Data pubblicazione: 19 luglio 2007
Delibera 16 luglio 2007
Delibera/Provvedimento 177/07
Avvio di istruttoria conoscitiva in merito alle recenti anomalie riscontrate nella determinazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete di trasmissione nazionale e non correttamente attribuita agli utenti del dispacciamento
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 16 luglio 2007
Visti:
- la direttiva2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 ed in particolare l'articolo 2, comma 22;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 20 aprile 2005 ed il relativo allegato (di seguito: decreto 20 aprile 2005);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2003, n. 118/03 come successivamente modificata e integrata;
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato e integrato;
- l'Allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 come successivamente modificato e integrato (Allegato A, di seguito: TIT), in particolare dalla deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2007, n. 135/07 e dalla deliberazione 27 giugno 2007, n. 156/07;
- la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2004, n. 250/04;
- la deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2005, n. 79/05;
- la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 2005, n. 226/05 (di seguito: deliberazione n. 226/05);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2007, n. 76/07 (di seguito: deliberazione n. 76/07);
- il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete (di seguito: il Codice di rete) predisposto dal Gestore della rete di trasmissione nazionale - GRTN (ora Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A.- di seguito: Terna) positivamente verificato dall'Autorità con la deliberazione n. 79/05;
- la lettera dell'Autorità in data 4 maggio 2007, protocollo EF/M07/2022/dmeg;
- la lettera di Terna in data 21 giugno 2007, prot. TE/P2007008030, prot. Autorità n. 15339, del 25 giugno 2007.
Considerato che:
- l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 affida all'Autorità la finalità di promuovere la concorrenza e l'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, promuovendo altresì la tutela degli interessi di utenti e consumatori;
- il decreto 20 aprile 2005 stabilisce che Terna ha per oggetto l'esercizio efficiente delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica ivi compresa la gestione unificata della RTN, inclusiva delle linee di trasporto e delle stazioni di trasformazione;
- la deliberazione n. 226/05, ai fini della regolazione e del controllo dei pubblici servizi di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica, ricomprende nell'ambito del servizio di dispacciamento la determinazione delle partite fisiche di competenza dei contratti di compravendita ai fini dell'immissione o del prelievo di energia elettrica nei diversi cicli esecutivi, nonché la valorizzazione e la regolazione dell'energia elettrica oggetto di deviazioni rispetto agli impegni contrattuali (cd sbilanciamento);
- il TIT, nella regolazione del servizio di misura, stabilisce che il soggetto responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure dell'energia elettrica è:
- con riferimento ai punti di prelievo, l'impresa distributrice per i clienti finali che prelevano l'energia elettrica da tali punti;
- con riferimento ai punti di immissione situati su una rete con obbligo di connessione di terzi, il soggetto che gestisce la medesima rete;
- con riferimento ai punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale (di seguito: RTN), l'impresa distributrice sulla cui rete tali punti si trovano;
- con riferimento ai punti di interconnessione tra reti di distribuzione, l'impresa distributrice che cede energia elettrica attraverso tali punti;
- le informazioni sin qui raccolte hanno evidenziato che Terna nella normale pratica operativa rileva e registra le immissioni nella RTN secondo quanto previsto dal TIT ma non effettua alcun riscontro relativamente ai prelievi dalla medesima rete (fatti salvi gli scambi controllati sulle reti di interconnessione con l'estero), dovendosi limitare a segnalare eventuali anomalie solo a posteriori senza risalire alle responsabilità delle incongruenze rilevate;
- con la deliberazione n. 76/07 l'Autorità ha incaricato la Direzione mercati e la Direzione tariffe di acquisire maggiori elementi informativi relativi a incertezze nella determinazione delle misure di energia elettrica comunicate da Terna e rilevanti ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento per il mese di gennaio 2007;
- in particolare per il mese di gennaio 2007 i dati di misura in possesso di Terna avevano determinato valori di immissioni sulla rete di trasmissione nazionale (di seguito: RTN) superiori ai corrispondenti prelievi e tali da determinare un quantitativo di energia non attribuibile ad alcun utente del dispacciamento superiore a 300 GWh, valore molto elevato se confrontato con le perdite sulla RTN nelle normali condizioni di esercizio;
- le informazioni raccolte ai sensi della deliberazione n. 76/07 hanno evidenziato il ripetersi anche per i mesi di febbraio e marzo 2007 delle gravi anomalie nella quantificazione delle partite di energia elettrica transitate sulla RTN, determinando complessivamente un quantitativo superiore a 1'000 GWh di energia non attribuita;
- con la lettera del 4 maggio 2007, protocollo EF/M07/2022/dmeg l'Autorità ha richiesto a Terna l'elenco di tutti i punti di immissione e prelievo della rete di trasmissione nazionale con indicazione della natura, della localizzazione, delle caratteristiche tecniche sia del punto di fornitura che del sistema di misurazione, nonché con indicazione del responsabile dell'installazione/manutenzione dei misuratori e della rilevazione/registrazione dei dati di misura.
Considerato inoltre che:
- una prima analisi delle anomalie condotta da Terna ha permesso di individuare nell'errata rilevazione e registrazione da parte delle imprese distributrici dei dati di misura relativi ai prelievi dalla RTN la causa dell'energia non attribuita riscontrata nei primi mesi dell'anno;
- Terna ha comunicato che le prime verifiche condotte su indicazione dell'Autorità, sulla base di una convenzione stipulata con Enel Distribuzione ai fini della determinazione dei corrispettivi di cui all'articolo 17 del TIT, hanno evidenziato degli errori nella determinazione dei prelievi dalla RTN, così come comunicati dalla medesima impresa distributrice, relativamente alla mancata rilevazione e registrazione di dati di misura di cabine primarie e utenti connessi alla rete di alta tensione, oltre a errori nella gestione dell'anagrafica dei punti di prelievo;
- è possibile che analoghi errori possano essere stati commessi nelle rilevazioni effettuate da altre imprese distributrici;
- questi errori evidenzierebbero caratteri di sistematicità tali da far presupporre un loro effetto anche per gli anni precedenti il 2007, ma non spiegherebbero in modo esaustivo la singolarità riscontrata nei primi mesi dell'anno 2007 con riferimento all'energia non attribuibile;
- la rilevanza e la ripetitività delle anomalie riscontrate sono causa di gravi incertezze nella determinazione e nella regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento e, turbandone i normali meccanismi operativi, possono pregiudicare l'ordinato funzionamento del mercato elettrico.
Ritenuto che sia opportuno:
- avviare una istruttoria conoscitiva in merito alle anomalie riscontrate nella quantificazione delle partite di energia prelevate dalla RTN relativamente ai primi tre mesi del 2007 al fine di chiarirne cause e responsabilità;
- estendere l'istruttoria conoscitiva anche agli anni precedenti il 2007, al fine di individuare se i medesimi errori che hanno sistematicamente determinato i quantitativi di energia non attribuita nei primi mesi del 2007 possano essersi verificati anche precedentemente;
- individuare le carenze operative e procedurali che Terna deve superare per effettuare un controllo diretto del bilancio fisico dei transiti di energia elettrica sulla RTN;
- valutare la sussistenza di eventuali violazioni della normativa emanata dell'Autorità
DELIBERA
- di avviare una istruttoria conoscitiva relativa alle anomalie riscontrate nella quantificazione delle partite di energia prelevate dalla RTN relativamente ai primi tre mesi dell'anno 2007 finalizzata a:
- individuare eventuali errori commessi nello svolgimento del servizio di misura e le responsabilità dei soggetti coinvolti;
- indagare la possibilità che i medesimi errori possano essere stati commessi anche con riferimento alla determinazione delle partite di energia elettrica relative agli anni precedenti il 2007 e procedere alla eventuale rideterminazione delle medesime partite;
- individuare le carenze operative e procedurali che Terna e le imprese distributrici devono superare per effettuare un controllo diretto del bilancio fisico dei transiti di energia elettrica sulla RTN ed un riscontro adeguato a garantire la minimizzazione degli errori nella determinazione delle partite di energia elettrica immessa e prelevata nel sistema elettrico nonché una tempestiva individuazione e correzione dei medesimi errori;
- di conferire mandato al Direttore della Direzione Mercati e al Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità affinché procedano congiuntamene allo svolgimento delle attività istruttorie e conoscitive con le finalità di cui al precedente punto e alla formulazione di proposte all'Autorità per gli eventuali interventi di competenza;
- di prevedere che la presente istruttoria venga conclusa entro il 31 ottobre 2007;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, alla società Terna e alle imprese distributrici di riferimento;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.