesimo provvedimento, la possibilita di armonizzare le modalita di esazione di tutte le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali afferenti il sistema elettrico e di rivedere i meccanismi di deroga previsti dal comma 72.1 del Testo integrato

 

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di riforma del copertura dei costi non recuperabili nel settore dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle attivita produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 giugno 2005, e conseguentemente di:
    1. convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
    2. rendere disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione contenenti proposte di criteri da adottare in materia di copertura dei costi non recuperabili nel settore dell'energia elettrica ai sensi del decreto 22 giugno 2005, di armonizzazione delle modalita di esazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali afferenti il sistema elettrico e di revisione dei meccanismi di deroga previsti dal comma 72.1 del Testo integrato;
    3. attribuire al direttore del la Direzione Tariffe dell'Autorita, la responsabilita degli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari allo svolgimento dell'attivita preparatoria delle decisioni conclusive, ivi inclusa, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, l'istituzione di gruppi di lavoro informali per favorire la piu ampia partecipazione dei soggetti regolati al procedimento;
  2. di tener conto, nella formazione dei provvedimenti di cui al punto 1, dell'obbiettivo di tendenziale continuita nella ripartizione tra le diverse tipologie contrattuali degli oneri relativi ai costi non recuperabili nel settore dell'energia elettrica;
  3. di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it).