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Delibera 29 settembre 2004

Delibera/Provvedimento 168/04

Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas  

Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 30

settembre 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione

dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01

GU n. 245 del 18-10-2004 - Suppl. Ordinario n.158

 

 

 

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

Nella riunione del 29 settembre 2004

 

Visti:

 

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;
  • la delibera dell'Autorità 18 dicembre 1998, n. 154/98;
  • la deliberazione dell'Autorità 2 marzo 2000, n. 47/00, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 47/00);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 236/00, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 236/00);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00 e successive modifiche e integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2004, n. 40/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2004, n. 70/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04;
  • il documento per la consultazione 15 luglio 2004 recante regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas (di seguito: documento per la consultazione).

 

Considerato che:

 

  • l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità garantisca la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore del gas, nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione sull'intero territorio nazionale, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali e specifici di qualità;
  • l'articolo 2, comma 19, lettera a), della legge n. 481/95 prevede che i parametri che l'Autorità fissa per la determinazione della tariffa con il metodo del price-cap, inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolata per un periodo pluriennale, tengano conto anche di altri elementi tra i quali il recupero di qualità del servizio rispetto a standard prefissati per un periodo almeno triennale;
  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, prevede che l'Autorità in caso di inosservanza dei propri provvedimenti ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri irroghi sanzioni amministrative pecuniarie;
  • l'articolo 2, comma 22, della legge n. 481/95, prevede che le pubbliche amministrazioni e le imprese siano tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni.

 

Considerati per la sicurezza

e continuità del servizio di distribuzione:

 

  • gli effetti positivi derivanti dalla regolazione definita dall'Autorità con la deliberazione n. 236/00 ed in particolare:
    1. l'aumento della tutela dei clienti finali sotto il profilo della sicurezza derivante sia dall'introduzione dell'obbligo per il distributore di effettuare il servizio di pronto intervento anche a valle del punto di consegna del gas, nel caso di segnalazione di dispersioni di gas, sia dal miglioramento nella tempestività di effettuazione del servizio di pronto intervento da parte dei distributori;
    2. una maggiore omogeneità nelle modalità di effettuazione delle attività rilevanti ai fini della sicurezza tra i diversi distributori operanti nel Paese, accompagnata da un aumento significativo della quota annua delle reti sottoposte ad ispezione programmata per l'individuazione delle dispersioni di gas;
    3. il raggiungimento di una maggiore uniformità nella conoscenza dei principali eventi di sicurezza e di continuità del servizio mediante l'introduzione di modalità uniche nazionali di registrazione dei principali parametri di sicurezza (chiamate telefoniche per pronto intervento, dispersioni di gas, controlli del grado di odorizzazione del gas, misure del potenziale di protezione catodica) e di continuità (numero delle interruzioni nella fornitura di gas e clienti finali coinvolti);
    4. la predisposizione, su impulso dell'Autorità, di linee guida sulle attività rilevanti per la sicurezza del servizio di distribuzione del gas da parte del Comitato Italiano Gas (di seguito: Cig) e delle associazioni tecniche del settore del gas Atig e Apce, linee guida che hanno favorito la piena attuazione della deliberazione n. 236/00;
    5. l'aumento della conoscenza degli incidenti da gas e delle emergenze nel Paese a seguito dell'introduzione dell'obbligo per i distributori di inviare comunicazione al Cig degli incidenti da gas e delle emergenze che li avessero coinvolti;
  • le criticità evidenziate dall'attuazione della deliberazione n. 236/00 ed in particolare:
    1. il perdurare presso un certo numero di distributori di modalità di gestione e di registrazione delle chiamate telefoniche per pronto intervento disomogenee e non sempre adeguate;
    2. le differenti interpretazioni da parte dei distributori relativamente agli obblighi di registrazione e di comunicazione delle interruzioni nella fornitura di gas, con particolare riferimento alle tipologie di interruzioni soggette ad obbligo di comunicazione ed a quelle invece escluse;
    3. la graduale pubblicazione delle linee guida di cui sopra accompagnata dal fatto che non tutti i distributori hanno compreso che la deliberazione n. 236/00 ne rendeva obbligatoria l'attuazione;
    4. la problematicità dell'utilizzo dei punteggi introdotti, in particolare per quelli di continuità, ai fini della comparazione della sicurezza e della continuità tra diversi impianti di distribuzione.

 

Considerati per la qualità

commerciale dei servizi di distribuzione, misura e vendita di gas:

 

  • gli effetti positivi derivanti dalla regolazione definita dall'Autorità con la deliberazione n. 47/00 ed in particolare:
    1. la omogeneizzazione dei livelli di qualità commerciale erogata nel Paese a seguito della definizione, rispetto alla precedente disciplina della Carta dei servizi, di livelli unici nazionali;
    2. il miglioramento dei tempi di effettuazione delle prestazioni più frequentemente richieste dai clienti finali, mediamente inferiori in misura significativa rispetto ai tempi massimi fissati dall'Autorità;
    3. il rilevante aumento dei rimborsi concessi ai clienti derivante dall'introduzione del meccanismo automatico di indennizzo;
    4. il miglioramento nella tempestività di erogazione dell'indennizzo automatico a seguito del meccanismo di aumento del valore dell'indennizzo automatico in funzione del ritardo nella sua erogazione al cliente.
  • le criticità evidenziate dall'attuazione della deliberazione n. 47/00 ed in particolare:
    1. la frequenza dei casi nei quali il preventivo per l'esecuzione dei lavori consegnato al cliente finale da parte del venditore non contiene tutte le informazioni fornite dal distributore;
    2. l'assenza di un termine ultimo entro il quale sia il distributore sia il venditore sono tenuti alla corresponsione degli indennizzi automatici al cliente;
    3. la mancata definizione, in relazione alle verifiche del gruppo di misura o della pressione di fornitura, di un importo massimo dovuto dal cliente finale nel caso in cui l'esito della verifica sia a sfavore del cliente finale stesso.

 

Considerate le proposte

contenute nel documento per la consultazione ed in particolare:

 

  • in tema di regolazione della sicurezza e della continuità del servizio di distribuzione:
    1. la maggiore attenzione riservata all'attività di pronto intervento, ritenuta cruciale per la sicurezza del cliente mediante:
      1. il miglioramento dell'attuale livello generale di pronto intervento sull'impianto di distribuzione;
      2. l'introduzione di un nuovo livello generale di pronto intervento a valle del misuratore;
      3. la previsione di penalità per mancato rispetto dei livelli generali di pronto intervento;
      4. l'introduzione di un nuovo indicatore che consenta il monitoraggio della tempestività di messa in sicurezza dell'impianto in presenza di dispersioni di gas su parti aeree degli allacciamenti e sui gruppi di misura;
    2. l'aumento del numero minimo dei controlli annui di odorizzazione del gas, attività che, con il pronto intervento, risulta fondamentale per assicurare adeguati livelli di sicurezza;
    3. la semplificazione degli obblighi di comunicazione relativi alla continuità e l'abolizione dei relativi punteggi;
    4. la previsione di un obbligo di sostituzione completa o di risanamento completo delle tubazioni in ghisa nell'arco di 10 anni, tenuto conto che i dati comunicati dai distributori all'Autorità evidenziano la maggiore frequenza di dispersioni di gas da reti con presenza di tali tubazioni;
  • in tema di regolazione della qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas:
    1. la previsione di un unico livello soggetto ad indennizzo automatico per la richiesta di preventivi per l'esecuzione sia di lavori semplici sia di lavori complessi e il miglioramento dei livelli relativi all'esecuzione di lavori semplici o complessi;
    2. la semplificazione della regolazione mediante la soppressione di due livelli generali del servizio di distribuzione relativi ai sopralluoghi per i preventivi e alle richieste di verifica della pressione di fornitura;
    3. la previsione della sottoscrizione da parte del cliente finale di un modulo in occasione dell'effettuazione di una delle prestazioni soggette a livello specifico, quale riscontro della sua esecuzione;
    4. la fissazione di un termine ultimo per il pagamento dell'indennizzo automatico al cliente;
    5. la previsione di un importo massimo dovuto dal cliente finale nel caso in cui l'esito della verifica del gruppo di misura o della pressione di fornitura sia sfavorevole per il cliente finale stesso;
  • in tema di regolazione della qualità commerciale del servizio di vendita del gas:
    1. l'introduzione dell'obbligo per il venditore di trasmettere integralmente al cliente finale il preventivo ricevuto dal distributore, eventualmente migliorato per quanto riguarda le condizioni economiche praticate;
    2. la trasformazione dell'attuale livello generale relativo alla richiesta di rettifica di fatturazione in livello specifico, per assicurare una maggiore tutela dei clienti finali, in particolare con riferimento al tempo di accredito delle somme erroneamente fatturate;
    3. la previsione di suddividere i reclami scritti e le richieste scritte di informazioni in cinque gruppi, con una comunicazione trimestrale dei dati, al fine di consentire una pubblicazione comparativa più puntuale e più tempestiva della qualità erogata dai venditori;
    4. la fissazione di un termine ultimo per il pagamento da parte del venditore dell'indennizzo automatico al cliente finale sia per prestazioni di propria competenza sia per gli indennizzi ricevuti dal distributore;
  • in tema di controllo dei dati di qualità dei servizi gas:
    1. la definizione di una metodologia semplificata di controllo, che consenta l'effettuazione di un significativo numero di controlli presso gli esercenti al fine di evitare i vantaggi indebiti che deriverebbero ad alcuni esercenti per la mancata attuazione dei provvedimenti dell'Autorità in tema di qualità dei servizi gas;
    2. l'adozione di un metodo statistico per stimare con metodi probabilistici, a partire dall'esame di un campione di eventi di sicurezza o di prestazioni di qualità commerciale, gli eventi o le prestazioni non pienamente conformi alla regolazione introdotta dall'Autorità;
    3. la definizione di penalità da associare agli eventi di sicurezza od alle prestazioni di qualità commerciale stimati, al fine di introdurre disincentivi alla inadeguatezza della qualità erogata dagli esercenti;
    4. la possibilità data all'esercente di scegliere se accettare l'esito dell'applicazione della metodologia semplificata e del metodo statistico oppure se sottoporsi ad ulteriori accertamenti sui dati di qualità comunicati.

 

Considerate le osservazioni

presentate dai soggetti all'interno del processo di consultazione ed in

particolare le richieste:

 

  • dei distributori di gas naturale e delle proprie associazioni di categoria di:
    1. mantenere un unico livello generale di pronto intervento al valore attuale per non togliere la necessaria flessibilità operativa ai distributori nelle località meno favorite territorialmente, senza introdurre il nuovo indicatore di messa in sicurezza dell'impianto, ritenuto inefficace per un miglioramento del servizio di pronto intervento;
    2. non prevedere penalità per mancato rispetto del livello generale di pronto intervento al fine di evitare il rischio che qualche distributore possa scambiare il costo di tali penalità con i costi evitati per il potenziamento del servizio di pronto intervento;
    3. semplificare ulteriormente gli obblighi di registrazione e comunicazione relativi alle interruzioni di fornitura, in particolare per le interruzioni brevi e con preavviso, tenuto conto del ridotto numero di tali eventi;
    4. definire meccanismi di incentivazione della sicurezza, per premiare i comportamenti virtuosi e riconoscere i costi di chi eroga un servizio caratterizzato da maggiori livelli di sicurezza;
    5. non introdurre l'obbligo di sottoscrizione da parte del cliente finale del modulo che attesta l'esecuzione della prestazione richiesta, in quanto da una parte esistono già i riscontri aziendali e, dall'altra, spesso il cliente finale non è presente all'effettuazione della prestazione richiesta;
    6. non ridurre i tempi massimi di effettuazione di alcune prestazioni (in particolare degli allacciamenti) sulla base dei tempi medi nazionali, poiché da una parte i livelli attuali consentono al distributore una adeguata flessibilità sul territorio e, dall'altra, sempre più spesso gli Enti Locali, a partire dai livelli fissati dall'Autorità, chiedono un ulteriore miglioramento per l'aggiudicazione del servizio;
    7. prevedere che tutte le richieste di prestazioni da parte dei clienti transitino attraverso un venditore di gas al fine di favorire recuperi di efficienza ed apportare una importante semplificazione nei flussi tra i vari soggetti operanti a vario titolo nel settore del gas;
    8. non assegnare penalità sulla base di una stima delle inadempienze, ma solo sulla base di riscontri oggettivi in sede di controllo;
  • dei venditori di gas naturale di non prevedere la suddivisione dei reclami scritti e delle richieste scritte di informazioni in cinque gruppi in quanto tale disposizione da una parte non è utile per il cliente finale, per il quale ai fini del cambio fornitore può bastare il numero complessivo dei reclami stessi, e, dall'altra, è eccessivamente onerosa per i venditori;
  • degli esercenti che forniscono gas di tipo diverso dal gas naturale di prevedere per essi una attuazione semplificata della regolazione dell'Autorità che tenga in debito conto le condizioni in cui operano (gestioni di piccole dimensioni e disperse su territori lontani di norma dai principali centri urbani);
  • delle associazioni dei consumatori di ridurre la fascia di puntualità degli appuntamenti, prevedendo altresì l'obbligo di stima del tempo richiesto per l'effettuazione dell'intervento richiesto (con riduzione conseguente dell'impegno di tempo per il cliente finale), e di favorire la risposta tempestiva ed esaustiva ai reclami inviati da parte dei clienti finali agli esercenti;
  • delle organizzazioni sindacali di non limitarsi alla regolazione del tempo di arrivo sul luogo di chiamata telefonica per pronto intervento, ma di monitorare adeguatamente anche la fase successiva di messa in sicurezza degli impianti, al fine di evitare che sia inviato con rapidità personale che non sia in grado di assicurare una tempestiva risoluzione della situazione di pericolo.

 

Ritenuto con riferimento

alla regolazione della sicurezza e della continuità del servizio di

distribuzione che:

 

  • sia opportuno in relazione al servizio di pronto intervento al fine di favorire da una parte il raggiungimento di una maggiore omogeneità nella tempestività da parte di tutti i distributori e, dall'altra, per ridurre i casi in cui il servizio non è prestato assicurando una tempestività minima:
    1. mantenere un unico livello generale sia sull'impianto di distribuzione sia per dispersioni riscontrate a valle del punto di consegna, con un suo miglioramento mediante la previsione di un tempo di arrivo sul luogo di chiamata entro 60 minuti per almeno il 95% delle chiamate;
    2. confermare il meccanismo delle penalità per mancato rispetto di tale livello generale per incentivare i distributori con una tempestività inadeguata del servizio ad un suo miglioramento;
    3. prevedere comunque la trasformazione dell'attuale livello generale (arrivo sul luogo di chiamata entro 60 minuti per almeno il 90% delle chiamate) in obbligo di servizio, sanzionabile in caso di mancato rispetto;
    4. confermare l'introduzione dell'indicatore di messa in sicurezza dell'impianto al fine di consentire all'Autorità il monitoraggio della tempestività nella rimozione del pericolo segnalato con la chiamata telefonica di pronto intervento;
  • non sia giustificabile un incremento del numero minimo annuo obbligatorio di controlli del grado di odorizzazione del gas, numero ritenuto adeguato, rinviando l'eventuale riconoscimento di un maggiore impegno del distributore nel controllo dell'odorizzazione ai futuri meccanismi incentivanti i recuperi di sicurezza di cui alla successiva lettera e);
  • sia opportuna una ulteriore semplificazione degli obblighi di registrazione e di comunicazione della continuità del servizio al fine di non distogliere i distributori dagli aspetti rilevanti di sicurezza;
  • sia necessario introdurre l'obbligo di sostituzione o risanamento delle tubazioni in ghisa, almeno per quelle con giunti canapa e piombo, prevedendo il completamento del piano di sostituzione o risanamento nell'arco di dieci anni, ritenuto compatibile con il recupero dei relativi costi mediante le tariffe di distribuzione, tenuto conto delle quantità di tubazioni ancora da sostituire o risanare;
  • sia necessario riconsiderare la possibilità di introdurre meccanismi incentivanti i recuperi di sicurezza; tuttavia, stante la complessità della materia, nonché la possibilità di diverse alternative e di diversi impatti economici in funzione del meccanismo prescelto, si ritiene necessario avviare una ulteriore consultazione su tale tema per potere giungere nei minimi tempi tecnici necessari all'individuazione delle possibili soluzioni.

 

Ritenuto che con riferimento

alla regolazione della qualità commerciale dei servizi gas siano da accogliere:

 

  • le richieste dei distributori di gas naturale, in quanto finalizzate ad una maggiore semplificazione della regolazione definita dall'Autorità, ad eccezione di quanto evidenziato nel successivo punto;
  • le richieste dei venditori di mantenere l'attuale regolazione dei reclami scritti e delle richieste scritte di informazioni, in quanto si ritiene che in questa fase di avvio della liberalizzazione del mercato del gas sia opportuno evitare l'introduzione di oneri di registrazione e comunicazione per i venditori che non siano ritenuti indispensabili;
  • le richieste delle associazioni dei consumatori di riduzione della fascia di puntualità, prevedendo peraltro tale riduzione solo per gli appuntamenti personalizzati, per i quali il cliente finale ha dimostrato una maggiore sensibilità per l'impegno di tempo richiesto.

 

Ritenuto che con riferimento

alla regolazione della qualità commerciale dei servizi gas non siano da

accogliere le richieste dei distributori di gas naturale di:

 

  • non migliorare il livello relativo alle richieste di preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici, poiché l'omogeneità e standardizzazione di tali richieste rende giustificabile la conferma di un significativo miglioramento del relativo livello specifico;
  • fare transitare tutte le richieste di prestazioni attraverso un venditore di gas, poiché, non essendo ancora sviluppata una piena concorrenza tra venditori su tutto il territorio nazionale, si correrebbe il rischio che il cliente finale, che voglia accedere al servizio di distribuzione del gas, non riesca a trovare alcun venditore al quale richiederlo;
  • di non fissare un importo massimo da addebitare al cliente finale per le verifiche del gruppo di misura e della pressione di fornitura in caso di esito negativo per il cliente finale stesso, poiché si ritiene che almeno per i clienti finali alimentati in bassa pressione, che costituiscono la quasi totalità degli utilizzatori del servizio, si debba assicurare la possibilità di ottenere una verifica all'anno con costi mantenuti sotto un valore massimo fissato a livello nazionale, evitando in tal modo da una parte ingiustificate disparità di trattamento da distributore a distributore e, dall'altra, che un costo troppo elevato diventi un disincentivo alla richiesta di verifica per il cliente finale.

 

Ritenuto altresì che in

merito al controllo dei dati di qualità dei servizi gas sia necessario:

 

  • confermare l'adozione di una metodologia semplificata di controllo dei dati di qualità e l'utilizzo del metodo statistico proposto, poiché solo in questo modo è possibile avviare un significativo numero di controlli, come richiesto da più soggetti consultati, stante l'elevato numero di distributori e di venditori di gas da sottoporre a controllo nonché l'elevato numero di eventi di sicurezza e di prestazioni di qualità commerciale da verificare;
  • introdurre penalità a carico dell'esercente per eventi di sicurezza o prestazioni di qualità commerciale stimati con il metodo statistico di cui sopra sia riscontrati non validi o non conformi a seguito dell'effettuazione di controlli sui dati di qualità comunicati dall'esercente;
  • prevedere, per gli esercenti che non accettino l'esito derivante dall'applicazione della metodologia semplificata di controllo dei dati di qualità e del metodo statistico, la possibilità di richiedere un ulteriore controllo per verificare la piena attuazione dei provvedimenti dell'Autorità in tema di qualità dei servizi gas;
  • accogliere la richiesta dei soggetti consultati di prevedere un periodo iniziale di sperimentazione della metodologia semplificata e del metodo statistico, senza applicazione delle penalità, al fine di verificarne l'adeguatezza e di apportare successivi eventuali accorgimenti migliorativi, stante la novità del metodo proposto e la necessità di mettere a disposizione degli esercenti il programma di calcolo che implementa il metodo statistico e permettere agli esercenti l'effettuazione di verifiche che simulino gli eventuali controlli da parte dell'Autorità.

 

Ritenuto che sia opportuno:

 

  • accogliere le richieste degli esercenti che forniscono gas di tipo diverso dal gas naturale, limitando l'applicazione della regolazione della qualità dei servizi gas definita dall'Autorità alle principali attività di sicurezza, intendendosi per tali l'effettuazione del servizio di pronto intervento e dell'ispezione programmata delle reti nonché la predisposizione di adeguata cartografia, al fine di favorire l'impegno di tali esercenti a diffondere il servizio anche nelle zone del Paese che ne siano ancora sprovviste;
  • prevedere disposizioni transitorie per l'anno 2005 finalizzate a rendere più graduale l'attuazione delle modifiche apportate alla regolazione della qualità dei servizi gas, vigente fino al 2004, ed a consentire a tutti i soggetti di approntare le opportune modifiche nelle procedure aziendali e nei sistemi informativi;
  • avviare una ulteriore consultazione sul tema dei meccanismi incentivanti i recuperi di sicurezza al fine di individuare, nei minimi tempi tecnici necessari, le possibili soluzioni da adottare con successivo provvedimento dell'Autorità.

 

Ritenuto infine opportuno

istituire presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico un Conto,

denominato Conto per la qualità dei servizi gas:

 

  • nel quale fare affluire gli importi provenienti dall'applicazione delle penalità a carico dell'esercente sia in caso di mancato rispetto del livello generale di pronto intervento, per cause riconducibili all'esercente medesimo, sia per eventi di sicurezza o prestazioni di qualità commerciale stimati o riscontrati non validi o non conformi a seguito dell'effettuazione di controlli sui dati di qualità comunicati dall'esercente;
  • dal quale attingere gli importi necessari per alimentare i futuri meccanismi incentivanti i recuperi di sicurezza

 

DELIBERA

 

  1. di approvare il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas (di seguito: Testo integrato), allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
  2. di svolgere, all'interno del procedimento di cui alla deliberazione 6 maggio 2004, n. 70/04, una ulteriore consultazione sul tema della definizione di meccanismi incentivanti i recuperi di sicurezza da parte dei distributori di gas;
  3. di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità affinché il Testo integrato entri in vigore dall'1 gennaio 2005.
Altri documenti:

Obiettivo Strategico: