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Data pubblicazione: 20 dicembre 2006

Delibera 18 dicembre 2006

Delibera 292/06

Direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 dicembre 2006

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
  • la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura;
  • la direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture (di seguito: direttiva 2005/89/CE);
  • la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (di seguito: direttiva 2006/32/CE);
  • il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 6 agosto 1986, n. 42, (di seguito: provvedimento CIP 42/86) come successivamente modificato e integrato;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 16 ottobre 2003, n. 118/03, e in particolare l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 4/04, come successivamente modificata e integrata e, in particolare, l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata e, in particolare, l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);
  • la deliberazione dell'Autorità 20 luglio 2005, n. 153/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 9 gennaio 2006, n. 1/06 (di seguito: deliberazione n. 1/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 10 febbraio 2006, n. 28/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2006, n. 122/06 (di seguito: deliberazione n. 122/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2006, n. 126/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2006, n. 152/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 208/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 209/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 21 novembre 2006, n. 256/06 (di seguito: deliberazione n. 256/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2006, n. 275/06 (di seguito: deliberazione n. 275/06);
  • la norma del Comitato elettrotecnico italiano CEI EN 50160 Edizione Seconda del marzo 2000 recante "Caratteristiche della tensione fornita dalle reti pubbliche di distribuzione dell'energia elettrica";
  • il documento per la consultazione 7 marzo 2005 recante Interventi per la diffusione presso le utenze domestiche di tariffe e opzioni tariffarie che prevedano prezzi dell'energia elettrica differenziati su due o più raggruppamenti orari e regolazione dell'offerta ai clienti domestici di "garanzie di origine" dell'energia elettrica da fonti rinnovabili (di seguito: documento per la consultazione 7 marzo 2005);
  • le osservazioni pervenute all'Autorità da parte dei soggetti interessati in merito alle proposte di cui al documento per la consultazione 7 marzo 2005;
  • il documento per la ricognizione 13 aprile 2005 recante Ricognizione sui servizi di misura dell'energia elettrica e di aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento;
  • il documento per la consultazione 16 marzo 2006, concernente Obblighi di separazione funzionale e di separazione contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, Atto n. 8/06;
  • l'attività ricognitiva effettuata dagli Uffici dell'Autorità nel primo semestre del 2006 mirata ad acquisire informazioni relative alle funzioni e alle prestazioni dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione per l'utenza di bassa tensione;
  • il documento per la consultazione 26 luglio 2006, recante Proposte per la diffusione dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione per l'utenza di bassa tensione, Atto n. 23/06 (di seguito: documento per la consultazione 26 luglio 2006);
  • le osservazioni pervenute all'Autorità da parte dei soggetti interessati in merito alle proposte di cui al documento per la consultazione 26 luglio 2006.

Considerato che:

  • con il 1° luglio 2007, come previsto dall'articolo 21 dalla direttiva 2003/54/CE, si completa l'apertura del mercato elettrico con l'abbassamento della soglia di idoneità ai clienti domestici;
  • l'articolo 5, comma 1, della direttiva 2005/89/CE prevede che ai fini dell'adozione di misure idonee al mantenimento dell'equilibrio tra la domanda di elettricità e la capacità di generazione disponibile, gli Stati membri incoraggino a stabilire per il mercato all'ingrosso un quadro che fornisca opportuni segnali di prezzo per la generazione e il consumo, potendo adottare altresì misure aggiuntive quali:
    • misure per incoraggiare l'introduzione di tecnologie di gestione della domanda in tempo reale, quali i sistemi di contatori avanzati;
    • misure per favorire azioni a favore del risparmio energetico;
  • l'articolo 13 della direttiva 2006/32/CE prevede che:
    • "Gli Stati membri provvedono affinché, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, i clienti finali di energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento e/o raffreddamento e acqua calda per uso domestico, ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso";
    • "Gli Stati membri provvedono affinché, laddove opportuno, le fatture emesse dai distributori di energia, dai gestori del sistema di distribuzione e dalle società di vendita di energia al dettaglio si basino sul consumo effettivo di energia, e si presentino in modo chiaro e comprensibile. Insieme alla fattura sono fornite adeguate informazioni per presentare al cliente finale un resoconto globale dei costi energetici attuali. Le fatture, basate sul consumo effettivo, sono emesse con una frequenza tale da permettere ai clienti di regolare il loro consumo energetico";
  • nel piano triennale 2006-2008 adottato con la deliberazione n. 1/06 l'Autorità ha indicato tra gli obiettivi da perseguire il sostegno all'apertura dei mercati dal lato della domanda e il completamento, sviluppo e adeguamento del mercato elettrico;
  • con il documento per la consultazione 7 marzo 2005 l'Autorità aveva già avanzato proposte per la graduale diffusione di tariffe biorarie o multiorarie a tutta la clientela domestica e per l'installazione di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica consumata in raggruppamenti orari, con adeguamento della remunerazione del servizio di misura, e disincentivi per le imprese che non avessero provveduto ad adeguare la dotazione di misuratori per la propria clientela domestica;
  • a seguito delle osservazioni pervenute da parte dei soggetti interessati l'Autorità non aveva dato seguito alle proposte formulate ritenendo maggiormente opportuno:
    • approfondire lo studio delle caratteristiche funzionali dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione e lo studio delle caratteristiche prestazionali e delle architetture dei sistemi di telegestione;
    • caratterizzare da un punto di vista funzionale e prestazionale i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione in modo tale da renderli compatibili con gli obiettivi che l'Autorità avrebbe successivamente indicato nel documento per la consultazione 26 luglio 2006, evitando in tal modo che le imprese implementassero uno specifico sistema per il solo mercato vincolato;
  • nel corso del 2006 gli Uffici dell'Autorità hanno effettuato una attività ricognitiva con l'obiettivo di acquisire informazioni circa le funzioni e le prestazioni dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione;
  • tale attività è stata finalizzata alla elaborazione del documento per la consultazione 26 luglio 2006 nel quale l'Autorità ha indicato gli obiettivi che intende perseguire attraverso l'introduzione dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione, tra i quali lo sviluppo della concorrenza nella vendita di energia elettrica alla clientela di bassa tensione, e i criteri cui intende ispirarsi ai fini del perseguimento di tali obiettivi, tra i quali estendere gli obblighi di installazione anche alle imprese con meno di 5.000 clienti e evitare di porre freni o limiti all'innovazione tecnologica;
  • sempre con il medesimo documento per la consultazione 26 luglio 2006, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui sopra, l'Autorità ha formulato proposte in materia di:
    • piano di installazione e di messa in servizio dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione di bassa tensione, con penalizzazione sul riconoscimento del ricavo ammesso per il servizio di misura in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi percentuali di installazione dei misuratori elettronici, definendo le condizioni affinchè un misuratore possa essere considerato di tipo elettronico e prevedendo una comunicazione annuale all'Autorità circa la quota di potenza installata effettivamente dotata di misuratore elettronico;
    • i requisiti funzionali minimi cui i misuratori elettronici devono essere conformi;
    • i requisiti prestazionali dei sistemi di telegestione;
    • le modalità di accesso ai dati di prelievo da parte dei clienti e dei venditori, il formato e il contenuto di tali dati, i tempi entro i quali tali dati devono essere disponibili ai clienti e ai venditori;
    • l'utilizzo dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione per finalità inerenti la regolazione della qualità dei servizi elettrici, con particolare riferimento alla determinazione dell'incentivo per le imprese distributrici che utilizzeranno il sistema di telegestione dei misuratori elettronici per la registrazione dei clienti di bassa tensione coinvolti nelle interruzione del servizio elettrico, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione n. 122/06, e alla misura e visualizzazione della misura del valore efficace della tensione di alimentazione;
    • approfondimenti su ulteriori requisiti funzionali dei misuratori e dei sistemi di telegestione di bassa tensione;
    • schema di penalizzazione e incentivazione di alcuni requisiti funzionali e prestazionali;
  • le osservazioni pervenute al documento per la consultazione 26 luglio 2006;
  • i misuratori attualmente installati presso i punti di prelievo di bassa tensione della maggior parte dei soggetti responsabili del servizio di misura, salvo i casi indicati nel successivo alinea, sono di tipo elettromeccanico;
  • presso un certo numero di punti di prelievo in bassa tensione all'Autorità risulta, anche dalle risposte al documento per la consultazione 26 luglio 2006, che siano stati installati misuratori equivalenti alle caratteristiche di cui al Testo integrato, articolo 36, commi 36.2 e 36.3 (di seguito: misuratori orari);
  • all'Autorità risulta che i titolari dei punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW siano assimilabili nei comportamenti di consumo e nei comportamenti commerciali ai punti di prelievo in media tensione di paragonabile potenza disponibile e che per tali punti di prelievo non è prevista l'installazione dei limitatori di potenza ai sensi del provvedimento CIP 42/86;
  • la completa definizione del regime di determinazione convenzionale del prelievo di energia elettrica ai fini del dispacciamento e della complementare applicazione del trattamento su base oraria dovranno essere definiti in esito ai procedimenti avviati con la deliberazione n.256/06;

Considerato altresì che l'Autorità:

  • con deliberazione n. 275/06 ha avviato un procedimento finalizzato a garantire che la remunerazione connessa agli investimenti in misuratori elettronici e sistemi di telegestione per le utenze in bassa tensione sia riconosciuta esclusivamente ai soggetti responsabili del servizio di misura che hanno realizzato investimenti in tali tecnologie fino al 31 dicembre 2005;
  • con la medesima deliberazione n. 275/06 ha rinviato al procedimento di cui alla deliberazione n. 126/06, la definizione dei criteri e delle modalità per l'ulteriore diffusione tra le utenza domestiche di strutture articolate su due o più raggruppamenti orari, anche successivamente al 1° luglio 2007.

Ritenuto che:

  • i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione consentano di cogliere pienamente i disposti contenuti nell'articolo 5, comma 1, della direttiva 2005/89/CE e nell'articolo 13 della direttiva 2006/32/CE, e in particolare consentano:
    • la determinazione di alcune condizioni necessarie al trasferimento del segnale di prezzo ai clienti finali, attuabile attraverso l'applicazione di schemi di prezzo di tipo multiorario;
    • la gestione della domanda, attuabile anche in tempo reale, secondo funzioni quali la limitazione della domanda, la riduzione per via telematica della potenza disponibile o altre funzioni ancora rese possibili dalla disponibilità presso i misuratori di registrazioni avanzate dei prelievi, in potenza e energia, e del loro trasferimento per via telematica al centro di telegestione;
    • il risparmio energetico, attuabile attraverso una maggiore consapevolezza dei clienti circa i loro consumi, resa possibile dal fatto che i misuratori elettronici sono in grado di fornire informazioni sul tempo effettivo d'uso;
    • la determinazione delle condizioni necessarie affinché le fatture possano essere elaborate sulla base del consumo effettivo ed emesse con frequenze tali da permettere ai clienti di regolare il loro consumo energetico;
  • siano oramai state raggiunte le condizioni tali per cui gli investimenti nei misuratori elettronici di energia elettrica e nei relativi sistemi di telegestione possano essere considerati tecnicamente possibili, finanziariamente ragionevoli e proporzionati rispetto ai risparmi energetici potenziali, in virtù sia dell'elevato grado di maturazione raggiunto da tali tecnologie sia dell'elevato numero di potenziali fornitori operanti nel mercato di tali tecnologie;
  • i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione consentano il perseguimento degli obiettivi di sostegno all'apertura dei mercati dal lato della domanda e di completamento, sviluppo e adeguamento del mercato elettrico, in attuazione di quanto previsto all'articolo 21 dalla direttiva 2003/54/CE in materia di apertura del mercato elettrico al settore domestico a partire dal 1° luglio 2007, come previsto nel piano triennale 2006-2008 dell'Autorità.

Ritenuto opportuno:

  • confermare, alla luce di quanto sopra esposto e degli esiti della consultazione, gli obiettivi legati all'introduzione dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione indicati nel documento per la consultazione 26 luglio 2006, e i criteri cui l'Autorità intende ispirarsi ai fini del perseguimento di tali obiettivi;
  • dare seguito ad alcune proposte formulate nel documento per la consultazione 26 luglio 2006 alla luce delle osservazioni pervenute e in coerenza con le determinazioni già assunte con la deliberazione n. 275/06, in particolare:
    • procedere alla determinazione degli obblighi di installazione dei misuratori elettronici per i punti di prelievo di bassa tensione, posticipando e dilatando le fasi di verifica delle installazioni dei misuratori elettronici, rimodulandone nel contempo gli obiettivi percentuali annui di installazione, al fine di tenere conto dei tempi necessari alla predisposizione dei capitolati di gara e di eventuali lavori da eseguire sulla rete di bassa tensione da parte dei soggetti responsabili del servizio di misura, prevedendo un piano di installazione concentrato nel periodo di regolazione 2008-2011 e articolato in quattro fasi di verifica: fine 2008, fine 2009, fine 2010 e fine 2011, con percentuali del numero di punti di prelievo dotati di misuratore elettronico installati pari rispettivamente al 25%, 65%, 90% e 95% del numero totale di punti prelievo in bassa tensione, e utilizzando il numero di misuratori elettronici installati per la verifica degli obiettivi di installazione;
    • adeguare per il periodo di regolazione 2008-2011 il riconoscimento del ricavo ammesso per il servizio di misura, anche in coerenza con le determinazioni di cui alla deliberazione n. 275/06, prevedendo che:
      1. la remunerazione connessa al servizio di misura contempli il riconoscimento degli investimenti in misuratori elettronici e sistemi di telegestione per le utenze in bassa tensione sia riconosciuta esclusivamente ai soggetti responsabili del servizio di misura che hanno effettivamente realizzato tali investimenti;
      2. il criterio di remunerazione tenga conto degli obblighi di installazione sopra menzionati, sia in relazione alla remunerazione del capitale investito, sia in relazione al livello degli ammortamenti riconosciuti in tariffa, prevedendo altresì forme di penalità in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di installazione obbligatori;
      3. in relazione alla dinamica dei costi operativi si tengano in considerazione la potenzialità di recupero di efficienza offerte dai sistemi di telegestione;
    • disporre che l'implementazione degli adeguamenti al sistema tariffario per il servizio di misura sopra richiamati sia prevista nell'ambito degli interventi per il terzo periodo di regolazione di cui al procedimento avviato con deliberazione n. 208/06;
    • pervenire alla definizione di misuratore elettronico caratterizzando i misuratori elettronici attraverso requisiti funzionali minimi, inclusa la predisposizione alla rilevazione dei relativi registri per via telematica da parte del centro di telegestione;
    • prevedere una comunicazione annuale all'Autorità da parte dei soggetti responsabili del servizio di misura al fine di consentire la verifica degli obiettivi di installazione dei misuratori elettronici;
    • confermare l'incentivo per le imprese distributrici che utilizzeranno il sistema di telegestione dei misuratori elettronici per la registrazione dei clienti di bassa tensione coinvolti nelle interruzione del servizio elettrico, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione n. 122/06.

Ritenuto inoltre che:

  • i misuratori di tipo elettromeccanico non consentano di perseguire gli obiettivi indicati nel presente provvedimento;
  • i misuratori orari installati alla data del presente provvedimento presso alcuni punti di prelievo in bassa tensione debbano essere preservati pur presentando funzionalità ridotte rispetto a quelle introdotte per i misuratori elettronici, ma sufficienti a soddisfare i requisiti per i misuratori orari da installare presso i punti di media tensione;
  • sia opportuno, e sostenibile dai sistemi di telegestione già in funzionamento, di estendere il trattamento su base oraria anche ai punti di prelievo con potenza disponibile superiore a 55 kW, al fine di evitare situazioni di disparità sul territorio nazionale e comportamenti opportunistici sull'installazione di misuratori orari per i punti di prelievo di bassa tensione.

Ritenuto infine che sia opportuno determinare con eventuali successivi provvedimenti o riesaminare con eventuali successive consultazioni:

  • i tempi entro i quali i misuratori elettronici, una volta installati, debbano essere resi disponibili alle funzioni di telegestione e di telelettura dei dati di prelievo ai fini della fatturazione;
  • i tempi e le condizioni legati al godimento da parte del cliente del diritto all'installazione del misuratore elettronico una volta portato a compimento il piano di installazione dei misuratori elettronici;
  • i requisiti prestazionali dei sistemi di telegestione e l'eventuale schema di penalizzazione degli stessi;
  • la possibilità di erogare l'incentivo per le imprese distributrici che utilizzano i misuratori elettronici per la rilevazione dei clienti di bassa tensione coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico anche in tempi successivi a quelli fissati dal presente provvedimento;
  • l'utilizzo sistemico della misura del valore efficace della tensione di alimentazione a norma CEI EN 50160 per finalità inerenti il monitoraggio della qualità della tensione e la regolazione della qualità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica;
  • le modalità di accesso ai dati di prelievo dei clienti da parte dei venditori, il formato e il contenuto di tali dati, nonchè i tempi di messa a disposizione periodica di tali dati ai clienti e ai venditori;
  • l'eventuale obbligo di misura dell'energia attiva immessa in rete per tutti i misuratori monofase e trifase che saranno installati a decorrere dal quarto periodo di regolazione;
  • gli eventuali obblighi di utilizzo di protocolli di comunicazione standard verso il centro di telegestione, di protocolli di comunicazione destinati alla modulazione della domanda di energia (domotica) e di protocolli di comunicazione destinati allo sviluppo dei servizi a valore aggiunto;
  • i clienti che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale dalla fornitura di energia elettrica

DELIBERA

  1. di approvare le direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica per i punti di prelievo in bassa tensione predisposti per la telegestione contenute nell'Allegato A alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;
  2. di modificare l'articolo 4, comma 4.2, dell'allegato A alla deliberazione 16 ottobre 2003 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), n. 118/03 (di seguito: deliberazione n. 118/03), aggiungendo dopo la lettera d) la seguente lettera:
    "e) i punti di prelievo in media tensione ed i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW corrispondenti a clienti del mercato libero e dotati di misuratori in grado di rilevare l'energia elettrica attiva prelevata in ogni ora sono trattati su base oraria.";
  3. di prevedere che l'implementazione dei necessari adeguamenti al sistema tariffario per il servizio di misura conseguenti alle disposizioni di cui al presente provvedimento sia inclusa nell'ambito degli interventi per il terzo periodo di regolazione di cui al procedimento avviato con deliberazione n. 208/06;
  4. di ripubblicare, a seguire, l'allegato A alla deliberazione n.118/03 sul sito internet dell'Autorità con le modifiche e le integrazioni risultanti dall'applicazione del presente provvedimento;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

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