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Delibera 06 maggio 2004

Delibera/Provvedimento 70/04

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di qualità nell'erogazione dei servizi di distribuzione, di misura e di vendita del gas ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) ed h), della legge 14 novembre 1995, n. 481

Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 7 maggio 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 maggio 2004

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;
  • la delibera dell'Autorità 18 dicembre 1998, n. 154/98;
  • la deliberazione dell'Autorità 2 marzo 2000, n. 47/00;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 236/00 come modificata dalla deliberazione dell'Autorità 24 gennaio 2001, n. 5/01;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00 e successive modifiche e integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01;
  • la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2002, n. 221/02;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03;
  • la deliberazione dell'Autorità, 30 gennaio 2004, n. 4/04;
  • la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;

Considerato che:

  • l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità ha la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore del gas, nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la  fruibilità e la diffusione sull'intero territorio nazionale, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo; 
  • l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità emana direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali e specifici di qualità;

Ritenuto opportuno:

  • avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di regolazione della qualità nell'erogazione dei servizi di distribuzione, di misura e di vendita del gas ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) e h), della legge n. 481/95;
  • prevedere che i livelli di qualità dei servizi siano definiti in coerenza con i provvedimenti adottati dall'Autorità in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali e di tariffe per l'attività di distribuzione;
  • individuare alcune esigenze generali di cui tenere conto ai fini della formazione dei provvedimenti;

DELIBERA

  1. Di avviare un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti in materia di regolazione della qualità nell'erogazione dei servizi di distribuzione, di misura e di vendita del gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) ed h), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
  2. Di seguire ai fini della formazione dei provvedimenti di cui al punto 1, in quanto applicabili o rilevanti, le finalità, gli indirizzi e i criteri di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 , alla direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003.
  3. Di tenere conto nella formazione dei provvedimenti in materia di qualità dei servizi di distribuzione, di misura e di vendita del gas di cui al punto 1 delle seguenti esigenze generali:
    1. assicurare coerenza con gli obiettivi di sviluppo del mercato interno del gas e con la intervenuta separazione tra attività di distribuzione e di vendita;
    2. assicurare livelli di qualità nei servizi comparabili con i livelli di qualità raggiunti o proposti in altri Stati membri dell'Unione europea, e omogenei sull'intero territorio nazionale per i clienti finali che si trovino in condizioni analoghe di erogazione dei servizi;
    3. contribuire a promuovere la concorrenza, la non discriminazione tra i soggetti interessati e la trasparenza dell'informazione.
  4. Di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti interessati e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti.
  5. Di rendere disponibile, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione contenenti proposte di provvedimenti per la regolazione della qualità nell'erogazione dei servizi di distribuzione, di misura e di vendita del gas.
  6. Di attribuire al dott. Roberto Malaman, nella sua posizione di direttore dell'Area consumatori e qualità del servizio dell'Autorità, la responsabilità degli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari allo svolgimento dell'attività preparatoria delle decisioni conclusive.
  7. La presente delibera, pubblicata nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.